Accanto a regolamenti e direttive, l’Unione può adottare anche DECISIONI, che sono atti
vincolanti ma destinati a soggetti specifici, come uno o più Stati membri, imprese o individui. A differenza dei regolamenti, le decisioni non hanno portata generale, ma producono effetti solo nei confronti dei destinatari individuati. L’adozione di questi atti avviene attraverso specifiche procedure legislative, che riflettono l’equilibrio istituzionale dell’Unione. La procedura principale prevede il coinvolgimento di tre organi: la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio. La Commissione svolge un ruolo esclusivo di iniziativa legislativa, proponendo gli atti normativi. Il potere decisionale spetta invece al Parlamento e al Consiglio, che agiscono come co-legislatori. Essi non si limitano ad approvare o respingere le proposte della Commissione, ma possono anche
modificarle, esercitando pienamente la funzione legislativa. È importante sottolineare che, nel sistema dell’Unione Europea, il legislatore non è un organo unico, ma il risultato della cooperazione tra il Parlamento, che rappresenta direttamente i
cittadini, e il Consiglio, che rappresenta i governi degli Stati membri. Di conseguenza, la responsabilità politica degli atti adottati ricade su organi che sono, direttamente o
indirettamente, espressione della volontà democratica. Infine, accanto agli atti vincolanti, l’Unione Europea può adottare anche atti non vincolanti, come raccomandazioni e pareri.