Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
La cooperazione giudiziaria penale nei rapporti tra Stati membri…
La cooperazione giudiziaria penale nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea
pt.2
1
Un esempio di armonizzazione penale: la direttiva PIF (2017)
Base giuridica e funzione della direttiva
La direttiva PIF del 2017 si fonda sull’art. 83, par. 2, TFUE, configurandosi come intervento di armonizzazione penale accessorio rispetto a una politica dell’Unione già disciplinata.
La direttiva sostituisce la Convenzione PIF del 1995, segnando il passaggio da uno strumento convenzionale a uno tipicamente sovranazionale.
Le istituzioni europee hanno individuato nel regolamento n. 2988/95 l’atto di riferimento, ritenendo necessario rafforzarne l’effettività attraverso il ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri.
Nozione di “interessi finanziari dell’Unione”
La direttiva fornisce una definizione centrale di interessi finanziari.Ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. a), rientrano in tale nozione:
tutte le entrate, spese e beni coperti o acquisiti in virtù del bilancio dell’Unione;
i bilanci delle istituzioni, organi e organismi dell’UE, nonché quelli da essi direttamente o indirettamente gestiti o controllati.
Con riguardo alle risorse IVA, l’art. 2, par. 2, limita l’applicazione della direttiva ai reati gravi, ossia:
condotte fraudolente attive o omissive;
danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro;
connessione con due o più Stati membri.
Obblighi di criminalizzazione: le frodi (art. 3)
Gli artt. 3 e 4 della direttiva impongono agli Stati membri specifici obblighi di incriminazione a tutela del bilancio dell’Unione.
Le frodi si articolano in tre modelli fondamentali:
1
. Condotta attiva:
utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, da cui derivi un indebito vantaggio con danno al bilancio UE (sia nel settore degli appalti, sia al di fuori);
Condotta omissiva
: mancata comunicazione di informazioni dovute, in violazione di un obbligo giuridico, con le stesse conseguenze dannose;
Distrazione
: impiego di somme o benefici legittimamente ottenuti per finalità incompatibili con quelle lecite.
Per le frodi IVA, la direttiva include anche la presentazione di dichiarazioni formalmente corrette ma sostanzialmente idonee a dissimulare il mancato pagamento dell’imposta o l’indebita esposizione di crediti.
Reati ulteriori lesivi degli interessi finanziari (art. 4)
Oltre alle frodi in senso stretto, l’art. 4 impone la criminalizzazione di ulteriori condotte che vulnerano lo stesso bene giuridico, tra cui:
corruzione;
riciclaggio;
appropriazione indebita.
La direttiva fornisce inoltre una nozione ampia di funzionario pubblico, che comprende:
soggetti operanti presso istituzioni, organi e organismi dell’UE;
funzionari nazionali;
soggetti cui siano affidate funzioni di pubblico servizio con gestione di fondi europei.
Sanzioni penali e soglie di rilevanza
Elemento innovativo della direttiva è l’armonizzazione delle sanzioni per le persone fisiche.
Gli Stati membri devono garantire che i reati di cui agli artt. 3, 4 e 5 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
Il ricorso al diritto penale può essere evitato solo nei casi di offesa di minima entità, ossia quando il danno o il vantaggio non superi i 10.000 euro.
La direttiva utilizza il modello del “minimo del massimo”, fissando soglie minime per la pena massima applicabile, lasciando comunque agli Stati la facoltà di prevedere sanzioni più severe.
Sequestro e confisca
L’art. 10 impone agli Stati membri di consentire:
il sequestro;
la confiscasia dei mezzi utilizzati per la commissione dei reati, sia dei proventi derivanti dalle condotte fraudolente.
Il nodo centrale: la prescrizione (art. 12)
Il vero punctum crucis della direttiva è rappresentato dall’art. 12, che disciplina prescrizione del reato e della pena.Si tratta del primo atto normativo UE che impone obblighi diretti agli Stati membri in materia di prescrizione.
