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capitolo 13 La cittadinanza dell'ue - Coggle Diagram
capitolo 13 La cittadinanza dell'ue
1
la politica dell'immigrazione
oggetto
: modalità di ingresso e le condizioni di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi
che si trasferiscono nell’Unione per ragioni di lavoro, di studio e familiari e comprende gli accordi conclusi con Stati
terzi.
evoluzione
dai trattati istitutivi all'atto unico europeo
sia il t. di parigi che quello di roma non contengono art. relativi all'immigrazione
materia
restava di competenza
esclusiva degli Stati,
ad eccezione delle norme incluse in alcuni accordi di associazione:
l’unica base giuridica per un’eventuale normativa sugli stranieri sembrava essere
l’Art.
100 CEE,
che conferiva al Consiglio la facoltà di
adottare direttive volte al ravvicinamento
delle disposizioni
normative ed amministrative nazionali aventi un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune.
dagli anni '70 la Commissione ha cercato di avviare una cooper in materia di immigrazione ma senza esito
adottato la
decisione 85/381
(basata sull’Art. 118 CEE), il quale fu
impugnato da vari Stati che negavano la competenza della Commissione a stabilire misure in materie di
immigrazione:
Corte
accolse il ricorso per la parte in cui la decisione imponeva agli Stati di conformare i propri
provvedimenti
alle politiche ed azioni comunitarie, ma
affermò che l’Art. 118, par. 3
(politica sociale)
costitutiva una
base giuridica per istituire un procedimento obbligatorio di informazione e di consultazione in materia di
immigrazione
la situazione dei lavoratori dei Paesi terzi “può esercitare una certa influenza sul mercato
comunitario dell’occupazione e sulle condizioni di lavoro
dall'atto unico eu al tra di nizza
la prevision della creazione entro il 1992 di un mercato unico e i massicci spostamenti di persone proveneninti dall'est eu riproposero la
necessità di una politica migratoria
con armonizzazione parziale almeno sulle parte delle frontiere
questi avevano costituito gruppi intergovernativi che si occupavano delle misure
da adottare su tematiche specifiche.
all'attività di questi gruppi si devono sicuramente la
Convenzione di Dublino
che determina quel stato compete all'isrtuzione sulle dom. di asilo
e la convenzione sull'attraversamento delle frontiere mai ratificata
. Queste convenzioni rientravano nell’ambito di
operatività dell’Art. 220 CEE, che permetteva agli Stati di concludere accordi in materie connesse, ma non
rientranti nelle competenze della Comunità.
la
conclusione dell’Accordo di Schengen
con cui Belgio, Francia,
Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi avevano deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere
interne e di introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari.
strettamente collegato agli
Accordi di Schengen.
nella loro 1 versione
1985-86
accordi internazionali conclusi da un gruppo di Stati membri della Comunità europea che volevano andare oltre quanto previsto dal diritto comunitario
obbiettivo
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evoluzioni
5 more items...
destinato a chi e procedimento
2 more items...
conseguenza del trasferimento dellìacquis shengen all'interno dell'ue
4 more items...
A questo accordo ha fatto
seguito la Convenzione di applicazione (CAS
) che prevede le condizioni e le garanzie inerenti all’istituzione di
uno spazio di libera circolazione, tra le quali assumeva rilievo l’istituzione di regole comuni sui controlli alle
frontiere esterne.
escluse
le persone che chiedono asilo o protezione internazionale
la politica di immigrazione del TFUE
L’Art. 67 TFUE
dispone che l’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo
delle frontiere esterne.
devono essere realizzate nel rispetto dei diritti fond. e fondarsi sul
pr. di solidarietà tra Paesi memebri e di equità
verso i cittadini di Stati 3
A tale
disposizione si sottrae l’Irlanda, mentre la Danimarca può recepire in seguito nel proprio ordinamento le misure
adottate dall’Unione
L'Art. 67 innova il precedente Art. 61 sotto 3 profili
principali:
Definisce le politiche comuni.
