L'art 349 punisce chiunque viola i sigilli apposti per disposizione di legge o per ordine dell'Autorità, al fine di assicurare la conversazione o l'indentità di una cosa. Mentre l'art 351. punisce chi commette la violazione della pubblica custodia di cose, punisce chi sottrae, sopprime, distrugge, disperde, deteriora, corpi di reato, atti, documenti, qualsiasi cosa mobile custodita in un pubblico ufficio o presso un pubblico ufficiale.