L’importanza di questa disposizione è legata alla nota vicenda Taricco, originata proprio dalla disciplina italiana della prescrizione in relazione ai reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione.
La direttiva prevede:
un termine di prescrizione dei reati gravi non inferiore a 5 anni, riducibile a 3 anni in presenza di cause interruttive o sospensive;
l’esecuzione delle pene detentive per almeno 5 anni dalla condanna definitiva.
. Recepimento e posizione italiana
Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 6 luglio 2019.
L’Italia ha provveduto solo con il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, con notevole ritardo, tanto che nel frattempo era stata avviata una procedura di infrazione a suo carico.
Perfetto. Qui il contenuto è buono, ma così com’è è troppo lungo e dispersivo per essere mappato.
Ti restituisco un riassunto fedele, completo e ordinabile in mappa concettuale, senza eliminare snodi argomentativi rilevanti. È esattamente il livello che serve per orale e scritto.
2
La Procura europea (EPPO): quadro di sintesi
Base giuridica e istituzione
La Procura europea trova il proprio fondamento nell’art. 86 TFUE, introdotto dal Trattato di Lisbona, che ha consentito la sua istituzione mediante il Regolamento (UE) 2017/1939.
L’EPPO rappresenta uno dei risultati più avanzati della cooperazione giudiziaria penale nell’Unione.
Il percorso che ha condotto all’adozione del regolamento ha avuto origine dalla proposta della Commissione del 17 luglio 2013 e si è concluso solo dopo negoziati complessi, a causa della richiesta dell’unanimità in Consiglio. Proprio l’impossibilità di raggiungere un consenso generale ha determinato il ricorso alla cooperazione rafforzata: attualmente partecipano 22 Stati membri.
Natura e funzione
La Procura europea è un organo indipendente dell’Unione, dotato di personalità giuridica.Ad essa è attribuita la funzione di:
indagare in modo imparziale,
esercitare l’azione penale
nei confronti degli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, dinanzi ai giudici nazionali competenti.
Struttura organizzativa
L’EPPO è articolata su due livelli.
Livello centraleOpera attraverso:
il Procuratore capo europeo (mandato di 7 anni);
un Procuratore europeo per ciascuno Stato partecipante (mandato di 6 anni), due dei quali fungono da sostituti del Procuratore capo;
il Collegio, composto dal Procuratore capo e da tutti i Procuratori europei, con funzioni di supervisione generale e di indirizzo strategico;
le Camere permanenti, composte dal Procuratore capo e da due Procuratori europei, cui sono assegnati i singoli fascicoli.
Le Camere permanenti svolgono un ruolo decisivo: coordinano le indagini transnazionali e assumono le decisioni fondamentali, quali l’esercizio dell’azione penale o l’archiviazione.
Livello decentrato
È composto dai Procuratori europei delegati (PED), magistrati nazionali che operano sul territorio, svolgendo le indagini secondo le indicazioni della Camera permanente e del Procuratore europeo di riferimento.
I PED dispongono degli stessi poteri degli organi requirenti nazionali e gli Stati membri sono tenuti a consentire loro l’uso di specifici strumenti investigativi previsti dal regolamento.
Competenza della Procura europea
Competenza ratione materiae (principale)
Riguarda i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, come definiti nei singoli ordinamenti nazionali in attuazione della direttiva PIF.
Estensioni della competenza
partecipazione a organizzazioni criminali finalizzate alla commissione di reati PIF;
competenza accessoria su reati «indissolubilmente connessi» a quelli principali.
Presupposti territoriali e personaliLa Procura può agire se:
il reato è stato commesso, almeno in parte, nel territorio di uno Stato partecipante;
oppure da un cittadino di uno Stato partecipante, quando ricorra la competenza di uno Stato membro;
oppure fuori dall’UE, da soggetti sottoposti allo statuto giuridico di funzionari o agenti dell’Unione.
Criticità e possibili sviluppi
La disciplina delle competenze dell’EPPO è stata oggetto di critiche dottrinali, soprattutto:
per la vaghezza di alcune nozioni;
per il rinvio alle legislazioni nazionali di recepimento della direttiva PIF, che può generare asimmetrie applicative.
