Successione tra illecito penale e illecito amministrativo: approfondimento merita il fenomeno successorio della c.d. depenalizzazione, che ricorre quando fatti che prima costituivano reato sono qualificati, ad opera della successiva disciplina normativa, come illeciti amministrativi. Fenomeno da taluni definito come successione impropria, tornato di attualità in seguito alla recente scelta legislativa di depenalizzare alcuni settori del diritto punitivo, riproponendo il tema delle ricadute intertemporali di simili interventi normativi. In linea generale non vi è dubbio che per le condotte costituenti reato al tempo della loro commissione valga il principio della retroattività della legge abolitrice dell'incriminazione ex art 2 co II c.p., Tuttavia, ci si è chiesti se il giudice, nel dichiarare che il fatto non costituisce più reato, debba al contempo applicare la sanzione amministrativa introdotta per lo stesso fatto in quanto illecito amministrativo. A ciò vi sarebbe di ostacolo il principio di irretroattività dell'illecito amministrativo sancito dall'art 1 l. 689/1981; senonchè la medesima legge ha delineato una disciplina generale della materia e ha dettato una espressa disciplina transitoria, stabilendo che se il procedimento penale non era stato ancora definito, trovavano applicazione le nuove sanzioni amministrative; perciò in tal caso l'autorità giudiziaria, per le violazioni con costituenti più reato, se non riteneva di archiviare o prosciogliere, doveva trasmettere gli atti all' Autorità competente. Tale disposizione è stata a lungo interpretata estensivamente dalla giurisprudenza di legittimità. la quale ha sostenuto essa esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria. Si è osservato che, in caso di trasformazione di illeciti penali in amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, pur nel silenzio del legislatore, privi di qualsiasi sanzione: viceversa, in considerazione della ratio legis, che è quella di attenuare, non eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito, trova comunque applicazione quella amministrativa. Inoltre, contrasterebbe con il principio di uguaglianza una disciplina giuridica che preveda la totale impunità di coloro che hanno commesso un illecito penale, successivamente depenalizzato, e la responsabilità di coloro che hanno commesso la stessa violazione dopo la depenalizzazione. Pertanto, anche il fenomeno della trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo finirebbe per essere regolato dall'art 2 co IV c.p., nella misura in cui verrà applicata retroattivamente, in luogo della sanzione penale ormai non più prevista, la più favorevole sanzione amministrativa disposta successivamente per la medesima condotta. Tuttavia, di contrario avviso le ss.uu., sostenendo l'esclusione della valenza generale, come disposizioni transitorie omnibus, degli art 40 e 41 l. 689, operanti, invece, solo con riguardo agli illeciti depenalizzati con la stessa legge. La suprema Corte conclude quindi nel senso della "piena autonomia dei connotati e principi delle violazioni amministrative rispetto a quelle penali, sicchè non può ritenersi consentita l'applicazione analogica al regime sanzionatorio amministrativo di categorie generali desunte dal diritto penale, anche se si tratta di categorie o principi favorevoli all'agente".