l'Art. 61 CE parlava di misure adottabili nei vari settori e gli
articoli successivi specificavano in quali casi queste dovessero limitarsi a contenere "norme minime"
l'obiettivo
dell'epoca consisteva in un
ravvicinamento delle legislazioni nazionali,
cui era spesso concesso di derogare alla
normativa comunitaria purché risultassero compatibili
Art. 67 TFUE
vi è l'assunzione da parte dell'Unione
della
competenza a disciplinare le materie indicate
, limitando lo spazio residuo degli Stati, anche se va rispettato il
principio di sussidiarietà
rispettare i diritti fondamentali
in precedenza la tutela di tali dirtti era garantita in base ai pr. gen. , ed
un riferimento esplicito veniva fatto nel Trattato solo alla Convenzione di Ginevra ed al suo Protocollo relativo alla
politica di asilo
criterio della solidarità
L'Art. 67
"istituzionalizza" 11 criterio solidaristico a livello di norma primaria
l'Art. 80
dispone che le politiche di controlli alle frontiere, di asilo e di immigrazione sono
"governate dal principio di
solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario"
non è dotato di efficacia diretta e si pone come indirizzo dell'azione degli Stati e come criterio
ermeneutico per la giurisprudenza;
data concreta applicazione durante la crisi migratoria del 2015
Il
capo 2 del Titolo V
disciplina le
politiche comuni relative al controllo delle frontiere, all’asilo ed all’immigrazione,
indicando i settori su cui devono essere adottate le disposizioni di attuazione;
atti devono essere decisi con
procedura legislativa ordinaria a maggioranza qualificata
eccezioni relative ai passaporti, carta
d'identità e titoli di soggiorno dei cittadini europei ed a situazioni di emergenza caratterizzate da un flusso improvviso
di cittadini di Stati terzi, per le quali sono disposte
procedure legislative speciali.
La politica di immigrazione è disciplinata
nell'Art. 79 e copre 4 ambiti:
La fissazione delle norme sull'ingresso e soggiorno ed il rilascio di titoli di soggiorno di lunga durata
La definizione dello status degli immigrati regolari
Le misure contro l'immigrazione clandestina ed il soggiorno irregolare
La lotta alla tratta degli esseri umani
ostituisce la base giuridica per l’adozione di atti derivati, di cui indica il contenuto. Si è preferito
adottare direttive, per lasciare un margine di discrezionalità agli Sta
Sono stati adottati 3 programmi quinquennali:
● Tampere, 1999
● Aja, 2004
● Stoccolma, 2009
agende di lavoro che la Commissione,
ma anche altre istituzioni, dovevano seguire per orientare la
loro azione in questo campo nel periodo contemplato
Il Consiglio europeo del 2014 ha adottato gli orientamenti
strategici della programmazione legislativa per il periodo 2014/2020,
Commissione ha aggiunto nel 2015 una sua
Agenda europea per la migrazione
2020 la Commissione ha
presentato una Comunicazione contenente il
Nuovo Patto sull’immigrazione e l’asilo
2 more items...
la normativa sulle condizioni di ingresso e di soggiorno
(è fremmentaria)
manca una
disposizione generale che disciplini l’immigrazione per ragioni economiche nell’Unione e sono state adottate
direttive settoriali, per singole categorie di migranti.
effetto maggiore in ordine all’ammissione sul territorio
dell’Unione di cittadini di Stati terzi
si è avuto attraverso una direttiva “orizzontale”, il cui oggetto mirava
all’integrazione sociale di quanti già soggiornassero nei Paesi membri e cioè la direttiva sul ricongiungimento
familiare
combinato disposto del principio in base al quale compete ai Paesi membri fissare le quote di ingresso sul
proprio territorio di cittadini di Stati terzi per motivi di lavoro e delle norme del sistema di Schengen sul soggiorno
superiore ai 90 giorni
solo le persone in possesso di un visto di lunga durata rilasciato dalle autorità diplomatiche
di uno Stato, possono essere ammesse sul suo territorio per rimanervi oltre i 3 mesi.
devono richiedono il
permesso di soggiorno, per il quale è stato istituito un modello uniforme,
dove sono contenute le informazioni che deve contenere
x semplificare la procedura è stata adottata
direttiva 2011\98\UE
del P e del cons
“relativa a una
procedura unica
di domanda per il rilascio di un permesso unico che
consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per il lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”
il rilascio di un titolo unico che comprenda sia il permesso di soggiorno sia quelli di lavoro, deve essere garantito al
max 4 mesi dalla presentazione della domanda
E’
vietato agli Stati rilasciare permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all’accesso al mercato di lavoro.
