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CAPITOLO 15 LA COOPERAZIONE DI POLIZIA - Coggle Diagram
CAPITOLO 15
LA COOPERAZIONE DI POLIZIA
1
Origini della cooperazione tra le forze di polizia
Nell’evoluzione del processo di integrazione europea due fenomeni hanno contribuito a creare il consenso degli Stati membri:
il terrorismo internazionale, ha evidenziato
l’esigenza di modalità di cooperazione a livello di intelligence
lo scambio di informazioni.
l’eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne. Ha comportato
il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne
la necessità di una mutua fiducia tra Stati membri sull’affidabilità dei controlli.
Gli sviluppi della cooperazione di polizia sono stati considerati:
misure di “accompagnamento”
destinate a far fronte alle nuove esigenze derivanti dall’eliminazione dei controlli interni.
La Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen:
attribuiva spazio rilevante alla cooperazione tra autorità di polizia.**
Schengen e primi strumenti di cooperazione** Da essa derivano strumenti normativi fondati su:
scambio di informazioni
assistenza reciproca
cooperazione operativa transfrontaliera.
ulteriori impulsi
Cooperazione giudiziaria penale e diritto penale
Un ulteriore impulso deriva:
dalle nuove competenze dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria penale e diritto penale.
La cooperazione giudiziaria penale prende avvio:
con il Trattato di Maastricht
secondo una modalità di natura intergovernativa.
Atto centrale:
la decisione-quadro sul mandato di arresto europeo.
Mandato di arresto europeo
Consente:
il rinvio nello Stato membro richiedente
+
di una persona che si trova in un altro Stato membro.
Si applica:
a procedimenti penali
a misure di fermo o arresto.
Presupposti:
reati di una certa gravità
condanna definitiva a pena detentiva o misura di sicurezza
durata non inferiore a 4 mesi.
Trattato di Lisbona e nuove competenze
Con il Trattato di Lisbona:l’Unione acquisisce la competenza a contrastare alcuni reati transnazionali.
Innovazione rilevante:
istituzione della Procura europea.
Compito:
indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE.
Rafforza l’attività dell’Ufficio europeo antifrode:
accertamenti sull’impiego dei fondi europei
comunicazione alle autorità nazionali
decisione nazionale su indagine o azione penale.
Le sfere di criminalità:
sono specificate dalla disposizione
possono essere ampliate dal Consiglio all’unanimità.
Persistenza del III Pilastro Sono ancora in vigore: atti normativi adottati nell’ambito del III Pilastro.Le decisioni-quadro:
non producono effetti diretti.
2
Disposizioni del TFUE sulla cooperazione di polizia
L’Art. 87 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
lascia agli Stati membri l’individuazione delle autorità competenti
per prevenzione, repressione e indagini sui reati.
Conferisce all’Unione la competenza ad adottare atti in tre ambiti.
le diverse attività
Raccolta e scambio di informazioni
Attività svolta attraverso:
Europol
.
Fondamento giuridico di Europol
I L’Agenzia Europol trova fondamento nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.l TFUE:
indica gli obiettivi di Europol
specifica le funzioni che possono esserle affidate.
Funzione generale di Europol
Europol ha la funzione di:
“sostenere e potenziare l’azione delle autorità di polizia e degli altri servizi degli Stati membri incaricati dell’applicazione della legge”
rafforzare la reciproca collaborazione
nella prevenzione e lotta contro:
la criminalità grave che interessa due o più Stati membri
il terrorismo
le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione.
La stessa disposizione del TFUE:
fornisce il fondamento per l’adozione di regolamenti
che definiscono “la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti di Europol”.
Compiti di Europol
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Controllo sulle attività di Europol
I regolamenti che attribuiscono funzioni a Europol devono fissare:
le modalità di controllo delle attività svolte.
Il controllo è esercitato:
dal Parlamento europeo
Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali:
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con l’associazione dei parlamenti nazionali.
È previsto anche:
il controllo del Garante europeo della protezione dei dati.
Prima tipologia di attività:
raccolta, archiviazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni.
Formazione, scambio del personale e ricerca
Seconda tipologia di attività:
sostegno alla formazione
scambio del personale
attrezzature
ricerca in campo criminologico.
È stata istituita:
la CEPOL.
