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parte speciale: cooperazione giudiziaria e civile nei rapporti tra st. m…
parte speciale: cooperazione giudiziaria e civile nei rapporti tra st. m dell'ue
1
Origine ed esigenze della cooperazione giudiziaria civile
Il Trattato istitutivo della CEE non prevedeva competenze in materia di cooperazione giudiziaria civile. Tuttavia,
gli Stati membri maturarono presto la convinzione della necessità di cooperare in questo settore
, anche al
fine di realizzare la V libertà di circolazione,
relativa alla circolazione delle sentenze civili.
Per questo motivo venne utilizzato l’originario
art. 220 TCEE come base giuridica per la conclusione di convenzioni internazionali tra Stati membri.
Su tale base fu
adottata la Convenzione di Bruxelles del 1968,
relativa alla competenza giurisdizionale e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che rappresentò un primo ed efficace strumento di costruzione di uno spazio giudiziario europeo, pur con un ambito applicativo limitato e numerose esclusioni.
Il successo della Convenzione di Bruxelles è dimostrato dall’adozione di una convenzione parallela con Stati terzi, la
Convenzione di Lugano,
tuttora in vigore nella versione revisionata del 2007.
Più complesso fu il
percorso relativo alle regole di conflitto di leggi
. La
Convenzione di Roma
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aveva un ambito applicativo più ristretto e non beneficiò di un’interpretazione uniforme da parte della Corte di giustizia, a causa delle difficoltà nella ratifica dei protocolli interpretativi.
Maastricht e il metodo intergovernativo (III pilastro)
Con il Trattato di Maastricht, la cooperazione giudiziaria civile viene i
nserita nell’architettura dell’Unione,
ma collocata nel III pilastro, relativo alla cooperazione in materia di giustizia e affari interni. In questo contesto si applicava il metodo intergovernativo, caratterizzato da:
ruolo marginale del Parlamento europeo;
ruolo limitato della Commissione;
preminenza del Consiglio;
adozione di atti diversi da quelli del pilastro comunitario.
La svolta del Trattato di Amsterdam
Il vero cambiamento avviene con il Trattato di Amsterdam, che trasferisce la cooperazione giudiziaria civile nel I pilastro, rendendo applicabili le regole ordinarie dell’integrazione europea. Ciò comporta:
possibilità di adottare regolamenti direttamente applicabili;
nuovo equilibrio istituzionale nel procedimento legislativo;
ampliamento della competenza della Corte di giustizia.
Questo passaggio consente lo sviluppo dell’attuale sistema di armonizzazione del diritto internazionale privato e processuale dell’Unione.
Emblematico è il caso della
Convenzione di Bruxelles II,
inizialmente negoziata nel III pilastro per estendere la cooperazione alla materia familiare e immediatamente trasformata nel primo regolamento comunitario in materia, noto come regolamento Bruxelles II.
Analogamente, la Convenzione di Bruxelles del 1968 e la Convenzione di Roma del 1980 vengono sostituite da regolamenti, tra cui il Regolamento Roma I, avviando una produzione ampia e sistematica di diritto derivato.
Principi comuni degli atti di diritto secondario
Gli strumenti dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria civile si fondano su principi comuni:
individuazione di un numero limitato di fori competenti;
regole uniformi sulla litispendenza, per evitare decisioni contrastanti;
applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici;
individuazione della legge applicabile più adeguata, con riconoscimento, ove possibile, dell’autonomia delle parti.
Il quadro post-Lisbona e l’art. 81 TFUE
Con il Trattato di Lisbona viene eliminata la struttura formale a pilastri, pur mantenendo regole differenziate in alcuni settori. La base giuridica della cooperazione giudiziaria civile è ora l’Art. 81 TFUE, che consente all’Unione di adottare misure di ravvicinamento delle legislazioni nazionali finalizzate al mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e non.
La procedura applicabile è quella legislativa ordinaria, con pieno coinvolgimento di Parlamento e Consiglio, e permette di adottare misure necessarie al buon funzionamento del mercato interno, tra cui:
compatibilità delle norme sui conflitti di leggi e di giurisdizione;
cooperazione nell’assunzione delle prove;
accesso alla giustizia;
sviluppo di metodi alternativi di risoluzione delle controversie;
formazione dei magistrati.
