LA MORA DEL DEBITORE: come già affermato, l'inadempimento dell'obbligazione può essere definitivo o temporaneo: in alcuni casi. infatti. può accadere che tra il momento in cui scade il termine per l'adempimento e il momento in cui questo diventa definitivo, intercorre un lasso temporale in cui il debitore può ancora adempiere, sebbene in ritardo.
Non sempre è agevole distinguere tra ritardo e inadempimento pieno, non essendo facile desumere dal comportamento di chi tarda ad adempiere l'intenzione di non adempiere definitivamente. In linea di massima, si tende ad equiparare il ritardo all'inadempimento ogni qualvolta si accerti che, decorso il termine per adempiere, la prestazione non è più utile per il creditore o non è più possibile (anche per causa non imputabile al debitore stesso).
Tanto chiarito, si parla di mora del debitore (art 1219 ss) in relazione al ritardo qualificato di quest'ultimo nell'adempimento della prestazione; il ritardo è detto qualificato poichè, per ritenersi integrata la mora non è sufficiente il ritardo in sè, essendo necessaria una richiesta del creditore formale (mora ex persona) oppure la realizzazione di particolare circostanze tipizzate dalla legge (mora ex re).
Premesso che la mora presuppone la perdurante possibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la costituzione in mora, il creditore, oltre a rendere il debitore responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal suo ritardo, fa cessare l'ambiguità dello stato di incertezza tra un possibile adempimento tardivo ed un definitivo inadempimento.
L'art 1219 co I c.c. dispone "il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto", Tale disposizione si occupa dunque della mora ex persona. Il co II invece disciplina la mora ex re, che sorge automaticamente e senza necessità di una richiesta. La disposizione, infatti, afferma che "non è necessaria la costituzione in mora: quanto il debito deriva da fatto illecito; quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione; quando scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore". L'ultima ipotesi riguarda le obbligazioni c.d. portables, ove a differenza delle querables, per il cui adempimento deve adoperarsi il creditore, una volta scaduto il termine, è il debitore a doversi recare al domicilio del creditore per eseguire la prestazione.
EFFETTI DELLA MORA:
l'art 1221 c.c. disciplina gli effetti della mora sul rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta al caso fortuito. In caso di mora, infatti, il debitore, quantunque la prestazione sia divenuta impossibile per causa a lui non è imputabile, non è liberato dall'obbligazione ed è tenuto alla controprestazione o ad una prestazione sostitutiva (c.d. perpetuatio obligationis). Il co I dispone infatti " il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore". La norma non si applica quando la cosa sia perita per fatto del creditore.
Ratio della disposizione: se il debitore in mora avesse adempiuto a tempo debito, il bene non sarebbe perito e il creditore avrebbe potuto utilizzare la prestazione. Ecco perchè il debitore può liberarsi dimostrando che, anche adempiendo in tempo, il creditore non avrebbe comunque potuto usufruire della prestazione.
Il co II aggiunge " in qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore". Dunque, chi ha illecitamente sottratto una cosa dovrà sempre e comunque pagarne il valore, e non potrà liberarsi in alcun modo. Non sarà quindi applicabile l'art 1257 c.c
L'art 1220 c.c. precisa che "il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del presente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo". Si tratta della c.d. OFFERTA NON FORMALE, che è l'atto mediante il quale il debitore, senza le formalità previste dagli art 1208 ss per la costituzione in mora del creditore, mette la prestazione a sua disposizione. Deve comunque essere fatta prima del definitivo inadempimento; deve essere seria e completa, tale da porre a disposizione del creditore la prestazione dovuta, in modo che dipenda da lui soltanto il conseguimento o meno della stessa. Il motivo del rifiuto della prestazione è legittimo ad es, se il debitore offre di adempiere in un tempo o luogo tali da rendere difficoltoso o impossibile il ricevimento della prestazione. La legittimità del rifiuto va comunque considerata alla stregua del criterio di correttezza e di buona fede, L'offerta non formale è idonea solo ad evitare la mora e l'inadempimento del debitore, ma non consente la costituzione in mora del creditore che si rifiuti illegittimamente di riceverla.
Infine, a norma dell'art 1222 c.c. " le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare: ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sè inadempimento". Si tratta delle obbligazioni negative, che consistono nell'astenersi da un fare o nel tollerare un comportamento altrui.
Affinchè le obbligazioni negative siano valide è necessario che
- il creditore abbia un apprezzabile interesse
- che il divieto sia compatibile con la dignità della persona.
Spesso la legge impone limiti alla durata di tali obbligazioni.
Taluni ritengono che ogni violazione di tali obbligazioni sia un inadempimento già definitivo e che per esse non possa parlarsi di ritardo qualificato (mora). Per altri, invece, l'inadempimento di un' obbligazione negativa non è definitivo quando il debitore può riprendere un atteggiamento di inerzia e così soddisfare il creditore. Allora, il debitore può essere costituito in mora se tarda nell'astenersi dall'attività che sta compiendo, quando questa attività non abbia definitivamente compromesso l'interesse del creditore.
Gli effetti della mora possono essere influenzati da comportamenti sia del debitore che del creditore; si avranno così le seguenti situazioni: se il debitore in mora, adempiendo, elimina gli effetti della mora si avrà la purgazione; se il creditore rifiuta, senza giusto morivo, l'offerta della prestazione si avrà l'interruzione degli effetti della mora; se il creditore rinnova al debitore il termine dell'adempimento si avrà la cancellazione degli effetti; infine se il creditore, una volta costituito in mora il debitore, tollera il fatto che questi continui a non adempiere si avrà la sospensione degli effetti.