Finalità della formazione:
rafforzare la conoscenza degli strumenti UE
fornire competenze pratiche per lo scambio di informazioni.
Attività svolta in cooperazione con una rete di istituti di formazione nazionali.
Le iniziative comuni:
favoriscono lo scambio di buone pratiche
contribuiscono all’uniformità di applicazione delle regole UE.
Tecniche investigative comuni e cooperazione operativa
Tali attività si svolgono anche:tramite il programma di finanziamento Horizon.
Il Consiglio può adottare:misure sulla cooperazione operativa tra autorità di polizia.
Procedura:
deliberazione all’unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo.
Ruolo del Consiglio europeo e cooperazione rafforzata
In caso di mancata unanimità:
almeno 9 Stati membri possono chiedere la sospensione
e il rinvio al Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo:
discute
in caso di consenso
rinvia il progetto al Consiglio entro 4 mesi per l’adozione.
Se non si raggiunge l’unanimità:
almeno 9 Stati membri possono avviare una cooperazione rafforzata
l’autorizzazione si considera concessa.
Programmazione delle azioni di cooperazione
Le azioni di cooperazione di polizia sono delineate:
nella Strategia europea per la sicurezza
in un ciclo programmatico di 4 anni.
Ogni anno:
si svolgono azioni operative
rivolte a nuovi fenomeni di criminalità.
Modalità della cooperazione: scambio di informazioni
Centralità dello scambio informativo
La condivisione e lo scambio di informazioni costituiscono:i principali strumenti nella cooperazione tra le forze di polizia.
Essi sono oggetto:
di atti adottati nell’ambito del III Pilastro.
Decisione-quadro svedese e nuovo quadro normativo
Lo scambio di informazioni è regolato dalla: decisione‑quadro svedese.
Essa mira:
alla semplificazione nella trasmissione e condivisione di informazioni
tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge
nell’ambito di un’indagine penale o di un’operazione di intelligence.
La decisione-quadro: è stata abrogata nel 2024.
Entro tale data:
gli Stati membri devono attuare la direttiva sullo scambio di informazioni
volta ad aggiornare il quadro normativo.
Scambio di informazioni e contrasto al terrorismo
Due atti normativi:
mirano a rafforzare lo scambio di informazioni
per il contrasto del terrorismo.
Uno di essi:
intende adattare gli strumenti di contrasto
alle nuove caratteristiche assunte dal terrorismo.
Dati PNR (Passenger Name Record)
È previsto:lo
scambio tra gli Stati membri dei dati relativi ai codici di prenotazione dei passeggeri.
I dati PNR:
consentono di conoscere gli itinerari di volo
dei viaggiatori in arrivo nell’UE o in partenza da essa.
Una direttiva:
regola l’utilizzo dei dati PNR
per i reati di terrorismo e i reati gravi.
Tutela della privacy e limiti all’uso dei dati PNR
Si pongono: esigenze di tutela della privacy.
I dati PNR:
possono essere trasmessi alle autorità di altri Stati membri
solo se necessario ai fini indicati dalla direttiva.
I dati:
possono essere conservati per un massimo di 5 anni
devono essere dissociati dai dati identificativi personali dopo 6 mesi.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che:
per i voli interni all’Unione
il trasferimento dei dati è ammesso solo
se sussistono particolari motivazioni che giustificano il controllo.
La circolazione dei dati PNR è problematica:
riguardo al trasferimento verso autorità di Stati terzi.
È richiesto che:
le regole sulla privacy dello Stato terzo
siano non meno favorevoli di quelle applicate nell’Unione.
Approccio globale per il trasferimento di dati dell’Unione e ruolo del garante
Obiettivo:
adeguare le normative vigenti
ai principi di tutela dei dati personali.
Il Garante europeo della protezione dei dati:
si è espresso
raccomandando modifiche
sulle modalità di controllo del trasferimento dei dati.
Banche dati e scambio di informazioni
Inquadramento generale
Nella raccolta e nello scambio di informazioni:hanno importanza le numerose banche dati istituite in base ad atti dell’UE.
L’Unione ha istituito:un’Agenzia tecnica incaricata della gestione delle diverse banche dati.
