COMPENSAZIONE, è l'elisione, per la parte parte concorrente, dei crediti reciproci sussistenti tra due soggetti, dei quali l'uno sia creditore e debitore dell'altro nell'ambito di diversi rapporti contemporaneamente pendenti.
L'estinzione opera dal momento in cui i rapporti vengono a coesistere, sicchè restano irrilevanti le vicende sopravvenute rispetto a tale momento, ivi compresa la prescrizione. Si ritiene peraltro che l'estinzione per adempimento di uno dei crediti venuti a coesistenza non determini l'insorgenza, in capo al solvens, di una pretesa restitutoria, bensì il diritto ad ottenere l'adempimento del controcredito. Per altro verso, è stata prospettata in dottrina l'opinione secondo cui assumono rilevanza, seppure intervenute successivamente alla coesistenza dei crediti, le vicende incidenti su uno dei rapporti e i cui effetti debbano retroagire ad un momento anteriore rispetto a quello della coesistenza: pensiamo ad es. alle vicende caducatorie, allo ius supervienens o alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma in applicazione della quale il rapporto è stato costiuito. Se ne è desunto che l'estinzione non determini il definitivo venir meno della rilevanza del rapporto obbligatorio sub specie iuris, ma dia luogo ad una fase del rapporto caratterizzata dall'incoercibilità dell'adempimento, salva la sopravvenienza di vicende idonee a prevalere sulla vicenda estintiva, neutralizzandone gli effetti.
Rispondendo l'istituto ad un'esigenza di economicità dei rapporti, è escluso che l'estinzione per compensazione possa essere rilevata ex officio iudicis, essendo attribuita a ciascuna della parti la facoltà di mantenere in essere i reciproci rapporti pendenti, al fine di darvi esecuzione, ovvero di provocarne l'elisione per la parte concorrente. Tale regola, non trova applicazione nelle ipotesi in cui solo apparentemente si abbia coesistenza di diversi rapporti, ma in realtà le diverse pretese delle parti si pongano come reciproche partite di dare-avere, costituenti l'una il limite per la quantificazione dell'altra, nell'ambito di un rapporto unitario, quale quello di conto corrente od altro rapporto, purchè caratterizzato dalla correspettività dellle prestazioni. In tali ipotesi, riconducibili alla figura della c.d. compensazione impropria, non trova applicazione la disciplina ex artt. 1241 ss, con particolare riferimento al divieto di rilievo officioso ed ai divieti di compensazione ex art 1246 c.c., sicchè il giudice, ai fini dell'individuazione del quantum debeatur, dovrà computare anche le partite di controcredito che, pur non costituendo oggetto di una specifica eccezione della parte interessata, risultano tuttavia in atti.
Ai fini della configurazione della compensazione impropria, parte della giurisprudenza ritiene sufficiente la riconducibilità delle pretese creditorie ad un'unica originaria relazione contrattuale o extracontrattuale, giungendo così a ritenere rilevabile d'ufficio la reciproca elisione del credito contrattuale e di quello risarcitorio derivante da inadempimento, o dei crediti risarcitori sorti in occasione di un medesimo fatto produttivo di danno: tale orientamento è tuttavia criticato da parte della dottrina che rileva come la compensazione impropria costituisca un metodo di computo applicabile allorchè le reciproche pretese si atteggino quali partite di conto, relative ad un'operazione economica unitaria, delle quali l'una costituisca il limite quantitativo ai fini del computo dell'altra, e non invece quando i diversi rapporti di credito-debito vengano accidentalmente a costituirsi tra le stesse parti, in occasione di un fatto o di una relazione contrattuale che le vede coinvolte.