Diritto di famiglia, procedura speciale e cooperazione rafforzata
Le profonde differenze tra gli ordinamenti nazionali in materia di diritto di famiglia hanno portato all’introduzione di una procedura legislativa speciale, che richiede l’unanimità del Consiglio e attribuisce al Parlamento europeo un ruolo consultivo.
Il Consiglio, sempre
all’unanimità
, può decidere di
trasferire
singoli aspetti del diritto di famiglia con implicazioni transnazionali alla procedura legislativa ordinaria, informando i parlamenti nazionali, i quali dispongono di un diritto di veto esercitabile entro sei mesi.
Le difficoltà nel raggiungere l’unanimità hanno reso necessario il ricorso alla cooperazione rafforzata, consentendo ad almeno nove Stati membri di procedere nell’integrazione.
ha creato un’Europa a più velocità nel settore della famiglia, con atti vincolanti solo per gli Stati partecipanti ma aperti all’adesione futura degli altri.
Grazie a questo strumento sono stati adottati atti sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, nonché sui regimi patrimoniali dei coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
Oggetto e metodo dell’analisi
L’analisi ricostruisce l’evoluzione della cooperazione giudiziaria civile nell’UE attraverso l’esame dei principali strumenti, a partire dal regolamento Bruxelles I-bis e dal regolamento Roma I, che costituiscono i testi fondamentali del sistema, estendendo poi l’attenzione ai settori della famiglia e delle successioni.
Elemento centrale è il ruolo della Corte di giustizia,
chiamata a garantire un’interpretazione uniforme dei concetti e dei principi, e quello dei giudici nazionali, responsabili dell’applicazione concreta delle norme uniformi nei rispettivi ordinamenti, in un contesto in cui continuano a operare anche convenzioni internazionali di diritto uniforme.
2
Norme di diritto internazionale processuale
i criteri di giurisdizione
Origine del sistema e quadro normativo di riferimento
In particolare, il riferimento è
al Regolamento Bruxelles I e al Regolamento Bruxelles I-bis
.
Il regolamento Bruxelles I-bis, vincolante per tutti gli Stati membri, si applica alle decisioni, alle azioni e agli atti pubblici successivi al 10 gennaio 2015, mentre il regolamento Bruxelles I continua a trovare applicazione per le situazioni sorte anteriormente a tale data.
struttura e ambito di applicazione dei regolamenti
Entrambi i regolamenti ricalcano il modello convenzionale, distinguendo:
la distribuzione della competenza giurisdizionale tra gli Stati membri e il relativo coordinamento;
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere.
La
disciplina riguarda la materia civile e commerciale,
indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale adita o dalla denominazione della decisione. Il legislatore europeo ha adottato una nozione ampia di materia civile e commerciale, imponendo un’interpretazione autonoma europea, necessaria a garantire uniformità e uguaglianza dei diritti e degli obblighi tra Stati membri e soggetti interessati.
L’attuale disciplina dei criteri di giurisdizione discende dall’evoluzione della
Convenzione di Bruxelles.
Nell’ordinamento italiano,
l’legge n. 218, all’art. 3, stabilisce la giurisdizione italiana nei casi di domicilio o residenza del convenuto in Italia
oppure in applicazione dei criteri previsti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968, oggi richiamo da intendersi ai regolamenti che l’hanno sostituita.
Il domicilio del convenuto:
duplice funzione
Nei criteri di competenza giurisdizionale, il domicilio del convenuto svolge un duplice ruolo:
limite applicativo ratione personae dei regolamenti;
Il domicilio del convenuto in uno Stato membro determina l’applicazione della disciplina regolamentare. La distinzione tra soggetti domiciliati e non domiciliati nell’Unione è fondamentale, poiché:
i soggetti domiciliati nell’UE non possono invocare le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale;
le norme nazionali operano solo nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi, salvo eccezioni di competenza residua.
Con specifico riferimento all’ordinamento italiano, l’art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995 estende l’applicazione dei criteri di Bruxelles anche ad alcune ipotesi in cui il convenuto è domiciliato fuori dall’Unione.
2. criterio di collegamento generale.
Le persone fisiche o giuridiche
domiciliate nel territorio di uno Stato membro
sono
convenute davanti all’autorità giurisdizionale di tale Stato,
a prescindere dalla nazionalità. I regolamenti consentono quindi di
convenire davanti a un giudice di uno Stato membro chiunque abbia domicilio nel territorio dell’Unione.
nozione di domicilio
Per le
persone fisiche,
il legislatore europeo rinvia alla
legge nazionale dell’autorità giurisdizionale adita.
