L'articolo impone all'imprenditore commerciale, con l'esclusione dei piccoli imprenditori, di tenere regolarmente il libro giornale e il libro degli inventari. Oltre a questi registri fondamentali, è obbligatorio tenere le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. La norma prescrive inoltre la conservazione ordinata, per ogni affare, degli originali di lettere, fatture e telegrammi ricevuti, nonché delle copie della corrispondenza spedita, garantendo così una traccia documentale completa dell'attività svolta.