permesso unico
consente al migrante di risiedere nel territorio dello Stato che lo ha concesso, la possibilità di spostarsi in altri Pesi memebri è limitata a soggiorni di breve durata equivalenti al periodo di visto breve
è oggetto di una proposta di
modifica, che dovrebbe accellerare i tempi di rilascio del permesso e garantire un trattamento più equo ai cittadini
di Paesi terzi che soggiornano legalmente sul territorio dell’Unione ed una migliore integrazione.
a tali disposizioni generali si aggiungono le
direttive settoriali
le prime rigurdavano i ricercatori e gli studenti ma queste sono state abrogate a favore di una direttiva che ha semplificato la procedura di ammissione
hanno seguito le direttive
condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano
svolgere lavori altamente qualificati”
introdotto una procedura accelerata per il rilascio di un
permesso speciale di soggiorno e di lavoro in condizioni più allettanti per tali lavoratori (“carta blu dell’UE”).
Il quadro delle categorie produttive il cui ingresso risulta agevolato dalle direttive è stato completato con l’adozione
di altre 2 direttive in materia:
lavoratori stagionali
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/36 dispone :
i lavoratori stagionali possono
soggiornare legalmente nell’Unione per “esercitarvi un’attività soggetta al ritmo delle stagioni, sulla base di uno o
più contratti a tempo determinato"
mantenendo la propria residenza nei Paesi terzi di origine: le modalità mutano
a seconda che il periodo di lavoro stagionale sia inferiore o superi i 90 giorni.
impiegati di imprese multinazionali nell'ambito di trasferimenti intrasocietari
diritti dei cittadini di stati terzi regolarmente soggiornanti
i cittadini di stati terzi che soggiornano regolarmente in uno st m godono della
parità di trattamento
rispetto ai cittadini dello stato ospitante
la
direttiva 2011\98 Titolo III
contiene un testo unico sulla parità di trattamento che riconosce ai migranti regolari:
dirtto di lavorare, risiedere e circolare nello stato che ha rilasciato il permesso
parità di trattamento con i citt. naz. x
condizioni di lavoro
instruzione e formazione
riconsocimento delle qualifiche
alcuni aspetti delle sicurezza sociale
benefici ficali
accesso a beni e servizi, compresa abitazione
servizi x l'impiego
questa consente agli stati di limitare questi diritti , solo a condizioni precise
direttiva 2003
adottata sul ricongiungimento familiare
contenuto principale
Consente ai familiari di cittadini di Stati terzi regolarmente soggiornanti di raggiungerli nello Stato UE di residenza.
La nozione di “familiare” riguarda la famiglia nucleare, con possibile estensione ad altri soggetti (es. ascendenti).
Non si applica a chi ha o chiede lo status di rifugiato o di protezione internazionale.
Diritti dei familiari
Permesso di soggiorno della stessa durata di quello del migrante.
Accesso a:
istruzione,
lavoro,
formazione professionale.
Limiti e condizioni
Il
permesso può essere negato o revocato per motivi di ordine pubblico, previa valutazione individuale e nel rispetto del principio di proporzionalità.
Condizioni minime per chiedere il ricongiungimento:
permesso di soggiorno di almeno 1 anno;
prospettiva concreta di soggiorno stabile.
Gli Stati possono richiedere:
alloggio adeguato;
assicurazione sanitaria;
risorse economiche sufficienti;
prova della capacità di integrazione.
La Corte di giustizia, in via pregiudiziale, ha interpretato queste condizioni in senso favorevole ai migranti, limitando gli eccessi degli Stati.
Soggiornanti di lungo periodo (direttiva 2003)
requisiti
Lo status è riconosciuto ai cittadini di Stati terzi che:
abbiano soggiornato legalmente e continuativamente per almeno 5 anni in uno Stato membro;
possiedano:
risorse stabili e regolari sufficienti;
Le risorse possono provenire anche da terzi.Sono ammesse assenze inferiori a 10 mesi nel periodo considerato.
assicurazione malattia completa.
esclusioni
Sono esclusi:
studenti;
persone in formazione professionale;
beneficiari di protezione internazionale (oggi inclusi dopo modifica della direttiva).