Banche dati per il controllo dell’immigrazione
Alcune banche dati: si propongono il controllo dell'immigrazione
Sistema d’informazione Schengen (SIS)
La banca dati più rilevante è il:
Sistema d’informazione Schengen.
Il SIS contiene:
segnalazioni relative a cittadini di Paesi terzi
ai quali devono essere negati l’ingresso o il soggiorno
in quanto minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale
dello Stato membro che inserisce il dato.
Una funzione di supporto è svolta:
dagli uffici SIRENE
che ciascuno Stato membro deve istituire
per fornire eventuali informazioni nell’ambito del SIS.
Una seconda categoria di dati accessibili mediante
il SIS:concerne la cooperazione giudiziaria penale.
EURODAC
Una banca dati relativa agli ingressi è costituita da: EURODAC.
Essa contiene:
le impronte digitali dei richiedenti asilo
e di coloro che abbiano fatto illegalmente ingresso in uno Stato membro.
La funzione è:
accertare lo Stato di primo ingresso competente
verificare che lo straniero non presenti la domanda in altri Stati membri.
VIS
Lo scambio di informazioni relative ai visti di ingresso è realizzato mediante:
Il VIS collega:
i consolati degli Stati membri nei Paesi terzi
i valichi delle frontiere esterne degli Stati Schengen.
Contiene:
i dati e le decisioni sulle domande di visto
per soggiorni di breve durata o transito nello spazio Schengen.
ETIAS ed EES
È stata evidenziata:
una lacuna nel controllo sugli ingressi
dei cittadini di Stati terzi senza obbligo di visto.
L’EES ha la funzione di:
registrare i dati dei cittadini di Stati terzi
che fanno ingresso alle frontiere esterne senza obbligo di visto.
Devono essere registrati:
ora e luogo di ingresso e di uscita
per soggiorni di breve durata.
Il sistema può contenere anche:
impronte digitali
immagini del volto.
Altre banche dati:
sono dirette ad agevolare il contrasto della criminalità.
Banche dati per il contrasto della criminalità
Una decisione-quadro prevede:
lo scambio di profili DNA
dati dattiloscopici
dati nazionali sull’immatricolazione dei veicoli.
Gli Stati membri sono tenuti a:
creare e gestire schedari nazionali di analisi del DNA
per le indagini penali.
È previsto:
un sistema di consultazione e raffronto automatizzato.
Un meccanismo analogo:
riguarda impronte digitali
e dati relativi ai veicoli.
Eventi transfrontalieri
È previsto lo scambio di informazioni:in occasione di particolari eventi di rilievo transfrontaliero.
Gli Stati membri trasmettono:
dati non personali richiesti.
Possono essere trasmessi anche dati personali:se riferiti a soggetti che si ritiene possano commettere reati.
È previsto:
l’obbligo di cancellazione dei dati
entro massimo 1 anno dalla trasmissione.
Integrazione e interoperabilità delle banche dati. Occorre considerare due fenomeni:
integrazione degli obiettivi delle banche dati sulla circolazione delle persone
interoperabilità tra varie banche dati
nell’area di libertà, sicurezza e giustizia.
Tutela dei dati personali
Lo scambio di informazioni richiede:
rigoroso rispetto delle regole sulla privacy
conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che:
l’Art. 87 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
consente lo scambio di informazioni
che possono includere dati personali.
Il trattamento deve essere soggetto:
ad adeguate garanzie
soprattutto in caso di trattamento automatizzato.
I singoli atti normativi:
contengono regole sulla protezione dei dati.
È stata adottata:
una normativa specifica sulla protezione dei dati
nelle attività di polizia e giudiziarie
per prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati.
Numerosi atti del III Pilastro:
sono oggetto di graduale sostituzione
con adeguamento ai principi di tutela dei dati personali.
Cooperazione operativa: inquadramento generale
Le attività di contrasto della criminalità:
si svolgono nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale.
Si possono distinguere due aree di attività:
quelle connesse al controllo dell’immigrazione
Principi del Codice frontiere Schengen
In riferimento all’immigrazione:
il codice frontiera Schengen enuncia i principi della cooperazione tra Stati membri.
Gli Stati membri:
“si prestano assistenza”
“assicurano tra loro una cooperazione stretta e permanente”
ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera.