L’art. 86, par. 4, TFUE attribuisce inoltre al Consiglio europeo, con decisione unanime, il potere di estendere le attribuzioni dell’EPPO alla criminalità grave e transnazionale.
Svolgimento delle indagini e fase processuale
Durante le indagini, il PED può avvalersi degli strumenti di cooperazione transfrontaliera, richiedendo l’assistenza di un PED di un altro Stato membro.Al termine delle indagini, il PED trasmette al Procuratore europeo una relazione con proposta di:
esercizio dell’azione penale;
archiviazione;
definizione alternativa del procedimento.
La decisione finale spetta sempre alla Camera permanente.In caso di esercizio dell’azione penale, il processo si svolge dinanzi al giudice nazionale, secondo il diritto processuale interno. Eventuali impugnazioni devono essere autorizzate dalla Camera permanente.
Garanzie procedurali
Il regolamento EPPO non introduce una disciplina autonoma delle garanzie procedurali.L’art. 40 rinvia:
alle direttive UE adottate ex art. 82 TFUE come standard minimi;
per il resto, al diritto nazionale.
Attuazione nell’ordinamento italiano
Gli Stati membri hanno dovuto adeguare i propri ordinamenti.L’Italia ha adottato un decreto legislativo di raccordo, che:
coordina il regolamento EPPO con il codice di procedura penale;
disciplina lo statuto del Procuratore europeo nazionale e dei PED;
stabilisce la distribuzione territoriale dei PED.
In Italia sono stati designati 20 Procuratori europei delegati, distribuiti in nove sedi distrettuali.
La Procura europea segna il passaggio dalla cooperazione tra autorità nazionali a una vera funzione requirente sovranazionale, pur restando ancorata ai sistemi processuali interni.
Perfetto, qui bisogna essere chirurgici: il paragrafo è lungo, denso e concettualmente delicato.Quello che segue è un riassunto fedele, completo e mappabile, senza perdere pezzi e senza semplificazioni indebite. È pensato per essere usato direttamente all’esame.
3
Il ruolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nella materia penale
Valore giuridico e funzione sistemica
Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dal Trattato di Lisbona è il riconoscimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del medesimo valore giuridico dei trattati.
Tale riconoscimento assume un rilievo centrale in materia penale, poiché gli obblighi di penalizzazione incidono direttamente sulla libertà personale e presentano una forte carica afflittiva e stigmatizzante. Proprio per questo, la Carta opera come bussola delle politiche dell’Unione, fissando limiti stringenti all’intervento dell’UE in ambito penale e imponendo standard vincolanti di tutela dei diritti fondamentali.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
Il rispetto della Carta vincola:
le istituzioni dell’Unione;
gli Stati membri, ma esclusivamente quando danno attuazione al diritto dell’Unione.
Questo punto è decisivo: le disposizioni della Carta possono essere invocate nei procedimenti dinanzi al giudice nazionale solo se la fattispecie rientra nel campo di applicazione del diritto dell’UE.In tali ipotesi, grava sulle autorità nazionali l’obbligo di assicurare una tutela effettiva dei diritti garantiti dalla Carta.
Effetti sul diritto nazionale e strumenti di reazione
In caso di contrasto tra una norma interna e un diritto sancito dalla Carta, il giudice nazionale deve ricorrere agli ordinari strumenti di soluzione delle antinomie:
interpretazione conforme;
disapplicazione della norma interna;
sollevazione della questione di legittimità costituzionale.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto efficacia diretta ad alcune disposizioni della Carta, in particolare agli artt. 47, 49 e 50 CDFUE.Quando è invocata una norma della Carta dotata di effetto diretto, il giudice può procedere all’immediata disapplicazione della disciplina nazionale contrastante.
