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Cap. 13 - Gli investimenti azionari - Coggle Diagram
Cap. 13 -
Gli investimenti azionari
il
TUB
ha permesso alle banche di assumere
partecipazioni
nel capitale di rischio di imprese NON finanziarie
attraverso gli
investimenti diretti delle banche nel settore azionario
13.1
Le banche e gli investimenti diretti in azioni e partecipazioni in imprese NON bancarie
esaminiamo l'
evoluzione rapporto banca - impresa
nel corso del tempo
la
legge bancaria del 1936 vietava l'ingresso delle banche nel capitale azionario delle imprese
il quale era indicato come principale causa dei dissesti bancari
vi era un'interpretazione restrittiva del ruolo della banca nella finanza d'impresa
vista come fornitore di servizi piuttosto che come partner delle imprese
alla fine degli anni '80 le autorità creditizie hanno consentito alla banca di assumere posizioni di controllo
solo nelle SOcietà di INtermediazione Finanziaria (SIF)
le prime importanti modifiche sono state apportate dal
D.Lgs 481/1992
più ampia operatività attraverso la partecipazione all'emissione di titoli
la prestazione di servizi connessi e la consulenza alle imprese
13.2 **Il Testo Unico e la separatezza banca - imprese "a valle"
disciplina il possesso di partecipazioni in imprese NON finanziarie da parte di una banca
subisce modifiche a seguito dell'incorporazione delle direttive comunitarie sul tema nell'ordinamento italiano
la normativa poneva innanzitutto un
limite generale
alla detenzione di partecipazioni da parte della banca
l'
ammontare
complessivo di
investimenti in partecipazioni
unitamente agli immobili posseduti
NON poteva superare il valore del
patrimonio di vigilanza
la normativa prevede 3 tipi di limiti
limite di concentrazione
stabilito per ciascuna partecipazione in relazione al patrimonio di vigilanza
limite complessivo
stabilito per il complesso di partecipazioni rispetto al patrimonio di vigilanza
limite di separatezza
NON presente nella normativa comunitaria
(ora NON più presente neanche in Italia)
per tutte le banche era pari al 15% del c.s. della società partecipata
poteva essere superato se il valore della parteciapzione e la somma delle eccedenze rispetto al limite di separatezza
fossero contenuti entro una deter. % del patrimonio di vigilanza
distinguiamo quindi
Banche ordinarie
limite di concentrazione 3%
limite complessivo 15%
Banche abilitate
patrimonio di vigilanza NON < ad 1 miliardo di €
adeguata esperienza nell'assistenza finanziaria alle imprese
limite di concentrazione 6%
limite complessivo 50%
Banche specializzate
patrimonio di vigilanza NON < ad 1 miliardo di €
struttura del passivo costituita prevalentemente da raccolta a medio - lungo termine
limite di concentrazione 15%
limite complessivo 60%
limiti di concentrazione e complessivo --> fissati a livelli più
restrittivi
rispetto alla normativa comunitaria
e differenziati rispetto alle caratteristiche delle banche
introdotti per i seguenti
obiettivi
a) prevenire l'immobilizzo degli attivi in settori diversi da quello finanziario
b) evitare la singola concentrazione in un singolo soggetto
c) contenere i conflitti d'interesse derivanti dal duplice ruolo di creditore e partecipante al capitale
serie di norme particolari relative a
tre tipi di partecipazioni
1)
Partecipazioni in consorzi di garanzia per il collocamento di titoli azionari
(imprese NON finanziarie)
2)
Partecipazioni acquisite per recupero crediti
nascono dalla trasformazione del credito in partecipazione (forma di tutela della banca)
devono essere finalizzate al recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo
3)
Partecipazioni di imprese in temporanea difficoltà
nascono dalla trasformazione del credito in partecipazion
le banche sono tenute a verificare la convenienza economica dell'operazione
devono essere finalizzate al riequilibrio dell'impresa
necessario un piano di risanamento da cui appaia la natura temporanea della crisi
l'acquisizione di partecipazioni deve riguardare azioni di nuova emissione e NON quelle in circolazione
le banche devono rispettare i limiti previsti in tema di partecipazioni e le norme di vigilanza prudenziale
13.3
Le successive evoluzioni normative
le principali evoluzioni normative (NON ancora operative)
riguardanti le partecipazioni detenibili da enti creditizi in imprese NON finanziarie
sono le seguenti
Delibera n. 276/2008 del Comitato Interministereiale per il Credito e il Risparmio (CICR)
volta a consentire alle banche
una maggiore autonomia in tema di partecipazioni
e ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni europee
Art. 120 - 122 della Direttiva 2006/48/CE prevede
l'
innalzamento dei limiti rispetto al patrimonio di vigilanza
e
complessivo
al 60
di
concentrazione
(al 15%)
della banca per le sole parteciapzioni qualificate
l'
eliminazione della distinzione tra banche ordinarie, abilitate e specializzate
la
rimozione del limite di separatezza
nei rapporti banca - impresa a valle
(quota di capitale in imprese NON finanziarie pari o inferiore al 15%)
L'
attuale normativa
Limiti di detenzione per le partecipazioni qualificate
Banche e gruppi bancari
Limite di "concentrazione"
15% del patrimonio di vigilanza
Limite "complessivo"
60% del patrimonio di vigilanza
Limite di separatezza
Soppresso
prevede inoltre
l'esclusione dai limiti di partecipazioni NON finanziarie delle azioni acquisite da una banca
nell'ambito di un'attività di collocamento e garanzia per operazioni di sostegno finanziario (risanamento o salvataggio impresa)
la conferma del limite generale per il quale NON possono acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile
per gli investimenti in partecipazioni ed immobili
la regolazione di determinate operazioni
finora NON espressamente disciplinate (es. detenzione indiretta di partecipazioni)
13.4
il rischio associato all'assunzione di partecipazioni
l'assunzione di partecipazioni è un'attività
rischiosa
che richiede
condizioni finanziarie, economiche e patrimoniali solide
capacità di valutazione e selezione efficaci
strutture organizzative adeguate
i principali
problemi
sono da individuare in
debolezza situazione economica e patrimoniale imprese
vincoli all'assunzione di partecipazioni dettati dall'autorità di vigilanza
13.6
L'impatto sulla qualità del rapporto banca - impresa
bisogna comprendere se l'acquisizione di partecipazioni NON finanziarie da parte della banca
consentirà rapporti di partnership più stabile
fin'ora la risposta è negativa a causa degli
attuali vincoli
partecipazione limitata al 15% del capitale di un'impresa (poco potere della banca)
struttura dei finanziamenti a titolo di debito dell'impresa partecipata caratterizzata da fidi multipli
prassi delle imprese a ricorrere a più banche per l'approvvigionamento delle risorse
fattori riconducibili alla cultura e alla professionalità delle banche