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RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE, fino a che il patrimonio…
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
RIDUZIONE NOMINALE: adeguare la cifra del capitale sociale nominale ad un già
ridotto valore di patrimonio eroso da perdite
perdite di esercizio intaccano solo il patrimonio NO capitale sociale
fino a che il patrimonio supera i 2/3 del capitale sociale non ce alcun obbligo
solo riduzione facoltativa ex art 2445 (tesi conservativa)
art 2446 ->riduzione del capitale dovremo porre all’ordine del
giorno dell’assemblea la riduzione facoltativa e andare anche a predisporre la relazione - Si tratta di una relazione sulla situazione patrimoniale della società necessaria -
Un ulteriore tesi ritiene poi che la riduzione facoltativa esula dagli
Art.2445 e 46, e puo essere eseguita seguendo le regole sulle modifiche statutarie
perdita superiore a 1/3
art 2446
non si deve subito ridurre il capitale a patto che il capitale rimanga sopra i 50mila
nonostante questa perdita - NO se sopra minimo legale
obbligo amm: convocare ass straordinaria senza indugio per adottare provvedimenti opportuni
rinviare a nuovo la predita
: aspettare la chiusura dell’esercizio successivo a quello nel
quale si è verificata la perdita- ass successiva perdita non rientrata riduce cap
versamenti ai soci
: liquidità ai soci non tramite conferimenti, ma versamenti di
patrimonio a fondo perduto che colmino la perdita.
cda si accorge che è scattata la perdita, quindi dal momento in cui viene redatto il bilancio di esercizio
perdita intacca il
minimo legale
(riduzione patrimonio sotto 50 mila)
1) amm convocano assemblea
Ridurre il capitale in base alle perdite accertate e contestualmente aumentarlo almeno all'importo del minimo legale
trasformazione della società
tipi che non hanno capitale minimo a 50 mila tratte sapa
NO ass : SCOGLIMENTO SOCIETA' E LIQUIDAZIONE
se perdite superiori 1/3 necessaria riduzione
rapporto tra patrimonio e capitale si è alterato per un importo tale per cui la perdita di patrimonio è superiore ad 1/3 del capitale sociale
il patrimonio attuale è inferiore ai 2/3 del capitale sociale per via delle perdite.
terzi debbono poter sempre fare a idamento su un patrimonio che sia almeno pari a 2/3 del capitale sociale.
perdita di 1/3: è la perdita che ha eroso tutte le riserve -
superiore ad 1/3
SE PERITA DI TUTTO IL CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO NETTO è IN NEGATIVO
non è detto che si debba sempre chiudere
riportare società in attività
capitale riportarlo allo 0, però rimae comunque una perdita: MOSSA DELLA FISARMONICA
si aumenta e poi si riduce per la perdita rimasta
si riduce a 0 con aumento si aggiunge al valore nominale sovrapprezzo pari alla misura della perdita non coperta
ass da cui uscire con capitale coperto, se tanti soci difficile rispettare d. di opzione
chi non sottoscrive perde azioni e qualifica di socio -> d. di opzione escluso parzialmente
art 2446 cc riduzione del cap sociale in realtà non diminuisce
più debiti che beni