Gestione integrata delle frontiere esterne
La gestione integrata delle frontiere esterne:
ha portato a sviluppare forme di cooperazione molto stretta.
Alcune attività operative:sono collegate all’applicazione delle banche-dati.
Cooperazione alle frontiere interne
La cooperazione rileva anche:
con riguardo alle frontiere interne
benché queste siano di regola attraversate liberamente.
I controlli nelle zone frontaliere:
non devono produrre un effetto equivalente alle verifiche di frontiera
non devono ostacolare la libertà di circolazione.
Chiarimenti della Corte di giustizia
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che:
non sono ammissibili controlli
in una zona di 20 km dalla frontiera terrestre
che accertino l’identità di qualsiasi persona
indipendentemente dal comportamento o da circostanze particolari.
Sono consentiti:
controlli mirati
basati su informazioni generali e dati dell’esperienza
purché limitati per intensità e frequenza.
Ruolo della cooperazione e della Commissione
Nello svolgimento dei controlli in zone vicine alle frontiere:
la cooperazione tra Stati membri assume importanza.
La Commissione europea:
ha evidenziato la rilevanza della cooperazione
per evitare il ripristino dei controlli alle frontiere interne.
La Commissione:
incoraggia l’uso delle competenze di polizia
invita a dare precedenza ai controlli di polizia
prima del ripristino temporaneo dei controlli di frontiera.
La Commissione sollecita gli Stati membri a:
valutare nuovamente l’uso degli strumenti di cooperazione operativa
quali:
pattugliamenti congiunti
operazioni congiunte
squadre investigative comuni
inseguimenti oltre frontiera
sorveglianza transfrontaliera
centri di cooperazione di polizia e doganale.
Nelle regioni di confine:
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Essi sono volti:
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quelle relative al contrasto della criminalità
Ordine europeo d’indagine
Atto di rilievo:**la direttiva sull’ordine europeo d’indagine.
Essa prevede che:
nello Stato membro di esecuzione
siano compiuti uno o più atti di indagine
ai fini dell’acquisizione delle prove.
Osservazione e inseguimento oltre frontiera
. Le più rilevanti attività di polizia:
osservazione oltre frontiera
L’osservazione consente:
di proseguire sul territorio di un altro Stato membro
un’attività di sorveglianza iniziata nello Stato di origine
nel quadro di un’indagine giudiziaria su determinati reati.
È prevista:
una richiesta all’autorità designata
possibilità di avvio senza autorizzazione in casi di urgenza.
inseguimento oltre frontiera.
L’inseguimento transfrontaliero consiste:
nel proseguimento attraverso le frontiere terrestri
dell’inseguimento di una persona colta in flagranza
o fuggita alla custodia cautelare
o mentre è sottoposta a pena detentiva.
Altre forme di cooperazione operativa
Ulteriori attività comprendono:
pattugliamenti congiunti
prevenzione dei reati
assistenza reciproca in caso di:
raduni
eventi analoghi
disastri
gravi incidenti.
In situazioni di crisi: possono essere inviate unità speciali d’intervento.
Anche i funzionari di collegamento:
costituiscono uno strumento di cooperazione operativa
favorendo l’allineamento delle prassi.
Squadre investigative comuni
La cooperazione operativa si concretizza:nella formazione di squadre investigative comuni.
Finalità:
contrasto più efficace dei reati transnazionali.
Le autorità competenti di due o più Stati membri:
possono costituire una squadra
per svolgere indagini penali
in uno o più Stati membri coinvolti.
Le squadre possono essere costituite quando:
le indagini sono difficili e di notevole portata
oppure richiedono un’azione coordinata.
I membri della squadra:
operano nel rispetto delle leggi dello Stato ospitante.
Le autorità degli Stati membri:
decidono composizione, finalità e durata.
Può essere prevista la partecipazione di:
Europol
Eurojust
OLAF.
La decisione:
definisce principi generali
lascia ampia discrezionalità agli Stati membri.
Possono essere istituite squadre comuni:
anche con Stati terzi.
Una struttura organizzativa di esperti nazionali:
redige un rapporto annuale.
agevola la cooperazione
Sostegno finanziario
Il sostegno finanziario deriva: dal Fondo sicurezza interna.
I finanziamenti:
sono erogati sulla base di programmi nazionali
approvati dalla Commissione.