Ne consegue che, qualora il convenuto
non sia domiciliato nello Stato del giudice adito, quest’ultimo potrebbe essere tenuto a verificare le legislazioni degli altri Stati membri per individuare il domicilio.
Per le persone
giuridiche
, i regolamenti forniscono invece una definizione autonoma, individuando il
domicilio
sulla base di
tre criteri alternativi:
sede statutaria;
amministrazione centrale;
centro di attività principale.
Problemi applicativi
Da tale disciplina derivano due ordini di problemi:
il rischio di litispendenza, dovuto a interpretazioni divergenti dei giudici nazionali;
le difficoltà nel determinare il momento rilevante per l’esistenza del domicilio.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si afferma che il domicilio debba essere valutato al momento della proposizione della domanda, restando irrilevanti eventuali mutamenti successivi.
Criteri di giurisdizione speciale
Accanto al criterio generale del domicilio, i
regolamenti prevedono criteri di giurisdizione speciale, concorrenti con quello generale
e da interpretare restrittivamente. In tali ipotesi, il legislatore europeo indica direttamente il giudice territorialmente competente, risolvendo contestualmente la questione della giurisdizione e quella della competenza territoriale.
I fori speciali: ratio e caratteri generali
, il sistema prevede fori speciali concorrenti, da interpretare restrittivamente,
fondati sull’esigenza di una più stretta connessione tra controversia e giudice competente.
In tali ipotesi
il legislatore europeo individua direttamente il giudice territorialmente competente,
risolvendo contestualmente la questione della giurisdizione e della competenza territoriale. La
scelta tra foro generale e foro speciale è rimessa all’attore.
Foro speciale in materia contrattuale
Il primo foro speciale riguarda le controversie in materia contrattuale. La
nozione è oggetto di interpretazione autonoma da parte della Corte di giustizia,
che vi ricomprende le obbligazioni liberamente assunte da una parte nei confronti dell’altra, escludendo la responsabilità precontrattuale.
Oltre al foro del domicilio del convenuto, la controversia può essere instaurata nel luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, così determinato:
nei contratti di compravendita:
luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
nei
contratti di prestazione di servizi:
luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Fori speciali in materia di illecito
In materia di responsabilità da fatto illecito sono previsti due fori speciali concorrenti:
il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
nei casi di azione di risarcimento o restituzione nascente da illecito penale, il giudice dinanzi al quale è esercitata l’azione penale, purché, secondo la legge nazionale, tale autorità possa conoscere dell’azione civile.
Anche la nozione di illeciti civili colposi e dolosi è oggetto di interpretazione autonoma da parte della Corte di giustizia, che la definisce come qualsiasi domanda volta a coinvolgere la responsabilità del convenuto e non riconducibile alla materia contrattuale.
Altri fori speciali
Ulteriori fori speciali sono previsti:
per le
controversie relative all’attività di succursali, agenzie o altre sedi d’attività,
attribuendo la competenza al giudice del luogo in cui esse sono situate;
in
materia di trust, individuando come competente il giudice del luogo di domicilio del trust.
Fori facoltativi fondati sulla connessione
La buona amministrazione della giustizia giustifica l’introduzione di fori facoltativi che valorizzano la connessione tra cause. In particolare,
l’Art. 8 Bruxelles I-bis prevede quattro ipotesi in cui una persona può essere convenuta in uno Stato diverso da quello di domicilio o da quello determinato dai fori speciali.
competenze imperative di protezione
Accanto al foro generale e ai fori speciali, il Regolamento Bruxelles I-bis prevede competenze imperative in materia di:
contratti di assicurazione;
contratti conclusi con i consumatori;
contratti individuali di lavoro.
Tali fori, ispirati alla tutela del contraente debole, limitano sia l’autonomia delle parti nella scelta del foro competente sia la facoltà del contraente forte di agire in giudizio.
Fori esclusivi
Il regolamento configura fori esclusivi nelle seguenti materie:
diritti reali immobiliari;
contratti di locazione di immobili;
validità della costituzione, nullità o scioglimento di enti aventi sede in uno Stato membro e validità delle decisioni dei loro organi;
validità delle trascrizioni e iscrizioni in pubblici registri;
registrazione e validità dei titoli di proprietà industriale;
esecuzione delle decisioni dei giudici degli Stati membri.
