Il postmodernismo, nato negli anni Sessanta negli Stati Uniti e poi in Europa, indica inizialmente correnti architettoniche, estese successivamente alla letteratura, alle arti e infine al diritto. Nel diritto comparato, esso genera nuove teorie e scelte metodologiche in aperta rottura con la modernità, rifiutando razionalità, oggettività e unità metodologica come criteri dominanti.
Il focus non è la ricerca di somiglianze, ma l’emersione della complessità, delle asimmetrie e delle differenze strutturali tra i sistemi.
Comparazione critica (Critical Legal Studies – CLS)
I CLS (USA, anni Settanta) sostengono che i sistemi giuridici vadano analizzati in base alla loro capacità di rispondere ai bisogni sociali.
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Nel confronto tra il diritto del lavoro italiano e statunitense, la comparazione critica non si limita a rilevare la maggiore presenza di tutele formali in Italia, ma analizza chi ne beneficia concretamente e quali soggetti restano esclusi. L’attenzione si concentra sugli effetti sociali delle norme e sull’ideologia del mercato del lavoro che il diritto contribuisce a riprodurre.
Diritto comparato negativo (Pierre Legrand)
Il diritto comparato negativo deriva dalla dialettica negativa di Adorno.
Legrand denuncia una “aggressiva governance epistemica” negli studi comparati e propone una rottura epistemologica. Punti essenziali:
- il ricercatore non può mai cogliere l’essenza del diritto straniero,
- la comparazione produce inevitabilmente una rappresentazione deformata dell’altro ordinamento,
- interpretare significa sempre sfigurare,
- il metodo negativo non offre soluzioni operative,
- svolge un ruolo critico nelle fasi decostruttive e ricostruttive della metodologia comparata.
È un approccio distruttivo, che non costruisce strumenti, ma smonta le pretese del comparatista.
Nel confronto tra il concetto di “contratto” nei sistemi di civil law e di common law, il metodo negativo mostra che termini apparentemente equivalenti esprimono significati giuridici e culturali differenti. La comparazione evidenzia così l’impossibilità di una vera traduzione concettuale e svolge una funzione critica, mettendo in discussione le pretese di neutralità del comparatista.
Comparazione profonda (deep comparison)
La “comparazione profonda” ambisce a cogliere i livelli più profondi dei sistemi giuridici, oltre norme e casi.
È però criticata perché spesso evocata senza indicare metodi chiari.
Requisiti imprescindibili:
- conoscenza linguistica avanzata del sistema studiato,
- padronanza della metodologia comparativa,
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- collaborazione scientifica con studiosi di discipline diverse,
- traduzione intesa come attività ermeneutica (de-codifica e ri-codifica del significato, secondo Curran),
- immersione nella cultura e nella vita quotidiana del Paese studiato.
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Analizzando la responsabilità medica in due ordinamenti con regole simili, la comparazione profonda considera anche fattori culturali e sociali, come il rapporto medico-paziente e la propensione al contenzioso. L’esempio mostra che l’efficacia del diritto dipende dal contesto in cui opera e non esclusivamente dal contenuto delle norme.
Teorie femministe nel diritto comparato
A partire dagli anni Settanta e con il contributo di Ann Scales (Towards a Feminist Jurisprudence, 1981), nasce una prospettiva femminista dell’interpretazione giuridica.
Il focus è sulla consapevolezza dell’esperienza di genere e sulla decostruzione delle categorie giuridiche. Domande centrali:
- l’esperienza personale di genere influenza la research question?
- influenza la metodologia?
- influenza la disseminazione dei risultati?
Esempio: progetti di riscrittura delle opinioni delle Corti Supreme (USA, Canada).
Queste ricerche si basano su metodologie qualitative, con attenzione al contesto politico e alla produzione culturale del diritto.
Nel confronto tra decisioni giudiziarie sulla violenza domestica in ordinamenti diversi, l’approccio femminista analizza il linguaggio delle sentenze e le rappresentazioni della vittima. Anche a parità di esito giuridico, emergono differenti costruzioni dell’esperienza di genere, rivelando il ruolo del diritto nella produzione di significati sociali.