Relazione con il DSGA: Interrelazioni con la figura professionale del DSGA Un profilo giuridico di rilievo, specie sul versante di eventuali e concorrenti responsabilità in materia amministrativo-contabile, è quello che attiene ai rapporti tra dirigente scolastico e direttore dei servizi generali e amministrativi (dsga). L'art. 25, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 stabilisce che nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente "è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'àmbito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale". Le fonti interne al comparto scuola (prima fra tutte: il regolamento sull'autonomia n. 275/1999) non hanno inteso esplicitare meglio l'esatta portata e gli ambiti funzionali di tale rapporto collaborativo. Può essere, perciò, utile fare menzione di talune indicazioni chiarificatrici emerse in sede giurisprudenziale. La Corte dei conti ha avuto occasione di precisare che il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e, nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, è tenuto ad adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, in un contesto volto a realizzarne il più corretto e produttivo utilizzo: siffatta valorizzazione della figura del Capo d'Istituto, che si inserisce nel più ampio quadro della valorizzazione del ruolo della dirigenza pubblica fondata sulla separazione tra i compiti di direzione politica e quella di direzione amministrativa, è coerente ai principi informatori dell'autonomia scolastica, per cui ad una specifica e peculiare area di inquadramento e di contrattazione del dirigente non può che corrispondere una maggiore responsabilità dello stesso in ordine ai risultati della rispettiva istituzione scolastica, non solo sotto il profilo didattico e formativo, ma anche sotto quello organizzativo, amministrativo e gestionale. Ciò comporta, sul piano processuale e giuscontabilistico, l'assoggettamento del dirigente scolastico al principio, già ripetutamente affermato per gli altri dirigenti pubblici, secondo il quale, nelle ipotesi in cui il giudice della responsabilità è chiamato a sindacare il comportamento di un dirigente, i vari aspetti della sua condotta vanno valutati su un piano di maggior rigore, atteso che ad esso è richiesto un impegno di tipo manageriale, da valutarsi sia con riferimento alla legittimità dell'azione amministrativa che all'efficacia ed all'efficienza dell'azione stessa. Quanto al DSGA, la Corte ha osservato che i compiti e le funzioni a lui spettanti nel contesto del nuovo ordinamento scolastico emergono in particolare dal CCNL del 1999 che, premessa la rilevanza esterna della sua attività, stabilisce, fra l'altro, che il medesimo sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione, nonchè svolge funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati ed ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato. Emerge, in tal modo, la rilevanza che la figura del Direttore dei servizi generali assume nella gestione dell'istituzione scolastica con particolare riguardo ai profili gestionali e contabili, in un ben delineato rapporto di complementarietà con il Dirigente, in relazione alle specifiche funzioni di ciascuno di essi: rapporto che, in definitiva, si esteriorizza soprattutto attraverso l'adozione, da parte del DS, delle direttive che indichino gli obiettivi da conseguire e la scelta, da parte del DSGA, degli strumenti e delle modalità organizzative e procedurali, il tutto dentro un contesto collaborativo che escluda qualsiasi palleggiamento di responsabilità tra i due distinti organi (v