Sotto altro profilo, attinente alle modalità operative della compensazione propriamente detta, autorevole dottrina ha ravvisato un aspetto di potenziale contraddittorietà tra il principio dell'automaticità dell'effetto estintivo, che si verifica ipso iure al momento della coesistenza dei crediti, ed il divieto del rilievo officioso di tale effetto, con attribuzione a ciascuna delle parti della facoltà di valersene. Si è proposto, in particolare, di ritenere che l'effetto estintivo retroagisca al momento della coesistenza dei crediti, ma si produca solo per effetto della dichiarazione di una delle parti di volersi valere della compensazione. Il riflesso pratico-applicativo della ricostruzione starebbe nel ritenere rilevabile d'ufficio la compensazione dichiarata anteriormente all'instaurazione del giudizio. Indice normativo a favore di tale ricostruzione viene individuato nel disposto dell'art 1248 co I c.c., che in ipotesi di cessione del credito, esclude che il ceduto, il quale abbia puramente e semplicemente accettato la cessione, conservi la legittimazione ad opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente: dimostrerebbe che la fattispecie estintiva non opera automaticamente, ma resta soggetta, sul piano sostanziale prima ancora che processuale, alle determinazioni volontaristiche della parte interessata ad avvalersi dell'estinzione.
In senso contrario:
- la disciplina codicistica non contiene alcune menzione della dichiarazione stragiudiziale di compensazione, nè tantomeno vi annette alcun effetto specifico
- la disciplina dell'art 1248 c.c. ben può spiegarsi senza ricorrere alla teoria della necessaria dichiarazione ai fini della produzione dell'effetto estintivo, dovendosi considerare che la cessione di uno dei crediti soggetti a compensazione determina il venir meno dell'elemento della reciprocità, essenziale ai fini dell'operatività dell'istituto in esame: sicchè l'opponibilità del fatto estintivo deve trovare specifica regolamentazione con riguardo ad una vicenda, quale la cessione del credito, che coinvolge un soggetto originariamente estraneo ai rapporti obbligatori sussistenti tra le parti e, del resto, tale regolamentazione non può non tener conto anche degli interessi e delle esigenze di tutela che fanno capo al cessionario, in ragione dell'affidamento riposto sul buon fine dell'operazione di cessione del credito
- infine, si è rilevato che la teoria della rilevabilità d'ufficio della compensazione dichiarata ante iudicium si porrebbe in insanabile contraddizione con il divieto di rilievo officioso di cui all'art 1242 che non appare limitato all'ipotesi in cui non sia intervenuta la dichiarazione stragiudiziale di parte.
Argomentazioni univoci a favore della tesi dell'operatività della compensazione su dichiarazione di parte non sembrano potersi trarre neppure dal disposto dell'art 1251, secondo cui la parte che abbia pagato potendosi valere della compensazione perde le garanzie e i privilegi annessi al proprio credito, salvo che abbia ignorato per giusti motivi l'esistenza di questo: la scelta dell'interessato circa l'opportunità di opporre la compensazione non attiene al verificarsi della vicenda compensativa, bensì alla fruizione dei conseguenti effetti estintivi e vale a dimostrare che il fenomeno estintivo non determina il venir meno della rilevanza giuridica del rapporto estinto, ma nulla indica in merito alle necessità che la compensazione venga opposta stragiudizialmente.
Occorre precisare che il requisito della reciprocità dei crediti non è ex se sufficiente a determinare l'estinzione per compensazione, occorrendo invece che detti crediti siano omogenei, liquidi ed esigibili (art 1243 c.c.) Al ricorrere dei predetti requisiti, la compensazione ex lege (compensazione legale), di guisa che l'eventuale pronuncia giurisprudenziale in ordine all'estinzione assume natura dichiarativa.
- OMOGENEITA': i crediti sono omogenei le volte che abbiano ad oggetto la consegna di cose fungibili dello stesso genere; non è esclusa per il solo fatto che le prestazioni, pur avendo oggetto analogo, debbano eseguirsi con modalità differenti. Così si prevede operi la compensazione anche laddove le prestazioni debbano eseguirsi in luoghi diversi, computandosi in tal caso le spese relative al trasporto nel luogo di pagamento.
- LIQUIDITA': i crediti sono liquidi quando siano esattamente determinati nel loro ammontare o la relativa quantificazione sia operabile mediante il ricorso a parametri predeterminati ed il compimento di mere operazioni di calcolo. Giurisprudenza prevalente si orienta nel senso di ritenere implicito nel requisito della liquidità quello della certezza dei crediti soggetti a compensazione, consistente nell' insuscettibilità di contestazione.