Procedura
Lo Stato deve decidere entro 6 mesi (termine ordinatorio).
Può essere richiesta la prova dell’integrazione.
Diritti derivanti dallo status
Status permanente.
Permesso di soggiorno di almeno 5 anni, rinnovabile automaticamente.
Ampia parità di trattamento con i cittadini UE.
Possibilità di soggiornare per oltre 3 mesi in altri Stati membri, se ricorrono determinate condizioni.
Revoca e allontanamento
Lo status può essere revocato in caso di:
acquisizione fraudolenta;
assenza dal territorio dello Stato per oltre 12 mesi;
gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza.
Anche qui, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito:
l’estensione della parità di trattamento;
i limiti all’allontanamento;
le condizioni per il rilascio del permesso.
lotta all'immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare
L’art. 79, par. 2, lett. c) TFUE
attribuisce all’Unione la competenza ad adottare misure contro l’immigrazione clandestina
e il soggiorno irregolare, includendo allontanamento e rimpatrio
dei cittadini di Paesi terzi in posizione irregolare.
La normativa derivata si distingue in base all’obiettivo perseguito:
repressione del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare;
disciplina dell’allontanamento e del rimpatrio.
misure del 2002
Nel 2002 il Consiglio ha adottato due atti collegati:
una direttiva che definisce in modo comune il reato di favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
una decisione quadro che rafforza il quadro penale, imponendo sanzioni per tali condotte.
Sviluppi successivi
Nel 2004 è stata adottata una direttiva che prevede il rilascio di un titolo di soggiorno ai cittadini di Paesi terzi:
vittime di tratta;
oppure coinvolti nel favoreggiamento dell’immigrazione illegale, purché collaborino con le autorità.
Rientra nella repressione dello sfruttamento dell’immigrazione irregolare anche la direttiva che introduce sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare.
approccio integrato
La Commissione ha poi rinunciato a nuovi atti legislativi settoriali, preferendo un approccio integrato contro il traffico di migranti, che coinvolge:
istituzioni UE,
Stati membri,
Stati terzi,
strumenti esterni.
Questo approccio è stato confermato:
dal Consiglio;
dal Piano d’azione rinnovato dell’UE contro il traffico di migranti;
dal richiamo alle sanzioni previste dal Protocollo ONU contro il traffico di migranti.
Allontanamento e rimpatrio dei cittadini irregolari
Per lungo tempo l’allontanamento è rimasto
competenza degli Stati membri
. Inizialmente esisteva solo una direttiva sul riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento, volta a garantire che una decisione adottata da uno Stato fosse rispettata dagli altri.
La
necessità di armonizzazione ha portato all’adozione della direttiva rimpatri
, che stabilisce norme e procedure comuni per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare.
Direttiva rimpatri: contenuto essenziale
Principi fondamentali
Centralità della tutela dei diritti fondamentali.
Applicazione obbligatoria del principio di non refoulement:
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Procedura di rimpatrio
1. Decisione di rimpatrio
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2. Partenza volontaria
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3. Misure cautelari
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4. Divieto di ingresso
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Strumenti di supporto al rimpatrio
Raccomandazione della Commissione
che istituisce un manuale comune sul rimpatrio, utilizzabile dalle autorità nazionali.
Regolamento
sul documento di viaggio europeo per il rimpatrio:
valido per un viaggio di sola andata verso il Paese terzo.
gli accordi di riamissione
L’Unione europea può concludere accordi di riammissione con i Paesi di origine o di provenienza per agevolare il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che si trovano in soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro.
In linea di principio, ogni Stato ha l’obbligo di riammettere i propri cittadini. Tuttavia, nella pratica possono sorgere difficoltà:
nell’accertamento della cittadinanza;
nell’ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio.
Contenuto e funzione degli accordi
Gli accordi di riammissione impongono, su base di reciprocità, all’Unione e ai Paesi terzi l’obbligo di collaborare, stabilendo:
procedure di identificazione;
rilascio dei documenti di viaggio;
modalità di rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.
