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La società a responsabilità limitata - Coggle Diagram
La società a responsabilità limitata
Società di capitale nella quale per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
È il tipo di società di capitali
più diffuso
, per le seguenti ragioni:
Minori requisiti di capitale
Minori costi di funzionamento
Maggiore flessibilità organizzativa
Minori costi di costituzione
Costituzione della s.r.l.:
Non è ammessa la stipulazione dell'atto costitutivo per la pubblica sottoscrizione e non trova perciò applicazione la disciplina prevista per i promotori.
Il capitale sociale minimo richiesto è 10k.
La denominazione sociale può essere liberamente formata, ma deve ovviamente contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata.
Il
contenuto dell'atto costitutivo
ricalca quello della s.p.a., salvo la sostituzione delle indicazioni relative alle azioni con quelle della quota di partecipazione di ciascun socio.
I conferimenti e le altre forme di finanziamento
Come nelle società di persone, anche nella s.r.l. possono essere conferiti tutti gli
elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica
; tuttavia:
se l'atto costitutivo non dispone diversamente, i conferimenti devono farsi in denaro.
se il capitale sociale è determinato in misura inferiore a 10k, può essere conferito esclusivamente denaro.
Conferimenti in natura
Socio moroso
Finanziamenti dei soci
Titoli di debito
Le quote sociali:
Il criterio legislativo di divisione del capitale nella s.r.l. è un
criterio personale
e non un criterio astratto-matematico, dato che in tali società le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. Il capitale è perciò diviso in parti in base al
numero dei soci
: il numero iniziale delle quote corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e ciascun socio diventa titolare di un
unica quota di partecipazione
.
Mentre le azioni attribuiscono uguali diritti, le
quote
possono essere anche sotto tale profilo le
une diverse dalle altre
.
La quota è
divisibile
.
Le quote
non
possono essere rappresentate da titoli di credito.
Le vicende e il trasferimento delle quote sociali
Le quote sono liberamente trasferibili
inter vivos
e
mortis causa
.
Tuttavia l'atto costitutivo può:
limitare
il trasferimento delle quote
escluderlo
del tutto
subordinarlo
al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi.
In tali casi, però, il socio o il suo erede possono
recedere
dalla società.
I
trasferimenti
inter vivos
, devono risultare da scrittura privata autenticata o da un documento informativo sottoscritto dalle parti; tali documenti devono essere depositati entro 30 giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.
Regole analoghe sono dettate per assicurare la trasparenza dei
trasferimenti
mortis causa
.
La quota può costituire oggetto di
pegno
,
usufrutto
e
sequestro
.
La quota può anche formare oggetto di
espropriazione
da parte dei creditori personali del socio.
La s.r.l.
non può acquistare o accettare in garanzia proprie quote
, né accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
Le quote di s.r.l.
non
possono essere oggetto di
offerta al pubblico
, ad
eccezione
di quelle emesse da PMI (meccanismo di
intestazione fiduciaria
).
Recesso ed esclusione
Gli organi sociali:
Assemblea
Organo amministrativo
Organo di controllo
Bilancio
Modificazioni dell'atto costitutivo
Scioglimento della società
S.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.)