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ART. COSTITUZIONE ITALIANA, Art. 1: principio peronalista, Art. 19:…
ART. COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 1: principio peronalista
diritti individuali dell'uomo
doveri di solidarietà
tutela della credenza religiosa
Art. 19: libertà religiosa
Nessun partito e nessuna fede può essere concepito come religione di stato.
diritto indisponibile: il soggetto non può rinunciare alla libertà rel., così come lo stato non può espropriare della libertà religiosa.
Questo art. porta con sé anche l’obiezione di coscienza: 4 casi:
servizio militare
Interruzione volontaria di gravidanza
Procreazione medicalmente assistita
Sperimentazione animale
Art. 3: principio di uguaglianza
divieto di discriminazione religiosa
uguaglianza formale
il legislatore deve tratta nella stessa maniera situazioni uguali, e in foma diverse situazioni diverse.
tutte le religioni hanno diritto di esistenza davanti alla legge.
Art. 7: rapporto Stato - Xsa
indipendenza e sovranità dei 2 ordini
Comma 2: rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi (11 feb. 1929)
atti come fonti atipiche: 4 caratteristiche:
a) pur avendo la forma di leggi ordinarie, sarebbero dotate di una speciale forza di resistenza all’abrogazione, alla modifica e alla deroga da parte delle leggi ordinarie;
b) possono essere modificate da leggi ordinarie solo se precedute dall’accordo tra le parti, diversamente occorre attivare la procedura di revisione di cui all’art. 138;
c) non possono contrastare i principi supremi dell’ordinamento;
d) non può essere proposto referendum abrogativo avverso le stesse
Art. 8: confessioni religiose
eguale libertà
pluralismo aperto
finanziamento della Xsa
3 fonti di finanziamento prima del 1984:
offerte libere dei fedeli
Finanziamento indiretto da parte dello Stato (es. pagamento dello stipendio di sacerdoti [cappellani, professori])
Finanziamento diretto mediante il supplemento di congrua.
lo stato stabiliva la portio congrua (ciò che era giusto che ogni sacerdote ricevesse)
Legge 227/19311: Indica i soggetti titolari del diritto a ricevere il supplemento di congrua:
i parroci
i vicari, cappellani, curati
canonici
Vescovi
Oggi le fonti di finanziamento della chiesa cattolica in Italia sono:
Quota dell’8X1000
Funzionamento: lo stato ogni anno riscuote le imposte pagate dai contribuenti.
ripartizione proporzionale
destinazione: culto, clero, carità
Erogazioni liberali
offerte deducibili IRPEF
la popolazione può fare donazioni per il sostentamento del clero.
Quote per il 5X1000.
Altre forme di sostegno
Stipendi per i servizi specifici (es. professori)
Art. 20: enti ecclesiastici
divieto di limitazioni speciali
sostentamento del clero
sistema dei punti:
minimo 80 pt.
maggiorazioni per incarichi e anzianità
valore del punto stabilito dalla CEI
rendiconto annuale allo Stato
trasparenza e pubblicazione dati