Essi possono riguardare:
cittadini delle parti contraenti;
oppure anche persone che:
siano transitate attraverso il Paese terzo prima di entrare nell’UE;
oppure siano titolari di un visto o permesso di soggiorno rilasciato da quel Paese.
Di regola, l’accordo si estende anche ai familiari della persona rimpatriata.
Procedura di riammissione
La procedura normalmente si articola così:
1. Domanda di riammissione
da parte dello Stato richiedente, contenente le informazioni sulla persona.
Lo Stato richiesto deve rispondere senza indugio.
3. Il rifiuto di riammissione:
deve essere scritto;
deve essere motivato.
4. Una volta autorizzata la riammissione:
il trasferimento avviene di norma entro 3 mesi;
le spese sono a carico dello Stato richiedente.
È inoltre istituito un Comitato misto per la riammissione, con funzioni di:
controllo dell’attuazione dell’accordo;
scambio periodico di informazioni.
Incentivi e forme degli accordi
La conclusione degli accordi è spesso accompagnata da incentivi (politici, economici o di cooperazione) per assicurare una collaborazione stabile dei Paesi terzi.
Non sempre si concludono accordi autonomi:
clausole di riammissione possono essere inserite in accordi più ampi;
oppure adottate nell’ambito della politica di vicinato o di associazione.
Sono stati conclusi accordi di riammissione:
con Paesi europei non UE;
con Paesi asiatici;
talvolta all’interno di accordi di cooperazione.
Accordi informali e profili di legittimità
Quando risulta difficile concludere un accordo
secondo la procedura formale dell’art. 218 TFUE, la Commissione ha fatto ricorso ad accordi informali, la cui legittimità è discussa.
Competenza e ruolo delle istituzioni
La competenza in materia è concorrente:
l’Unione può concludere accordi di riammissione;
gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali, a condizione che:
rispettino il diritto dell’Unione;
cessino di applicarsi se l’UE conclude un accordo incompatibile sullo stesso oggetto.
La procedura è la seguente:
il Consiglio autorizza la Commissione a negoziare;
il Consiglio adotta la decisione di conclusione;
è necessaria l’approvazione del Parlamento europeo.
Misure di supporto all’integrazione (art. 79 TFUE)
L’art. 79 TFUE prevede che, con procedura legislativa ordinaria, l’Unione possa adottare misure di supporto per favorire l’integrazione dei cittadini di Stati terzi regolarmente soggiornanti.
Si tratta di misure che non sostituiscono l’azione degli Stati membri, ma la sostengono e coordinano.
Strumenti finanziari
Già prima dell’art. 79 esistevano fondi destinati all’integrazione. Successivamente sono stati creati strumenti di finanziamento specializzati, in particolare:
il Fondo Asilo (oggi parte del sistema di fondi per migrazione e integrazione);
il Fondo sociale europeo, che finanzia iniziative legate all’inclusione sociale e lavorativa.
Questi fondi servono a sostenere le politiche nazionali di integrazione.
ruolo dell'ue
L’azione dell’Unione ha una funzione:
strategica;
di stimolo nei confronti degli Stati.
Non vi è un intervento diretto sulle politiche di integrazione, ma:
adozione di atti programmatici;
definizione di linee guida strategiche;
ruolo delle istituzioni limitato a:
monitoraggio;
diffusione delle buone prassi.
Piano d’azione del 2016
Nel 2016 la Commissione ha presentato una Comunicazione contenente un Piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.
Il Piano individua iniziative concrete, da adottare:
sia a livello UE;
sia a livello degli Stati membri.
che cosa prevede?
Il Piano d’azione indica come prioritarie le misure relative a:
fase precedente all’arrivo nei Paesi UE;
istruzione;
integrazione nel mercato del lavoro;
accesso ai servizi di base;
inclusione sociale;
coordinamento tra tutte le politiche di integrazione.
Tali iniziative possono essere finanziate dall’Unione europea.
i diversi tipi di soggiorno
soggiorni inferiori a 3 mesi
Per soggiorni inferiori a tre mesi,
nell’arco di 180 giorni,
il cittadino di Stato terzo deve soddisfare una serie di condizioni cumulative, previste dal Codice frontiere Schengen.
requisiti d'ingresso
Il cittadino di Stato terzo deve:
Essere in possesso di un documento di viaggio valido, la cui scadenza sia almeno tre mesi successiva alla data prevista di uscita dal territorio degli Stati membri.
