MINORATA DIFESA: L'art 61 n. 5 prevede l'aggravante della minorata difesa, consistente "nell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".
Problema più rilevante: interpretazione del verbo "profittare": secondo la teoria soggettiva, il verbo profittare implica il fatto di trarre intenzionalmente vantaggio dalla situazione di minorata difesa, one la necessità di accertare la consapevolezza, da parte del soggetto agente, della situazione di minorata difesa della persona offesa dal reato; opposto orientamento, invece, ritiene che l'aggravante abbia natura oggettiva in quanto inerente alle modalità dell'azione, con la conseguenza che essa si applica per il solo fatto che il soggetto si è avvalso di una situazione di minorata difesa, pur senza conoscerla.
Preferibile la soluzione intermedia, la quale, pur ammettendo che il verbo profittare presupponga necessariamente che la contingenza favorevole sia conosciuta dal soggetto agente, ritiene tuttavia che, nonostante tale riferimento soggettivo, la circostanza sia da considerare oggettiva, perchè attinente alle modalità dell'azione. Si afferma al riguardo che la necessità intrinseca di un elemento soggettivo non è incompatibile con il carattere obiettivo della circostanza a norma dell'art 70 c.p.: il riferimento alle modalità di azione è, infatti, suscettibile di includere anche modalità che, proprio in conseguenza della loro accessione ad un elemento del fatto necessariamente investito dal dolo, non possono prescindere da un coefficiente psichico di imputazione.
Negli ultimi anni si è registrato un contrasto giurisprudenziale concernente la possibilità di ritenere che la consumazione del reato nelle ore notturne sia da solo sufficiente a ritenere integrata la circostanza aggravante in esame. Nel dettaglio, con un orientamento che ha fornito risposta positiva in ogni caso a tale interrogativo, convive l'orientamento che può considerarsi maggioritario secondo il quale, dovendosi valorizzare i corollari del principio di offensività, la commissione del fatto di notte non basta a ritenere automaticamente che ciò abbia concretamente ostacolato la pubblica o privata difesa, dovendosi necessariamente verificare "se siano concorse altre condizioni che consentono di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa di presenti impossibile ed essendo sufficiente soltanto che essa sia stata ostacolata.
Il contrasto è stato rimesso alle ss.uu. che con sentenza 40275/2021 afferma che "ai fini dell'integrazione della integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favore la commissione del reato; la commissione del reato in tempo di notte può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di diversa natura, idonee a neutralizzare il predetto effetto".
Con riferimento alle circostanze di luogo, giurisprudenza recente si è dovuta confrontare con le ipotesi di truffa online: la giurisprudenza è pacifica nel ritenere la sussistenza dell'aggravante in esame, sostenendo da ultimo, Cass 2025, che ai fini del riconoscimento della minorata difesa non basta che la truffa sia commessa online, ma occorre un quid pluris e cioè che la truffa sia connotata da una modalità particolarmente insidiosa, dovuta alla mancata visione del bene e all'assenza di contatti diretti con il venditore