Tali fori presentano un regime giuridico uniforme
a) sono indipendenti dal domicilio delle parti
b) si applicano anche nei confronti di convenuti non domiciliati in uno Stato membro, purché conducano alla competenza di un giudice di uno Stato membro;
d) impongono al giudice non competente di dichiarare d’ufficio la propria incompetenza.
c) sono inderogabili
Proroga di competenza (optio iudicis)
Alle parti è consentito, a determinate condizioni,
scegliere il giudice competente mediante proroga di competenza
, che può essere espressa o tacita. La proroga espressa consente di designare uno o più giudici di uno Stato membro per le controversie presenti o future derivanti da un determinato rapporto giuridico.
Il regolamento Bruxelles I-bis introduce rilevanti innovazioni:
non è più richiesto che almeno una parte abbia domicilio in uno Stato membro, purché il giudice scelto sia situato nell’Unione;
in coerenza con l’autonomia contrattuale, è ammessa la scelta di un giudice neutrale, privo di collegamento con la fattispecie;
la validità sostanziale dell’accordo di proroga è disciplinata dalla legge dello Stato del giudice scelto, garantendo così una legge uniforme per tutti gli Stati membri.
Limiti oggettivi della proroga di competenza
La proroga di competenza
opera esclusivamente con riferimento al contratto nel quale è inserita.
Restano
escluse dal suo ambito le azioni di responsabilità extracontrattuale
, che continuano a essere disciplinate secondo i criteri generali di giurisdizione.
Le parti possono:
individuare specificamente il giudice competente;
oppure attribuire la competenza in modo generico all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro.
Requisiti formali dell’accordo di scelta del foro
L’accordo di proroga deve rispettare requisiti rigorosi. In particolare, deve essere:
b) conforme alle pratiche stabilite tra le parti;
c) nel commercio internazionale, conforme a un uso diffuso nel settore in cui operano le parti.
L’Art. 26 Bruxelles I-bis disciplina l’accettazione tacita della giurisdizione
stabilendo che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale il convenuto compare è competente.
L’accettazione tacita si configura quando il convenuto:compare in giudizio e si difende nel merito senza eccepire il difetto di giurisdizione.
Essa non sussiste quando il convenuto:
compare al solo fine di eccepire l’incompetenza.
a) concluso per iscritto o oralmente con conferma scritta;
Proroga e fori imperativi ed esclusivi
La disciplina muta sensibilmente in presenza di fori imperativi ed esclusivi.
Con riferimento ai fori imperativi, l’autorità giurisdizionale, prima di dichiararsi competente, deve assicurarsi che il convenuto:
sia informato del diritto di eccepire l’incompetenza;
sia consapevole delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione.
Con riferimento ai fori esclusivi, la giurisdizione è inderogabile e non ammette neppure l’accettazione tacita.
Litispendenza: quadro generale
L’applicazione dei criteri di collegamento comporta il rischio che la stessa causa sia pendente dinanzi a giudici di diversi Stati membri. Il Regolamento Bruxelles I-bis mantiene il nucleo essenziale della disciplina previgente, ma introduce rilevanti novità.
Permangono:
la nozione autonoma di litispendenza, interpretata in senso più ampio rispetto alle tradizioni nazionali;
il principio di prevenzione, salvo eccezioni.
Novità introdotte dal Bruxelles I-bis in materia di litispendenza
1. Obbligo di cooperazione tra giudici
Ciascuna autorità giurisdizionale adita deve, su istanza di un altro giudice, comunicare senza indugio la data di instaurazione del processo.
2. Prevalenza del giudice prorogato
È attribuita priorità al giudice designato dalle parti rispetto al giudice preventivamente adito, salvo il caso di accettazione tacita della giurisdizione.Ne consegue che:
gli altri giudici aditi devono sospendere il procedimento finché il giudice prorogato non dichiari la propria competenza;
il giudice prorogato non è tenuto a sospendere il proprio procedimento per pendenza anteriore davanti ad altra autorità.
Il principio di prevenzione risulta quindi scardinato in presenza di un accordo valido di proroga.
