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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTO (L. 241/1990).…
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTO (L. 241/1990). ACCESSO CIVICO (L. 33/2013) PT.2
Fasi del procedimento amministrativo:
- Fase di iniziativa
- Fase istruttoria
- Fase decisoria
- Fase di integrazione dell'efficacia (eventuale)
Fase d'iniziativa = il momento in cui si avvia il procedimento e può avvenire:
- Ad iniziativa di parte = è il soggetto interessato che presenta un'istanza, una denuncia o un ricorso davanti alla PA affinchè essa emani un provvedimento finale.
- D'ufficio = è la stessa P.A. che avvia il procedimento autonomamente (se il procedimento è iniziato dalla stessa P.A che emanerà il provvedimento) o in modo eteronomo (quando il procedimento è iniziato da una P.A. diversa).
Il procedimento può iniziare con una richiesta (manifestazione di volontà verso un altra P.A. affinche emani un atto) o una proposta (manifestazione di giudizio)
Fase istruttoria = momento in cui si raccolgono i dati e le informazioni utili per arrivare ad adottare il provvedimento finale.
In questa fase è competente l'autorità che emanerà il provvedimento ma il privato può partecipare. Questa fase prevede:
- Acquisto fatti come condizioni di ammissibilità, requisiti legittimazione e circostanze di fatto.
- Acquisto interessi coinvolti nel procedimento
- Elaborazione fatti e informazioni raccolte
Fase decisoria = fase in cui si delibera il provvedimento finale. In questo momento l'atto è perfetto.
Fase di integrazione di efficacia = è una fase eventuale, non obbligatoria presente quando l'atto perfetto non è sufficiente affinchè il provvedimento inizi a produrre i suoi effetti; in questo caso è necessario un passaggio in più quale:
- Comunicazione agli interessati del provvedimento adottato
Il procedimento deve essere concluso, obbligatoriamente, con un provvedimento espresso.
Termini di conclusione: generalmente 30gg dall'avvio del procedimento prolungabili a 90 o, ancora a 180 in caso di particolari presupposti come natura degli interessi in gioco o complessità procedimento.
I termini iniziano dall'avvio del procedimento e possono essere sospesi solo 1 volta per max 30gg per acquisto di informazioni, dati che non sono già in possesso della P.A.
In caso di inammissibilità della domanda, manifesta irricevibilità, improcedibilità, la P.A. può concludere il procedimento con un provvedimento redatto in forma semplificata dove motiva in modo sintetico le conclusioni.
Se la P.A. non conclude il procedimento entro il termine fissato dalla legge si avranno delle conseguenze in termini di performance individuale e responsabilità disciplinare e amministrativa del dirigente e funzionario
Per evitare l'inerzia della P.A. la legge riconosce un potere sostitutivo al dirigente dell'ufficio (o in mancanza al funzionario).
Il soggetto dotato del potere sostitutivo è pubblicato sul sito web della P.A. ed è il soggetto a cui il privato interessato può riferirsi in caso di inerzia della PA.
Questo soggetto dovrà emanare il provvedimento entro un termine di 15gg e concludere il procedimento
In caso di inosservanza dei termini dolosa o colposa, la P.A dovrà risarcire il danno ingiusto cagionato
Tutte le P.A. nel momento in cui viene avviato un procedimento devono, obbligatoriamente, indentificare un responsabile del procedimento che può essere anche il dirigente stesso che si occupa della fase istruttoria e di ogni altro adempimento nonchè dell'adozione del provvedimento finale.
Compiti del responsabile:
- Valutare le condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimità e presupposti necessari per arrivare ad adottare il provvedimento.
- Accerta i fatti e adotta le misure necessarie per lo svolgimento della fase istruttoria.
- Può avviare la conferenza dei servizi
- Cura le comunicazione, pubblicazione ecc...
- Se competente adotta anche il provvedimento finale
Se il responsabile non è competente per l'adozione del provvedimento finale trasmetterà gli atti all'organo responsabile che adotterà il provvedimento sulla base dei risultati dell'istruttoria; laddove voglia discostarsi dall'istruttoria dovrà darne motivazione
I soggetti interessati al procedimento hanno diritto a prenderne parte dovendo essi essere messi a conoscenza dell'avvio del procedimento.
L'amministrazione ha infatti l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati l'avvio del procedimento.
La comunicazione è rivolta:
- Ai destinatari diretti quindi gli interessati al procedimento nei cui confronti il provvedimento produrrà effetti.
- tutti i soggetti che, per legge, devono prendere parte al procedimento.
- Eventuali controinteressati quindi coloro che potrebbero subire un pregiudizio dal provvedimento finale purchè facilmente identificabili e identificati
La comunicazione deve contenere:
- Amministrazione procedente
- Oggetto procedimento
- Responsabile del procedimento
- Data e termini del procedimento
- Ufficio dove si potranno visionare gli atti
- Ecc...
La comunicazione deve essere personale ma laddove ciò non sia possibile deve essere portata a conoscenza mediante forme di pubblicità idonee.
La comunicazione va effettuata prima dell'avvio del procedimento oppure prima della fase istruttoria ma l'importante è che avvenga prima dell'adozione del provvedimento
La comunicazione è esclusa:
- Quando non è possibile effettuarla per esigenze connesse al procedimento
- Procedimenti diretti all'adozione di atti normativi, a carattere generale, pianificazione o programmazione e procedimenti tributari
Prima della comunicazione, la P.A. può anche adottare provvedimenti cautelari laddove vi siano rischi che, eventuali ritardi, possano pregiudicare l'emanazione del provvedimento.
La mancata comunicazione rende annullabile il provvedimento finale per violazione di legge a meno che non si raggiunga ugualmente lo scopo.
Principio del raggiungimento dello scopo - anche la comunicazione non viene inviata ma gli interessati vengono a conoscenza del procedimento, il provvedimento sarà valido in quanto lo scopo è raggiunto ovvero le parti sono venute a conoscenza dell'avvio
La legge aggiunge (art.21-octies) che il provvedimento non viene annullato anche laddove la P.A riesca a dimostrare che il provvedimento finale non sarebbe stato diverso anche se la comunicazione di avvio fosse avvenuta.
Questa eccezione è esclusa per gli obblighi di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dei provvedimenti
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