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i diritti che possono essere fatti valere nei confronti degli stati membri…
i diritti che possono essere fatti valere nei confronti degli stati membri attinenti alla libera circolazione dei citt.
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diritto di ingresso subordinato al possesso di una carta d’identità o passaporto in corso di validità. Eventuali controlli alla frontiera possono avere ad oggetto solo la semplice identificazione, senza entrare nel merito di durata/motivi del viaggio.
diritto di soggiorno
direttiva 2004/38 ha apportato importanti innovazioni alla libertà di circolazione e soggiorno, distinguendo tre lassi temporali a cui corrispondono diritti, condizioni di godimento e formalità amministrative differenti.
Soggiorno breve: Previsto dall’art. 6, un soggiorno sino a tre mesi, fino a tale lasso temporale i cittadini hanno diritto a soggiornare senza alcuna condizione o formalità (salvo il possesso dei documenti).
Questo fino a che il soggiorno non diventa un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante, il quale è tenuto a fornire le dette prestazioni.
Soggiorno che dura da tre mesi a cinque anni: l’art 7 della direttiva distingue quattro categorie di cittadini europei che possono avvalersi di tale diritto di soggiorno:
chi
- i lavoratori subordinati o autonomi;
- quanti dispongono di risorse economiche per sé stessi e per i loro familiari sufficienti atte ad escludere che essi divengano un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo del soggiorno e di un’assicurazione ma lattia che copra tutti i rischi
- gli studenti, purché siano a loro volta in possesso di un’assicurazione medica e dichiarino di disporre per sé stessi e per i loro familiari di risorse economiche sufficienti;
- i familiari di cittadini che rientrano nelle categorie di cui sopra.
Soggiorno permanente Ex art. 16 della direttiva “il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato”.
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prevede la parità di trattamento dei soggiornanti con i cittadini dello Stato membro, con la differenza che non sussiste obbligo di assistenza sociale per i primi tre mesi
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Il diritto di voto alle elezioni comunali (attivo e passivo) e alle elezioni del Parlamento europeo (art. 8B CE , attuale art. 22 TFUE)
Il diritto di voto alle elezioni comunali: la direttiva 94/80 ha specificato cosa si intende per elezioni comunali.
ha ribadito che il cittadino gode sia dell'elettorato attivo che passivo alle stesse condizioni dettate per i cittadini dello stato in cui risiede
la direttiva 94/80 prevede all’art. 12 la possibilità di imporre un previo periodo minimo di residenza per i cittadini europei nei comuni in cui il loro numero superi una certa quota di votanti.
L’art. 5 permette, invece, di escludere l’eleggibilità dei cittadini europei da talune funzioni direttive dell’amministrazione comunale (es. sindaco).
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