3. Rapporti con Stati terzi
È riconosciuta al giudice di uno Stato membro la facoltà di sospendere il procedimento quando la stessa causa sia pendente davanti all’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo, qualora:
la decisione straniera sia suscettibile di riconoscimento ed esecuzione nello Stato membro;
la sospensione sia necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.
A seguito del recast, si registra un ridimensionamento dell’ambito applicativo dell’art. 7. In particolare, il giudice italiano applicherà il regolamento solo se: I. è competente;
II. la controversia rientra nell’ambito materiale del regolamento;
III. il convenuto ha domicilio nell’Unione europea.
Successioni e obbligazioni alimentari
1. Regime di adozione e ratio dell’intervento europeo
Le materie delle obbligazioni alimentari e delle successioni sono state
disciplinate dall’Unione europea nell’ambito del regime ordinario di cooperazione giudiziaria civile, senza ricorrere alla cooperazione rafforzata
. Ciò è stato possibile perché si tratta di settori nei quali le esigenze economiche e funzionali dell’armonizzazione prevalgono sulle divergenze nazionali in materia di modelli familiari.
Obbligazioni alimentari e successioni
Obbligazioni alimentari
La disciplina è contenuta nel Regolamento 4/2009, che regola:
la legge applicabile;
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni;
la cooperazione tra autorità.
la competenza giurisdizionale;
Per quanto concerne la
legge applicabile, il regolamento rinvia al Protocollo dell’Aja.
Storicamente, la materia delle obbligazioni alimentari rientrava già nella Convenzione di Bruxelles del 1968 e successivamente nel regolamento Bruxelles I, a conferma della sua tradizionale collocazione nel perimetro della cooperazione giudiziaria civile.
Successioni
La disciplina delle successioni è contenuta nel Regolamento 650/2012, che affronta la materia in modo particolarmente ampio, includendo:
competenza giurisdizionale;
legge applicabile;
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni;
introduzione di un nuovo strumento autonomo: il certificato successorio europeo.
Il certificato successorio europeo
Il certificato successorio europeo è
finalizzato a consentire una verifica semplificata e uniforme dello status di erede o legatario
in tutte le ipotesi di successione transfrontaliera.
I giudici
Inoltre, il
giudice nazionale
italiano ha ammesso l’utilizzo del certificato successorio europeo
per l’intavolazione della proprietà nei territori soggetti al sistema del libro fondiario, anche quando il certificato sia stato rilasciato da un’autorità nazionale. I
n tal modo, ne è stato consentito un uso interno, pur nel rispetto del principio secondo cui il certificato successorio europeo non sostituisce i certificati successori nazionali.
considerazioni conclusive
Il ruolo del giudice nazionale
La cooperazione giudiziaria civile ha condotto alla creazione di un sistema ampio e articolato di norme di diritto internazionale privato e processuale armonizzate nell’Unione europea.
Tali norme devono tuttavia essere costantemente coordinate con le convenzioni internazionali
che disciplinano le medesime materie, coordinamento spesso affrontato direttamente dai regolamenti dell’UE nei rapporti con Stati terzi.
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Settori ancora scoperti e future evoluzioni
Un primo settore
critico
è quello della
protezione degli adulti vulnerabili
, per il quale la
Convenzione dell’Aja non appare sufficiente
. La Commissione europea ha avviato nel 2022 una consultazione preliminare finalizzata all’adozione di un regolamento.
1 more item...
Un secondo ambito di possibile intervento riguarda
filiazione e genitorialità
. La Commissione ha proposto regole uniformi in materia di:
4 more items...
Resta aperta la questione se tali proposte riusciranno a essere approvate in tempi brevi o se sarà necessario ricorrere a una nuova cooperazione rafforzata, nel tentativo di bilanciare:
2 more items...
La
Corte di giustizia ha chiarito
che il
certificato
deve
contenere
anche le
informazioni relative a un eventuale incremento della quota ereditaria del coniuge superstite
, derivante dal diritto nazionale in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi.
Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni
fondamento della cooperazione giudiziaria cvilie
1. Evoluzione del sistema: dal riconoscimento all’esecuzione
Nel settore del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere, l’evoluzione normativa ha condotto dal semplice riconoscimento automatico delle decisioni al principio dell’esecuzione diretta, senza necessità di ulteriori passaggi procedurali.
