CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE INIZIO DELL'ESECUZIONE: art 1327 co I statuisce che qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
Tale disposizione ha sollecitato il dibattito dottrinale, soprattutto riguardo alla natura giuridica dell'atto con cui si inizia l'esecuzione.
Alcuni autori ritengono che tale atto sia riconducibile alla categoria dei negozi di attuazione: l'art 1327 disciplinerebbe fattispecie peculiari in cui la volontà negoziale, anzichè essere dichiarata espressamente, si manifesta mediante un comportamento materiale direttamente attuativo che non mette in relazione l'autore della condotta con i terzi. Orientamento che però non può essere condiviso.
Appare preferibile ritenere che l'art 1327 regoli un procedimento di formazione del contratto alternativo alla sequenza proposta-accettazione, cui è possibile ricorre solo nei casi espressamente previsti dal legislatore, L'atto di inizio dell'esecuzione, non presenta i caratteri di comportamento attuativo, autonomamente rilevante, inserendosi piuttosto in un procedimento di formazione avviato con l'emissione della proposta: Trattasi dunque di accettazione tacita o di comportamento concludente. Dunque, posto che la procedura in esame è ammessa per la conclusione di contratti che potrebbero comunque perfezionarsi anche nei modi ordinari, qualsiasi altra opinione in merito alla natura giuridico dell'atto di inizio di esecuzione sarebbe ingannevole. A sostegno di tale assunto possiamo anche considerare, sul piano dell'interpretazione letterale, che sia nella rubrica sia nel testo dell'art 1327 compare il termine "accettante".
IN CONCLUSIONE: l'atto di esecuzione è qualificabile come accettazione tacita, avente, al pari dell'accettazione espressa, natura di atto prenegoziale, ma eccezionalmente privo del carattere della recettizietà.
A tale procedura si ricorre su richiesta del proponente, il quale manifesta la propria esigenza di ottenere la prestazione, rinunciando alla preventiva ricezione dell'accettazione; ovviamente la volontà del proponente può rilevare anche nel senso opposto: egli infatti può richiedere all'oblato una formale accettazione ed escludere l'applicabilità dell'art 1327 c.c., anche se la natura dell'affare o gli usi la consentono.
La procedura in esame è particolarmente diffusa nei rapporti commerciali aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di merci o servizi, laddove i prezzi risultino da listini, mercuriali o altre fonti. In questi casi, all'ordine o incarico inoltrato consegue l'immediata esecuzione dello stesso. Perchè il contratto possa dirsi concluso è però necessario che il comportamento dell'oblato abbia rilevanza esterna. Dunque, l'art 1327 non trova applicazione quando l'atto di inizio di esecuzione non si traduce in una inequivoca ingerenza nella sfera altrui.
L'accettante, poi, deve dare prontamente avviso alla controparte dell'iniziata esecuzione, e , in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno: obbligo risarcitorio previsto a tutela del proponente, che trova fondamento nei principi di correttezza e buonafede, e la cui violazione genera responsabilità ex art 1218 c.c.
Qualora poi, l'accettante dia inizio all'esecuzione del contratto, informando tempestivamente la controparte, nell'erronea convinzione che ricorrano i presupposti dell'art 1327, la giurisprudenza prevalente ha riconosciuto all'avvenuto avviso valenza di accettazione, alla luce del principio di conservazione del contratto ex art 1367 c.c.
In realtà tale disposizione prevede letteralmente un canone interpretativo del contenuto del contratto stabilendo che tra due possibili significati, al contratto e alle singole clausole, deve essere attribuito il senso che consente la produzione di effetti. Essa però viene intesa quale espressione di un principio generale di conservazione, giungendo