La doppia pregiudizialità (Carta e Costituzione)
Si pone il problema della doppia pregiudizialità, ossia dell’ipotesi in cui una disposizione nazionale contrasti sia con la Costituzione sia con la Carta.La Corte costituzionale italiana ha chiarito che:
il giudizio di costituzionalità non sostituisce la disapplicazione da parte del giudice comune della norma interna incompatibile con una disposizione della Carta a effetto diretto;
i due strumenti si affiancano, in un’ottica di rafforzamento multilivello della tutela dei diritti fondamentali.
Giudice comune e Corte costituzionale concorrono, ciascuno con i propri strumenti, all’attuazione del diritto dell’Unione nell’ordinamento interno.
Estensione delle garanzie oltre il penale in senso stretto
Le garanzie della Carta si applicano non solo agli illeciti penali in senso stretto, ma anche alle sanzioni amministrative di natura punitiva.Ne consegue che la Carta rileva:
nei procedimenti penali;
nei procedimenti amministrativi sanzionatori aventi natura sostanzialmente penale;
nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori.
Le disposizioni della Carta rilevanti in materia penale (artt. 47–50)
a) Art. 47 CDFUE – Diritto a un ricorso effettivo e al giudice imparziale
Ha portata generale e garantisce:
il diritto al giusto processo;
l’esame equo, pubblico e in tempi ragionevoli;
l’indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge dell’autorità giudiziaria.
b) Art. 48 CDFUE – Presunzione di innocenza e diritti della difesa
Codifica:
la presunzione di innocenza;
il riconoscimento di pieni diritti difensivi all’imputato.
c) Art. 49 CDFUE – Legalità, irretroattività e proporzionalità
Il par. 1 sancisce tre principi fondamentali:
principio di legalità;
divieto di retroattività in malam partem;
obbligo di applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior).
La CGUE ha chiarito che il principio di legalità impone requisiti di accessibilità e prevedibilità della norma penale, sia quanto alla definizione del reato sia alla pena. La chiarezza normativa è integrata dall’interpretazione giurisprudenziale.
La previsione della lex mitior rappresenta una codificazione evolutiva di principi già affermati dalla giurisprudenza della Corte EDU e della CGUE.
Il par. 3 consacra il principio di proporzionalità della pena, intesa come correlazione necessaria tra disvalore del fatto e sanzione.
La CGUE ha affermato che il giudice nazionale deve disapplicare la disciplina interna sproporzionata, nei limiti necessari a ripristinare il rispetto del principio.
d) Art. 50 CDFUE – Ne bis in idem
Vieta che una persona sia perseguita o condannata due volte per lo stesso reato, se già giudicata con sentenza definitiva in uno Stato membro.
Doppio binario sanzionatorio e giurisprudenza europea
Con tre sentenze del marzo 2018, la Corte ha stabilito che il doppio binario non è di per sé incompatibile con la Carta, a condizione che:
L’art. 50 CDFUE è stato oggetto di un’importante elaborazione della CGUE, soprattutto in relazione ai sistemi di doppio binario sanzionatorio (penale + amministrativo).
Con tre sentenze del marzo 2018, la Corte ha stabilito che il doppio binario non è di per sé incompatibile con la Carta, a condizione che:
persegua un obiettivo di interesse generale che giustifichi il cumulo;
sia previsto da norme chiare e precise;
garantisca un coordinamento tra i procedimenti;
rispetti il principio di proporzionalità complessiva.
In mancanza di tali requisiti, il giudice nazionale deve procedere alla disapplicazione della disciplina interna.
Giurisprudenza costituzionale italiana sul ne bis in idem
Si registrano pronunce di giudici nazionali che hanno disapplicato edittali sanzionatori per adeguarli al principio di proporzionalità.
La Corte costituzionale ha inoltre dichiarato l’illegittimità dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui non consente il proscioglimento dell’imputato già sanzionato in via amministrativa per violazioni del diritto d’autore, rilevando che il sistema di doppio binario non assicurava una risposta sanzionatoria coerente e unitaria.
La portata della decisione è circoscritta, ma apre la strada a ulteriori questioni di legittimità costituzionale in settori analoghi.