In alcuni paesi, come in Italia e in Francia, la proprietà si trasferisce Quando le parti raggiungono l'accordo In altri paesi, come in Germania, la Spagna e la Svizzera, la proprietà si trasferisce solo nel momento in cui l'acquirente assume il possesso del bene. Per dare certezza e uniformità ai contratti di vendita, la Convenzione di Vienna nel 1980, promossa dalle Nazioni Unite, sottoscritta da 94 paesi, tra cui l'Italia.
Sulla base della Convenzione di Vienna, sono stati predisposti dalla Camera di Commercio internazionale una serie di contratti standardizzati
Posso predisporre un contratto con clausole diverse da quelle stabilite dalla Convenzione di Vienna ? Sì, per il principio dell'autonomia contrattuale. Perché le norme della Convenzione Vienna sono suppletive O dispositive servono per rendere più facile la vita degli operatori commerciali E quindi, qualora le parti non abbiano stabilito nulla, si applicano le norme della Convenzione di Vienna, sempre che ai due Stati siano aderenti alla stessa
Principali regole della Convenzione di Vienna. Con riguardo alla formazione del contratto L'oggetto della vendita deve essere descritto miniziosamente e deve essere indicato. Il tipo di merce venduta e la qualità, la modalità di consegna e il luogo di consegna EI tempi di consegna, il prezzo concordato e la modalità di pagamento L'accettazione della proposta di vendita deve essere esplicita. L'accettazione è diversa dalla proposta Non perfeziona il contratto, ma equivale a una nuova proposta. Mentre nei paesi anglosassoni L'accettazione equivale a una proposta anche non completamente conforme purché le purché le differenze siano minime . La proposta può essere revocata solo se la revoca interviene prima che l'accettazione, sia giunta al domicilio del proponente. La forma del contratto è libera, salvo la legge nazionale dei numeri contraenti disponga diversamente. Esempio, il contratto con cui un cittadino spagnolo acquista una casa in Italia deve essere fatto in forma scritta perché la legge italiano impone a pena di nullità la forma Scritta per la compravendita di beni immobili.