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MOBILITA' PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - Coggle Diagram
MOBILITA' PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
PRECEDENZE ART. 13
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL CCNQ 2017
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI 10 ANNI che richiede il rientro nel comune di precedente titolarità
IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITA'; DEL FIGLIO AL GENITORE
III) PERSONALE CON DISABILITA' E CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI 10 ANNI che richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità
I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
DESTINATARI: docenti a tempo indeterminato
DOMANDA VOLONTARIA
DEROGHE è sempre consentita la partecipazione alla mobilità a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
Per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 le condizioni che disciplinano l’espressione della preferenza devono intendersi riferite al proprio comune di residenza.
L’indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, E' SEMPRE OBBLIGATORIA: La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio competente.
CONIUGE O FIGLIO DI SOGGETTO MUTILATO O INVALIDO CIVILE ART. 2 C.2 e 3 L. 118/1971
COLORO CHE FRUISCONO DEI PERMESSI PREVISTI ART. 42 Dlgs 151/2001 che rivestono la qualità di:
5) PARENTE O AFFINE CONVIVENTE ENTRO IL TERZO GRADO in mancanza o in presenza di patologie invalidanti di fratelli o sorelle (p.to 4)
AFFINI
TERZO GRADO
nipote del coniuge (affinità in linea collaterale)
zii del coniuge (affinità in linea collaterale)
bisnonni del coniuge (affinità in linea retta)
SECONDO GRADO
cognati (affinità in linea collaterale)
nonni del coniuge (affinità in linea retta)
PRIMO GRADO
Suocera
Suocero
PARENTI
TERZO GRADO
pronipoti (figlio di nipoti da parte del figlio), e nipote dei figli di fratelli /sorelle (parentela discendente in linea collaterale)
zio e zia (parentela ascendente in linea collaterale)
bisnonni (parentela ascendente)
bisnipoti (parentela discendente)
SECONDO GRADO
fratelli e sorelle (linea collaterale)
nipoti
nonni
PRIMO GRADO
figli
genitori
4) FRATELLI O SORELLE CONVIVENTI in mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei figli (p.to 3)
3) UNO DEI FIGLI CONVIVIENTI in mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei genitori (p.to 2)
2) PADRE O MADRE in mancanza o in caso di patologie invalidanti del coniuge (p.to 1)
1) CONIUGE O CONVIVENTE DI FATTO convivente di soggetto DISABILE GRAVE
COLORO CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI ART. 21 e 33 c. 3, 5 e 6 L. 104/92
FIGLIO MINORE DI 16 ANNI
FIGLI DI GENITORIE ULTRASESSANTACINQUENNE
VINCOLI
CONTRATTUALI (art. 2 c.2)
Trova applicazione art. 58 c.2 lett. f) del D.L. 73/2021
Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023;
VINCOLO 3 ANNI: titolarità ottenuta a seguito di domanda volontaria (sia territoriale che professionale) su preferenza puntuale di istituzione scolastica
DEROGHE
BENEFICIARI PRECEDENZE ART. 13 (solo se hanno ottenuto una sede fuori dal comune di precedenza)
DOCENTI TRASFERITI D'UFFICIO
DOCENTI TRASFERITI A DOMANDA CONDIZIONATA (anche se soddisfatti su preferenza espressa)
DI LEGGE
VINCOLO 3 ANNI (compreso l'anno di prova) NEOIMMESSI a tempo indeterminato a qualunque titolo -> art. 2 c.3 in applicazione art. 13 c.5 Dlgs 59/2017 e art. 399 Dlgs 297/94
NEL CALCOLO DEI 3 ANNI SONO VALIDI
ANNI SVOLTI IN UTILIZZAZIONE/ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
NELLA PROVINCIA DI APPARTENENZA
ANNI SUPPLENZA ART. 47 CCNL (successivamente al superamento del periodo di prova)
ANNO SVOLTO A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATO AL RUOLO
DIFFERIMENTO PERIODO DI FORMAZIONE
ANNO DI SERVIZIO IN CUI E' STATO SVOLTO IL PERIODO DI PROVA CON ESITO NEGATIVO
NON CONTA PER SUPERARE IL VINCOLO IL PERIODO NECESSARIO PER COMPLETARE LA FORMAZIONE INIZIALE ED ACQUISIRE L'ABILITAZIONE (art. 13 c. 5 Dlgs 59/2017 soggetti al c.2 vincitori di concorso non abilitati)
DEROGHE
CASO DI ESUBERO E SOPRANNUMERO
ART. 33 C. 5 e 6 l. 104/92 (solo per i fatti sopravvenuti successivamente alla partecipazione al relativo concorso)
VINCOLO 3 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO DOCENTI ASSUNTI DA PRIMA FASCIA GPS SOSTEGNO
art. 5 c.10 DL 44/2023 e art. 14 c.1 lett. c) bis DL 19/2024 -> art. 2 c.4 in applicazione c.5 e 6 art. 5DL 44/2023
