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cooperazione civile (parte speciale) pt.2 - Coggle Diagram
cooperazione civile (parte speciale) pt.2
Cenni sulla cooperazione giudiziaria civile in materia di famiglia e successioni
. Il regolamento Bruxelles II recast (o Bruxelles II-bis)
La specialità del diritto di famiglia nella cooperazione giudiziaria civile
La materia della famiglia costituisce un settore particolare della cooperazione giudiziaria civile dell’Unione europea, poiché
è assoggettata a procedure speciali di adozione del diritto secondario, applicabili esclusivamente al diritto di famiglia in senso stretto.
L
’aumento delle famiglie transnazionali negli Stati membri,
fondate o meno sul matrimonio, è una
conseguenza diretta del buon funzionamento del mercato interno e della libera circolazione delle persone.
La persistente divergenza tra i sistemi nazionali di diritto internazionale privato rendeva
necessaria un’armonizzazione
a livello europeo, anche perché le convenzioni internazionali esistenti non garantivano sempre soluzioni efficaci e lasciavano spazio a situazioni claudicanti.
Evoluzione normativa: da Bruxelles II al regolamento 2019/1111
La risposta dell’Unione è stata l’introduzione di
regole comuni sulla competenza giurisdizionale,
accompagnate dal riconoscimento automatico e dall’esecuzione agevolata delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
Il percorso normativo si articola in tre fasi:
Regolamento 1347/2000;
Regolamento 2201/2003;
Regolamento 2019/1111, applicabile dal 2022.
introduce rilevanti innovazioni, tra cui:
la disciplina della circolazione di divorzi e separazioni derivanti da accordi tra i coniugi, e non solo da decisioni giudiziarie;
l’abolizione della dichiarazione di esecutività per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale;
la semplificazione del riconoscimento delle cosiddette decisioni privilegiate in materia di diritto di visita e ritorno del minore.
Il regolamento rafforza il coordinamento con le convenzioni internazionali, in particolare con la Convenzione dell’Aja, migliorando la gestione dei rapporti con gli Stati terzi, soprattutto nei casi di sottrazione internazionale di minori.
Ambito di applicazione materiale
Il regolamento si applica:
allo scioglimento del vincolo matrimoniale;
alla responsabilità genitoriale, includendo tutte le misure relative ai minori, quali:
collocamento al di fuori della famiglia di origine;
protezione dei beni del minore;
affidamento;
diritto di visita;
sottrazione internazionale.
Criteri di giurisdizione in materia matrimoniale
La giurisdizione si fonda su
criteri alternativi e concorrenti, basati sulla residenza abituale,
prescindendo dalla cittadinanza:
residenza abituale di entrambi i coniugi nello Stato del giudice adito;
ultima residenza abituale comune, se uno dei coniugi vi risiede ancora;
residenza abituale del coniuge convenuto;
residenza abituale di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta;
residenza abituale del coniuge attore se:
ha risieduto almeno un anno immediatamente prima della domanda, oppure
ha risieduto sei mesi ed è cittadino dello Stato membro del giudice adito.
Nozione di residenza abituale
La residenza abituale è una nozione centrale del regolamento.
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La sua individuazione avviene sulla base di indizi e presunzioni, il cui accertamento è demandato ai giudici nazionali, ritenuti più idonei a valutare gli elementi di prova forniti dalle parti.
Il criterio della cittadinanza rileva solo quando è comune ad entrambi i coniugi.
Circolazione degli accordi di divorzio non giudiziali
Il regolamento introduce una disciplina specifica per la circolazione degli accordi di divorzio e separazione conclusi in via non giudiziale.
Viene:
fornita una definizione di accordo, concluso dalle parti e registrato da un’autorità pubblica;
distinta la disciplina:
degli accordi in materia matrimoniale, per i quali è sufficiente la produzione di effetti giuridici vincolanti;
degli accordi in materia di responsabilità genitoriale, per i quali è richiesta l’efficacia esecutiva.
Sono previste regole uniformi sul rilascio del certificato che accompagna l’accordo, nonché cause di revoca, rettifica e motivi specifici di diniego del riconoscimento.
Responsabilità genitoriale e residenza abituale del minore
Per le domande in materia di responsabilità genitoriale, il criterio generale di competenza è la residenza abituale del minore.Tale criterio si applica anche in materia di:
diritto di visita;
sottrazione internazionale;
ritorno del minore illecitamente trasferito o trattenuto.
Il regolamento consente:
una ampia scelta del giudice da parte dei titolari della responsabilità genitoriale;
una proroga di competenza, non solo a favore del giudice investito della domanda matrimoniale, ma anche di altre autorità, purché:
la scelta sia espressa;
sia conforme all’interesse superiore del minore.
Riconoscimento automatico ed abolizione dell’exequatur
Il regolamento prevede il riconoscimento automatico:
delle decisioni di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio;
delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale.
Il riconoscimento può essere negato solo in caso di contrasto manifesto con l’ordine pubblico dello Stato richiesto.
Non è necessaria alcuna procedura di exequatur, né per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, né per l’aggiornamento delle iscrizioni di stato civile, per le quali è richiesto unicamente il requisito della definitività della decisione.
La ratio dell’abolizione dell’exequatur risiede:
nel rafforzamento del principio del reciproco riconoscimento;
nell’esigenza di celerità dell’esecuzione.
