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ATTIVITA DI CONTROLLO - Coggle Diagram
ATTIVITA DI CONTROLLO
FORMALE
(verifica della corretta compilazione)
LIQUIDAZIONE (art. 36-bis)
Effettuata su TUTTE le dichiarazioni presentate e si svolge su base informatica (automatizzata)
è un controllo di coerenza e correttezza su: oneri deducibili, detrazioni d'imposta, ritenute d'acconto ed errori di calcolo
si presuppone la buona fede del contribuente
(2) VERIFICA FORMALE (art. 36-ter)
Effettuata SOLO su ALCUNE dichiarazioni e presuppone una richiesta di produzione di documenti al contribuente
Entro il 31/12 del 2° anno successivo l'AE può emanare una documentazione bonaria, che NON ha natura procedimentale
il contribuente accetta e paga la differenza d'imposta (anche ridotta) entro 30 gg dalla ricezione
il contribuente contesta la documentazione e si apre il contraddittorio tramite appuntamento con AE
possibilità di impugnazione dinnanzi alle Commissioni tributarie entro 60 gg dalla notifica dell'atto (altrimenti inammissibile)
il contribuente rimane inerte e si procede all'iscrizione a ruolo delle imposte dovuto e l'AE procederà alla riscossione coattiva delle stesse (rifacendosi sui beni del contribuente)
SOSTANZIALE
(verifica della veridicità di quanto dichiarato)
(3) ISTRUTTORIA
effettuata prima di ogni accertamento
Acquisizione delle prove (meno invasiva):
Interrogazione all'anagrafe tributaria
Convocazione dei contribuenti
Sottoposizione di un questionario
Produzione di documenti
Acquisizione delle prove (più invasiva):
Ispezioni
Accessi (max 30 gg)
Indagini bancarie
Queste prove sono legittime solamente a seguito di un'indagine
Indagini bancarie: richiesta agli istituti di credito di accesso ed eventuale copia del conti del contribuente
ogni operazione deve essere riconducibile ad una fattura
Garanzie art. 12 Statuto del Contribuente
Se è stata emessa la dichiarazione --> termine x l'accertamento = 31/12 del 5° anno successivo
Se NON è stata emessa la dichiarazione --> termine x l'accertamento = 7° anno successivo all'anno corretto previsto x la dichiarazione
OBBLIGO DI VERBALIZZAZIONE: la Guardia di Finanza redige una verbalizzazione riassuntiva delle operazioni effettuate (PVC, cioè l'atto finale, in cui vengono descritte le violazioni/prove raccolte, che deve essere notificato al contribuente)
il contribuente ha 60 gg di tempo per proporre osservazioni/richieste (contraddittorio, diritto fondamentale, altrimenti illegittimo)
Scaduti i 60 gg si procede all'avviso di accertamento