Due elementi restano sostanzialmente invariati:
la nozione ampia di decisione, comprensiva di qualsiasi provvedimento emesso da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, indipendentemente dalla denominazione e anche se ancora soggetto a impugnazione;
l’elencazione dei motivi ostativi al riconoscimento e all’esecuzione, che ricalca in modo pressoché identico quella prevista dal Regolamento Bruxelles I.
2. Differenze procedurali tra Bruxelles I e Bruxelles I-bis
La differenza principale tra i due regolamenti
riguarda il procedimento giudiziale.
Il regolamento Bruxelles I
confermava il riconoscimento automatico degli effetti non esecutivi delle decisioni straniere,
ma richiedeva una procedura specifica nei casi di contestazione del riconoscimento o di richiesta di esecuzione forzata. Tale procedura si articolava in due fasi:
I. una fase iniziale, su iniziativa della parte interessata, limitata alla verifica formale della documentazione;
II. una fase eventuale, svolta in contraddittorio, volta a verificare la conformità della decisione ai requisiti di riconoscibilità ed eseguibilità.
Contro la decisione adottata nella seconda fase era ammesso ricorso.
3. Abolizione dell’exequatur nel Bruxelles I-bis
Il Regolamento Bruxelles I-bis abolisce la procedura di exequatur.
La decisione emessa in uno Stato membro è non solo riconosciuta, ma anche eseguita automaticamente negli altri Stati membri, senza necessità di alcuna procedura intermedia.
La parte che intende avvalersi della decisione deve semplicemente produrre nello Stato membro richiesto:
b) l’attestato previsto dall’Art. 53 Bruxelles I-bis.
a) una copia autentica del provvedimento;
È comunque fatta salva la possibilità per ciascuna parte di proporre un’azione volta:
ad ottenere un’attestazione di assenza dei motivi di diniego al riconoscimento;
oppure a evitare la dichiarazione di riconoscibilità, anche in assenza di una contestazione preventiva.
Diniego del riconoscimento ed esecuzione
L’esecuzione può essere negata qualora, su istanza della parte contro cui essa è richiesta, venga dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di diniego previsti dall’Art. 45 Bruxelles I-bis.
Il procedimento previsto in tale ipotesi si applica:
sia per chiedere il riconoscimento in via principale;
sia per ottenere il diniego del riconoscimento.
Il ravvicinamento delle legislazioni processuali degli Stati membri
L’esigenza di rafforzare la cooperazione giudiziaria civile ha condotto l’Unione ad affiancare al principio del reciproco riconoscimento anche strumenti di ravvicinamento delle legislazioni processuali.
procedimento eu per le controversie di modesta enità
La sentenza emessa al termine del procedimento:
non richiede una dichiarazione di esecutività.
è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro;
è esecutiva;
Il Regolamento 861/2007, come modificato dal Regolamento 2421/2015, istituisce un procedimento unico europeo per le controversie di modesta entità.
Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
Il Regolamento 805/2004
istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Una volta soddisfatti i requisiti richiesti e ottenuta la certificazione, la decisione giudiziaria:
è riconosciuta in tutti gli Stati membri;
è eseguita senza necessità di exequatur;
non è soggetta a opposizione al riconoscimento.
Il regolamento Roma I
Dalla Convenzione di Roma al regolamento Roma I
L’analisi della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nell’Unione europea prende le mosse dalla Convenzione di Roma, oggi sostituita dal Regolamento Roma I.
Il regolamento disciplina le obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale che presentano un conflitto di leggi.
Nozione di materia contrattuale e civile-commerciale
Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la
nozione di materia contrattuale deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme
, prescindendo dalle qualificazioni del diritto nazionale. Essa ricomprende le fattispecie caratterizzate da un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra, includendo anche le obbligazioni derivanti da negozi unilaterali.
Parimenti, anche la nozione di materia civile e commerciale è oggetto di interpretazione autonoma, elaborata a partire dalla giurisprudenza sulla Convenzione di Bruxelles.
Autonomia delle parti nella scelta della legge applicabile
Il
criterio centrale
e assorbente del regolamento Roma I è la
volontà delle parti nella scelta della legge applicabile.
L’autonomia contrattuale si manifesta:
sul piano temporale, consentendo alle parti di modificare o revocare la scelta in ogni momento;
sul piano spaziale, permettendo di scegliere anche la legge di uno Stato privo di collegamenti con il contratto o di uno Stato non membro.
