Dalle norme scriminanti devono tenersi distinte quelle che, pur comportando un effetto favorevole per il reo, rimangono sempre nell'ambito del diritto penale in senso stretto, qualificandosi come disposizioni penali, al pari di quelle incriminatrici.
Si parla delle norme penali di favore, categoria nella quale possono essere annoverate quelle che prevedono cause di estinzione del reato e della pena; le stesse, quindi, non possono essere introdotte dalla fonte regionale, pena la violazione del principio della riserva di legge in materia penale.
Quanto alle cause di estinzione del reato, si è osservato come le stesse non siano espressione di principi generali, facendo al contrario eccezione alle norme penali incriminatrici; la loro formulazione pertanto deve considerarsi di esclusiva pertinenza della legge statale.
La Corte Cost, con sentenza n.2/2019, ha ricordato che, in base a sedimentata giurisprudenza costituzionale, la riserva ex art 25 co II Cost, si estende a tutte le vicende modificative ed estintive della punibilità, rendendo illegittimi anche gli interventi normativi delle Regioni sulle cause di estinzione del reato; nondimeno, nelle materie di loro competenza, le Regioni possono concorrere a precisare secundum legem i presupposti applicativi di norme penali, come può verificarsi nei casi in cui la legge statale subordina effetti incriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi o legislativi regionali.
Infine, occorre soffermarsi su i rapporti tra sanzione penale e sanzione amministrativa regionale: preliminarmente giova ricordare che, per effetto del parallelismo tra disciplina sostanziale e disciplina sanzionatoria amministrativa enunciata da Corte Cost n. 361/2003, il potere sanzionatorio amministrativo spetta al titolare della competenza per materia. Tuttavia, l'effettività del potere riconosciuto alle Regioni di delineare figure di illecito amministrativo deve fare i conti con la potestà, propria del legislatore statale, di presidiare sul piano penale le stesse fattispecie. Si pone quindi il problema dei rapporti tra sanzione penale disposta dalla legge statale e sanzione amministrativa di fonte regionale. Alle regioni, prive di competenza diretta e autonoma in materia civile e penale, rimane teoricamente l'arma dell'illecito amministrativo. L'art 9 co II ultimo c.p.v. l. 689/81 prevede che quando uno stesso fatto è unito da una disposizione penale e una disposizione regionale che prevede una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali; si tratta di una deroga al co I che avuto riguardo alle ipotesi di concorso apparente tra norme penali e norme sanzionatorie amministrativa statali, ricorre al criterio della specialità ex art 15 c.p.
Si è posto un dubbio di legittimità costituzionale laddove consente di paralizzare l'operatività di una norma penale statale sussidiaria, quando la situazione di fatto sia disciplinata anche da una fattispecie sanzionatoria amministrativa regionale: si verificherebbe una depenalizzazione territorialmente circoscritta ad opera della norma amministrativa regionale, ferma restando l'applicabilità della norma penale residuale nel restante territorio nazionale. In dottrina si è proposta una diversa lettura conforme a Costituzione: si è sostenuto che il c.p.v. in esame intenderebbe solo ripristinare il tradizionale principio del cumulo materiale delle sanzioni, Su altro versante, la prevalenza della norma penale su quella amministrativa regionale rischia di neutralizzare la potestà sanzionatoria amministrativa riconosciuta alle Regioni.