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L'IMPRENDITORE - Coggle Diagram
L'IMPRENDITORE
Fatto giuridico (d. civ.) È il fatto che avviene nel mondo naturale o nella realtà sociale, quando produce conseguenze rilevanti per il diritto. I fatti giuridici, in particolare, danno luogo alla nascita, estinzione o modificazione di un rapporto giuridico.
il fulmine che distrugge la casa di Tizio estingue il diritto di proprietà di quest'ultimo su tale bene
atti umani consapevoli e volontari ai quali l'ordinamento ricollega gli effetti a prescindere dalla circostanza che tali effetti siano o meno voluti da chi agisce.
Nei negozi unilaterali la manifestazione di volontà proviene da una sola parte. Nei negozi bilaterali proviene da due parti (ad es. contratto di vendita); in quelli plurilaterali proviene, invece, da più di due parti (ad.
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