L’obiettivo
del regolamento è
garantire coerenza sistemica e rispettare le scelte di alcuni Stati membri
di degiurisdizionalizzare separazione e divorzio, senza compromettere la tutela dei diritti fondamentali, in particolare quelli del minore.
Il regolamento Roma III e le altre cooperazioni rafforzate
La cooperazione rafforzata come risposta alle difficoltà di armonizzazione
I più recenti tentativi di armonizzazione del diritto internazionale privato e processuale in materia di famiglia hanno incontrato notevoli
difficoltà nel procedimento di approvazione,
rendendo
necessario il ricorso all’istituto della cooperazione rafforzata da parte degli Stati membri
intenzionati a procedere verso una maggiore integrazione.
Il primo e più significativo esempio è
rappresentato dal Regolamento Roma III,
che
istituisce una cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile alla separazione personale e al divorzio.
Il regolamento si applica a 17 Stati membri ed è stato adottato con l’obiettivo di contrastare fenomeni di forum shopping e di
“corsa in tribunale”,
legati alla possibilità di ottenere l’applicazione della legge ritenuta più favorevole.
Legge applicabile e autonomia delle parti
La legge applicabile alla separazione personale e al divorzio è:
quella scelta dalle parti;
oppure, in mancanza di scelta, quella determinata dal regolamento.
La legge designata può essere:
la legge di uno Stato non partecipante alla cooperazione rafforzata;
oppure la legge di uno Stato terzo.
I coniugi possono esercitare un’optio legis a favore:
della legge di uno Stato con cui presentino un legame particolare;
oppure della lex fori.
La
scelta deve essere informata,
nel senso che i coniugi devono essere consapevoli delle
conseguenze giuridiche e sociali
derivanti dalla legge scelta, e deve avvenire nel
rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Essa deve inoltre essere formalizzata in un accordo valido sotto il profilo sostanziale e formale.
Accordo di scelta: momento e validità
L’accordo di scelta della legge applicabile può essere:
concluso e modificato in qualsiasi momento;
al più tardi al momento dell’introduzione del giudizio;
oppure in corso di causa, se consentito dalla lex fori.
La
validità sostanziale dell’accordo
(o di una singola clausola) è disciplinata dalla legge che sarebbe applicabile se l’accordo fosse valido.La
validità formale richiede:
la forma scritta;
inclusa qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole;
datazione e firma di entrambi i coniugi.
Ulteriori requisiti formali possono essere imposti dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento dell’accordo.
Certezza giuridica: conversione e rinvio
Esigenze di certezza giuridica ispirano due previsioni fondamentali:
A
) in caso di
conversione della separazione in divorzio, continua ad applicarsi la legge della separazione
, salvo diversa pattuizione delle parti;
b) è
espressamente escluso il rinvio
, poiché la legge applicabile è solo quella delle norme sostanziali dell’ordinamento designato, e non quelle di diritto internazionale privato.
Ambito di applicazione e limiti del regolamento Roma III
Il regolamento Roma III non copre l’intero ambito materiale del regolamento Bruxelles II recast. In particolare, non si applica:
all’annullamento del matrimonio;
alla responsabilità genitoriale;
alla protezione dei minori.
Per tali materie continua ad applicarsi la Convenzione dell’Aja, che utilizza prevalentemente il criterio della residenza abituale del minore.
. Le altre cooperazioni rafforzate: regimi patrimoniali
Accanto a Roma III, sono stati adottati due regolamenti “gemelli”:
il regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi;
il regolamento sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
Si tratta di strumenti che adottano una nozione ampia e neutra di famiglia, sotto il profilo del genere, ma che restano distinti per tener conto dell’evoluzione sociale e giuridica degli Stati membri: il matrimonio è comune a tutti gli ordinamenti, mentre l’unione registrata è istituto più recente e presente solo in alcuni di essi.
Struttura dei regolamenti sui regimi patrimoniali
In questi settori l’Unione ha optato per regolamenti onnicomprensivi, che disciplinano congiuntamente:
la competenza giurisdizionale;
la legge applicabile;
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.
Quanto alla competenza giurisdizionale, prevale il principio della concentrazione della giurisdizione davanti al medesimo giudice o, in alternativa, l’adozione di criteri oggettivi fondati su residenza o cittadinanza, con applicazione residuale della competenza sussidiaria e del forum necessitatis.
Quanto alla legge applicabile, essa può essere:
scelta dalle parti;
oppure determinata tramite criteri di collegamento analoghi a quelli previsti per la giurisdizione, al fine di favorire l’unità tra forum e ius.
In materia di regimi patrimoniali continua ad operare la procedura di exequatur, pur in un quadro per il resto allineato alla disciplina generale vigente negli altri settori della cooperazione giudiziaria civile.
Criteri applicabili in assenza di scelta
In mancanza di optio legis, la legge applicabile è individuata secondo una scala di criteri:
legge della residenza abituale
comune dei coniugi al
momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale;
legge
dell’ultima residenza abituale
comune, se uno dei coniugi vi risiede ancora al momento in cui è adita l’autorità;
3. legge della cittadinanza comune dei coniugi in quel momento;
in
mancanza
,
lex fori.