Essere in possesso di un visto valido, se proviene da un Paese soggetto all’obbligo di visto, secondo il regolamento che:
elenca i Paesi i cui cittadini devono essere muniti di visto;
e quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
Giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostrare di disporre:
di mezzi economici sufficienti per il soggiorno;
e per il viaggio di ritorno.
Requisiti di sicurezza
Inoltre, il cittadino di Stato terzo:
non deve essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;
non deve costituire una minaccia per:
l’ordine pubblico;
la sicurezza interna;
la salute pubblica;
le relazioni internazionali di uno Stato membro.
Il SIS (Sistema d’Informazione Schengen)
Il SIS è un database europeo che supporta il controllo delle frontiere esterne.
È stato istituito in base al Titolo IV della CAS.
Attualmente è disciplinato dal regolamento sul SIS di seconda generazione (SIS II).
Serve a:
inserire segnalazioni relative a cittadini di Paesi terzi;
scambiare informazioni supplementari;
consentire il rifiuto di ingresso o soggiorno.
Modalità dei controlli
I controlli sono effettuati:
al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne;
nel rispetto:
dei diritti fondamentali;
del principio di non discriminazione.
Essi consistono in un controllo approfondito:
del possesso di tutti i requisiti;
dei documenti di viaggio, che vengono timbrati in entrata e in uscita.
Autorità competenti
I controlli sono svolti dalle guardie di frontiera, cui spetta il compito di:
impedire l’elusione dei controlli;
contrastare la criminalità transfrontaliera;
adottare misure contro l’ingresso illegale.
Un ruolo centrale è svolto dall’analisi dei rischi per la sicurezza interna, basata su:
consultazione del SIS;
consultazione del VIS (Sistema di informazione visti), relativo ai visti di breve durata.
Respingimento e deroghe
Se il cittadino di Stato terzo non soddisfa tutte le condizioni, viene disposto il respingimento, mediante:
un provvedimento motivato;
indicazione precisa delle ragioni;
possibilità di impugnazione.
Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare l’ingresso in deroga:
per motivi umanitari;
per obblighi internazionali.
Se la persona è segnalata nel SIS, lo Stato che autorizza l’ingresso deve informare gli altri Stati membri.
soggiorno di lunga durata
I visti per soggiorni superiori a 90 giorni (o a tre mesi) sono disciplinati dal diritto nazionale degli Stati membri.
Quadro normativo UE
L’art. 79 TFUE prevede che l’Unione possa adottare misure relative:
alle condizioni di ingresso e soggiorno;
alle norme sul rilascio, da parte degli Stati membri, di:
visti di lunga durata;
titoli di soggiorno, compresi quelli rilasciati per ricongiungimento familiare.
Tuttavia, l’Unione non ha adottato una disciplina generale sui visti di lunga durata.Sono state approvate solo direttive settoriali, riferite a categorie specifiche di cittadini di Paesi terzi.
Regola generale: competenza statale
Resta quindi applicabile l’art. 18 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS), secondo cui:
i visti per soggiorni superiori a tre mesi sono visti nazionali, rilasciati da ciascuno Stato membro conformemente alla propria legislazione.
La Corte di giustizia ha chiarito che, poiché:
il legislatore dell’Unione non ha adottato atti sulla base dell’art. 79, par. 2, lett. a) TFUE
in materia di rilascio di visti o titoli di soggiorno di lunga durata per motivi umanitari,
le relative domande rientrano esclusivamente nell’ambito del diritto nazionale.
Autorità competenti e effetti del visto
Il rilascio del visto di lunga durata spetta alle:
rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri
situate nel territorio di uno Stato terzo.
Durante il periodo di validità, il visto di lunga durata:
consente anche la circolazione nello spazio Schengen,
ma solo per un periodo non superiore a 3 mesi.
Applicazione del Codice frontiere Schengen
Sebbene la competenza resti agli Stati, alcune disposizioni del regolamento (UE) 2016/399 (Codice frontiere Schengen) si applicano anche ai titolari di visti di lunga durata.