NEL CALCOLO DEI 3 ANNI SONO VALIDI
ANNI SVOLTI IN UTILIZZAZIONE/ASSEGNAZIONE PROVVISORIA dei docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza
ANNO SVOLTO A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATO AL RUOLO
DIFFERIMENTO PERIODO DI FORMAZIONE
ANNO DI SERVIZIO IN CUI E' STATO SVOLTO IL PERIODO DI PROVA CON ESITO NEGATIVO
DEROGHE
ESUBERO O SOPRANNUMERO
DOMANDA OBBLIGATORIA (se non ottengono nessuna delle preferenze espresse sono assegnati prima della fase III secondo ordine di graduatoria seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni partendo dalla prima preferenza espressa)
OBBLIGATI
Docenti che hanno perso la titolarità art. 47 CCNL 18 Gennaio 2024
Docenti in esubero provinciale
Docenti in attesa di titolarità definitiva sulla provincia
SE NON PRESENTANO DOMANDA
INDIVIDUATI dall'USP partecipano con punti zero, per la mobilità d'ufficio si considera come punto di partenza il primo comune della provincia secondo l'ordine del bollettino
TIPOLOGIA
Mobilità TERRITORIALE
Il personale docente titolare su posto di sostegno della scuola secondaria, ma privo del titolo di abilitazione all’insegnamento su posto comune, non può presentare domanda di mobilità territorialeper cambiare tipologia di posto da sostegno a comune.
Mobilità PROFESSIONALE
solo dopo aver superato il periodo di prova
TITOLO DI ACCESSO
PERSONALE EDUCATIVO
Deve essere in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10.3.1997, art. 2 commi 1 e 3).
ITP
Deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni (2 bis).
INFANZIA, PRIMARIA, PRIMO GRADO, DOCENTI LAUREATI SECONDO GRADO
Devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto, ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso
TRATTAMENTO DOCENTI SCUOLE DIMENSIONATE (ART. 18 CCNI)
A) UNIFICAZIONE DI DUE O PIU' ISTITIUZIONI (stessa procedura sia con la creazione di un nuovo codice che mantenendo codice meccanografico precedente)
Si crea una nuova istituzione scolastica (organico unico);
Tutto il personale confluisce in un'unica graduatoria disntita per grado e tipologia di posto;
Il personale non perdente posto acquisisce la titolarità nel nuovo istituto.
B) ACCORPAMENTO DI SINGOLI PLESSI/SEDI/INDIRIZZI DI STUDIO PROVENIENTI DA UNA PRECEDENTE SCUOLA AUTONOMA E CHE CONFLUISCONO IN UNA DIVERSA
ISTITUZIONE SCOLASTICA
:
-(Singoli plessi/sedi/indirizzi -> confluiscono in un'altra istituzione scolastica già esistente)
Tutti i docenti assegnati al plesso/sede (almeno il 50% dell'orario) possono esprime l'opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza;
L'USP prima delle operazioni di mobilità procede procede ad assegnare la titolarità a coloro che hanno espresso l'opzione;
Si procede alla formulazione di un'unica graduatoria tra optanti e già titolari;
Docenti in servizio nel plesso/sede/indirizzo di studio confluito in altra istituzione scolastica che non esercitano l’opzione rimangono a far parte dell’organico di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora la istituzione scolastica di titolarità risulti soppressa per effetto del dimensionamento. In quest’ultimo caso usufruiscono, a domanda, della precedenza prevista all’articolo 13, punto II), per il rientro in una delle scuole derivanti dal dimensionamento.
C) CESSAZIONE DEL FUNZIONAMENTO CONSEGUENTE A CHIUSURA PER SOPPRESSIONE DI UNA ISTITUZIONE SCOLASTICA E ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE CLASSI AD ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:
L'USP sulla base di un'unica graduatoria comprendente tutti i docenti delle scuole coinvolte, individua i docenti soprannumerari in base alla somma dei posti di tutti gli organici;
I docenti non dichiarati soprannumerari vengono assegnati in ordine di graduatoria e secondo la preferenza espressa.
INDIVIDIAZIONE DEL PERDENTE POSTO
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA:
l'individuazione viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto;
il dirigente scolastico pubblica la graduatoria interna entro 15 gg dal temine della presentazione delle domande (valgono precedenze art. 13 c.1. punto I), II), III), IV) e VII);
il dirigente scolastico sulla base dell'organico notifica all'interessato la situazione di soprannumerarietà e devono presentare domanda entro 5 gg (se domanda già inviata la nuova sostituisce la precedente);
i docenti con decorrenza all'anno precedente sono in coda.