- ESIGIBILITA': sussiste ogni qualvolta il creditore sia legittimato a pretendere immediatamente l'adempimento; è dunque esclusa quando l'adempimento non sia coercibile, come nel caso di obbligazione naturale, ovvero quando pensa una condizione sospensiva o un termine iniziale di efficacia del titolo da cui il rapporto tragga origine ovvero un termine di adempimento posto a favore del debitore, Non valgono, invece, ad escludere l'esigibilità la pendenza di una condizione risolutiva ovvero la dilazione accordata gratuitamente dal creditore; quando viceversa la dilazione sia stata accordata verso corrispettivo, deve presumersi che le parti abbiano concordato un periodo di inesigibilità dell'adempimento, a fronte del quale si giustifica la prestazione compiuta dal debitore al fine di ottenere la dilazione.
Quando difetti il requisito della liquidità, ma il credito sia comunque di facile e pronta liquidazione, la compensazione deve essere dichiarata dal giudice per la parte del debito riconosciuta esistente e la condanna per il credito liquido può essere sospesa sino all'accertamento e alla liquidazione del credito dedotto in compensazione. Tale fattispecie, definita compensazione giudiziale, viene considerata una fattispecie autonoma rispetto a quella legale, caratterizzata da effetti parzialmente diversi. In particolare, la dichiarazione di compensazione giudiziale presuppone una valutazione del giudice circa la possibilità di liquidare il credito opposto in compensazione senza dover ricorrere a valutazioni tecniche complesse e facendo applicazione di parametri che, ancorchè non predefiniti e applicabili mediante mere operazioni aritmetiche, siano tuttavia di facile reperimento ed applicazione in base al livello medio di cognizione tecnico-scientifica: se ne trae che la compensazione giudiziale opera a discrezione del giudice e costituisce un potere attribuito a quest'ultimo, con la conseguenza che la relativa pronuncia avrebbe carattere costitutitvo ed effetto ex nunc. Parte della dottrina ha tuttavia evidenziato come da un lato tale ricostruzione non si conformi al dettato normativo, che fa riferimento anche con riguardo alla compensazione giudiziale, alla dichiarazione dell'effetto estintivo e non ad una pronuncia di carattere costitutivo, dall'altro la collocazione dell'effetto estintivo al momento della pronuncia contravvenga al principio di anticipazione degli effetti della pronuncia al momento della domanda; inoltre si rileva che la ratio della disposizione relativa alla compensazione giudiziale consiste proprio nel consentire alla parte interessata di valersi della compensazione, rifiutando l'adempimento del controcredito avverso, quando, pur non
vantando un credito liquido, l'operazione di quantificazione appaia talmente agevole da poter essere effettuata de plano, addivenendosi, all'assimilazione tra il credito liquido e quello facilmente liquidabile.
in difetto di uno o più requisiti menzionati è comunque possibile l'elisione dei crediti reciproci per volontà delle parti interessate. In tali ipotesi la decorrenza degli effetti estintivi, ove non determinata dai contraenti con manifestazione di volontà, dovrà riconnettersi al momento del perfezionamento dell'accordo. Va da sè che, ove l'accordo compensativo si inserisca in una più ampia operazione economico-giuridica ovvero venga posto in essere per realizzare la funzione propria di altra fattispecie negoziale, la disciplina specifica della compensazione verrà ad essere integrata da quella propria della operazione posta in essere dalle parti.
Comune alle diverse fattispecie è la disciplina degli effetti estintivi, con particolare riguardo alla posizione dei terzi garanti o titolari di diritti di uno dei crediti reciproci.
In particolare, costituisce espressione del principio di accessorietà dei rapporti di garanzia e di rispondenza tra il contenuto del rapporto garantito e quello dell'obbligo del garante, la regola per cui il fideiussore ed il terzo costituente il pegno o l'ipoteca sono legittimati ad opporre in compensazione il credito vantato dal debitore garantito nei riguardi del creditore.
Corollario del principio di necessaria reciprocità dei crediti soggetti a compensazione la regola iuris alla stregua della quale l'effetto estintivo non si verifica in pregiudizio di terzi che abbiano acquistato diritto di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.