In particolare, l’art. 6 stabilisce che:
i titolari di un visto di lunga durata,
anche se non soddisfano tutti i requisiti ordinari di ingresso,
sono ammessi a entrare nel territorio degli altri Stati membri ai fini del transito, per raggiungere lo Stato che ha rilasciato:
il visto di lunga durata;
o il permesso di soggiorno,
salvo che figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato alle cui frontiere esterne si presentano.
Nei media, in occasione di eventi sportivi o situazioni di emergenza, si parla talvolta della “sospensione degli accordi di Schengen”. In realtà non esiste alcuna sospensione del trattato:
Schengen prevede espressamente la possibilità per uno Stato di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne
quando ricorrono circostanze eccezionali.
Gli
Stati entrati nell’UE dopo il 2004
non hanno avuto la possibilità di scegliere se aderire o meno a Schengen:
erano obbligati ad accettarne l’acquis,
pur non beneficiando immediatamente dell’abolizione dei controlli alle frontiere interne.
Per anni, quindi, le loro frontiere verso gli Stati Schengen sono rimaste frontiere esterne dell’area.
L’Agenzia Frontex
In origine, i controlli alle frontiere esterne erano affidati esclusivamente alle autorità nazionali (guardie di frontiera e costiere).
Oggi la competenza è condivisa con la guardia di frontiera e costiera europea, che integra il personale dell’Agenzia Frontex.
Origine e natura di Frontex
Frontex è stata istituita con il regolamento n. 2007/2004, come Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne.
Funzione originaria: assistenza e coordinamento tra Stati membri e Paesi associati Schengen.
Assenza di competenze operative dirette.
La svolta della crisi migratoria (2014–2015)
La crisi migratoria del 2014–2015 ha mostrato l’insufficienza del sistema esistente.Per questo l’Unione ha rafforzato la gestione integrata delle frontiere, adottando:
il reg. 2016/399 (Codice frontiere Schengen);
il reg. 2016/1624, che:
rafforza Frontex;
istituisce la guardia di frontiera e costiera europea.
Questo regolamento è stato poi ulteriormente modificato da un nuovo regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.
Guardia di frontiera e costiera europea
La guardia di frontiera e costiera europea è composta da:
autorità nazionali degli Stati membri competenti per le frontiere;
guardie costiere, se svolgono funzioni di controllo di frontiera;
autorità nazionali responsabili dei rimpatri;
Agenzia Frontex.
Presso Frontex è istituito un corpo permanente di guardie di frontiera e costiere, dotato di poteri esecutivi, fino a un massimo di 10.000 unità.
Le guardie di frontiera e costiere europee svolgono:
controlli alle frontiere esterne;
prevenzione della criminalità legata a traffico di migranti e tratta;
identificazione delle persone che necessitano o chiedono protezione internazionale;
operazioni di ricerca e soccorso in mare;
analisi dei rischi per la sicurezza interna;
scambio di informazioni e cooperazione:
tra Stati membri;
tra Stati membri e Frontex.
Tra le principali attività dell’Agenzia:
assistenza tecnica e operativa allo Stato membro interessato;
organizzazione di interventi rapidi alle frontiere;
impiego del corpo permanente:
nelle squadre di sostegno alla gestione della migrazione;
nelle attività di rimpatrio;
assistenza nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare, anche durante la sorveglianza delle frontiere marittime.
Se il controllo delle frontiere esterne di uno Stato diventa inefficace al punto da mettere a rischio lo spazio Schengen, il Consiglio può incaricare Frontex di adottare misure operative per attenuare il rischio.
Lo Stato interessato deve cooperare.
La Commissione vigila sull’esecuzione delle misure.
La gestione delle frontiere esterne è condivisa, ma:
gli
Stati membri mantengono la responsabilità primaria delle proprie frontiere;
Frontex svolge funzioni di supporto, coordinamento e intervento operativo.
Frontex:
risponde del proprio operato a Parlamento europeo e Consiglio;
è soggetta:
ai ricorsi per annullamento e responsabilità extracontrattuale davanti alla Corte di giustizia;
alle indagini del Mediatore europeo.