art 43: è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
pretesa di un livello minimo di cautele nello svolgimento della vita sociale: evitare che possano pretendersi dal singolo comportamenti al di là delle normali capacità di prestazione dell'uomo medio = principio di uguaglianza
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