Restano tuttavia applicabili le disposizioni imperative nazionali o dell’Unione q
ualora tutti gli elementi del contratto siano localizzati in un unico Paese o in Stati membri diversi da quello la cui legge è stata scelta.
La
scelta può essere espressa o tacita
e può riguardare l’intero contratto o singole parti di esso; per la parte residua si applicano i criteri previsti dal regolamento.
Assenza di scelta e superamento del modello convenzionale
In mancanza di scelta, il regolamento si discosta dalla soluzione adottata dalla Convenzione di Roma.
Quest’ultima faceva riferimento alla legge del Paese con il collegamento più stretto, individuato tramite presunzioni.
Il regolamento, invece, introduce criteri di collegamento fissi, volti a garantire maggiore certezza giuridica, riducendo la discrezionalità del giudice nazionale.
Criteri di collegamento tipizzati
Il regolamento individua criteri fissi
per otto tipologie contrattuali,
tra cui:
compravendita di beni
→ legge del Paese di residenza abituale del venditore;
prestazione di servizi
→ legge del Paese di residenza abituale del prestatore;
diritti reali immobiliari e locazione di immobili
→ lex rei sitae.
L’abbandono del criterio generale del collegamento più stretto mira a rafforzare la prevedibilità della legge applicabile.
Prestazione caratteristica come criterio residuale
Qualora il
contratto non rientri tra quelli tipizzati o presenti elementi riconducibili a più categorie,
si applica la legge del Paese di residenza abituale
della parte che deve eseguire la prestazione caratteristica
.
Il
concetto di prestazione caratteristica
, già noto alla Convenzione di Roma, comporta tuttavia
difficoltà applicative,
soprattutto nei contratti complessi, riaprendo spazi di discrezionalità giudiziale.
Per ridurre tale alea, il legislatore europeo ha precisato che, nei contratti composti da più prestazioni, la
prestazione caratteristica va individuata in base al baricentro del rapporto,
inteso come prestazione unitaria e prevalente
.
Clausola di chiusura e ritorno alla flessibilità
Qualora nemmeno i criteri precedenti consentano di individuare la legge applicabile
, il
regolamento introduce una norma di chiusura,
che consente di applicare la legge del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto.
Se dal complesso delle circostanze risulta che il contratto è più strettamente connesso a uno Stato diverso da quello individuato tramite i criteri precedenti, si applica la legge di tale Stato
n questo modo, il legislatore introduce un temperamento alla rigidità dei criteri fissi, restituendo al giudice nazionale un ampio potere valutativo.
Discipline speciali per categorie contrattuali
Il regolamento dedica disposizioni specifiche ad alcune categorie contrattuali, per due ragioni fondamentali:
tutela delle parti deboli, con particolare riferimento a consumatori e lavoratori;
regolazione di settori specifici, come i contratti di assicurazione e di trasporto.
Per i
contratti conclusi dai consumatori
, la disciplina differisce sensibilmente
sia quanto alla libertà di scelta
sia quanto alla soluzione applicabile in assenza di scelta
, che
conduce all’applicazione della legge della residenza abituale del consumator
e.
Nel
settore della compravendita
di beni mobili,
continuano ad applicarsi:
la Convenzione di Vienna;
la Convenzione dell’Aja, che contiene norme uniformi di conflitto.
Di conseguenza, il regolamento Roma I cede il passo ogniqualvolta la fattispecie rientri nell’ambito applicativo di tali convenzioni.
La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
Il regolamento Roma II
1. Funzione e rapporti con il diritto interno
Il Regolamento Roma II completa il quadro normativo europeo in materia di legge applicabile, affiancandosi al regolamento Roma I.Nei rapporti con la legge n. 218, il regolamento:
sostituisce parzialmente le norme sulle obbligazioni nascenti dalla legge e sulla responsabilità per fatto illecito,
poiché non tutte le fattispecie extracontrattuali previste dall’ordinamento interno rientrano nel suo ambito applicativo.
sostituisce integralmente la disciplina sulla responsabilità da prodotto;
Il
regolamento è vincolante per tutti gli Stati membri,
con
esclusione della Danimarca,
e si applica ai fatti generatori di danno verificatisi dopo l’11 gennaio 2009.
2. Ambito materiale e nozione di responsabilità extracontrattuale
Nel concetto di responsabilità extracontrattuale rientrano:
i danni temuti, ossia quelli di cui si teme la verificazione.
i danni suscettibili di risarcimento;
i pregiudizi derivanti da condotte non conformi a diritto;
Sotto il profilo materiale,
Roma II individua la legge applicabile ai conflitti di legge relativi a obbligazioni extracontrattuali sorte tra privati in materia civile e commerciale
.Anche in questo caso il legislatore europeo adotta una nozione autonoma, funzionale agli obiettivi del regolamento.
Autonomia delle parti (optio legis) e scelta della legge applicabile
La scelta della legge applicabile trova una collocazione residuale all’Art. 14 Roma II, dopo la disciplina delle singole categorie di illecito.
Le
parti possono scegliere la legge di qualsiasi Stato, ma:
per i
soggetti che non esercitano attività commerciale
, la scelta è ammessa solo
dopo il verificarsi del danno;
non è possibile derogare alle norme imperative
dello
Stato in cui sono collocati
tutti gli elementi della fattispecie;
non è possibile derogare alle norme imperative del diritto dell’UE, quando gli elementi sono localizzati in uno Stato vincolato dal regolamento.
La
facoltà di scelta è esclusa per talune categorie di illecito
, tra cui:
violazioni delle norme in
materia di concorrenza
;
violazioni dei
diritti di proprietà intellettuale.
Regola generale in assenza di scelta
In
mancanza di optio legis
, il
legislatore manifesta un chiaro favor per la lex loci damni,
preferendola:
alla lex loci delicti commissi;
alla legge del Paese in cui si producono le conseguenze indirette del fatto.
Il regolamento precisa che, in
caso di lesioni alla sfera personale o di danni patrimoniali
, il
Paese rilevante
è quello in cui:
è stata subita la lesione personale;
si è verificato il danno patrimoniale.
Eccezioni alla regola generale
Alla regola della lex loci damni si affiancano due temperamenti:
applicazione della legge della residenza abituale comune delle parti;
clausola di eccezione, che consente di applicare la legge di un Paese manifestamente più strettamente connesso alla fattispecie.
Illeciti plurilocalizzati
Il
regolamento non disciplina espressamente g
li illeciti plurilocalizzati, ossia i
fatti commessi in uno Stato le cui conseguenze dirette si producono in più Paesi.
In tali ipotesi, si ritiene
applicabile
una
pluralità di leggi, tante quanti sono gli Stati in cui il danno si è verificato,
con il rischio di soluzioni incoerenti, poiché la legge regolatrice dell’illecito disciplina anche i presupposti della responsabilità.
Collegamenti speciali
Roma II prevede
criteri di collegamento ad hoc per specifiche fattispecie di responsabilità
, tra cui:
danno da prodotto;
concorrenza sleale e atti limitativi della concorrenza;
danno ambientale;
violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
danni derivanti da attività sindacale;
culpa in contrahendo.
I
principi comuni ai regolamenti Roma I e Roma II
Norme di applicazione necessaria
Nel
regolamento Roma I,
tali norme sono definite come disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato, connotate da una dimensione pubblicistica. Il giudice:
applica sempre le norme imperative dello Stato del foro;
può
attribuire efficacia anche alle norme imperative dello Stato di esecuzione del contratto
, nei casi in cui esse rendano illecito l’adempimento.
Nel
regolamento Roma II,
oltre alle norme imperative del foro, devono essere considerate anche le norme di sicurezza e di condotta vigenti nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto, ai fini della valutazione del comportamento del presunto responsabile.
Esclusione del rinvio e ordinamenti plurilegislativi
Entrambi i regolamenti escludono il rinvio.
Nei casi di ordinamenti plurilegislativi, il richiamo deve intendersi effettuato direttamente alla legge della singola unità territoriale.
Ordine pubblico
È prevista
l’esclusione della legge applicabile
designata dai regolamenti
qualora essa sia contraria all’ordine pubblico del foro.
Un
caso emblematico riguarda i danni punitivi
: il regolamento Roma II consente al giudice nazionale di disapplicare norme straniere che prevedano risarcimenti di natura punitiva o esemplare, se ritenuti incompatibili con l’ordine pubblico.
Tuttavia, la Corte di giustizia ha chiarito che tali danni non sono di per sé contrari al diritto dell’Unione, in particolare nei casi di violazione della disciplina europea sulla concorrenza.
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