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La società semplice e la società in nome collettivo - Coggle Diagram
La società semplice e la società in nome collettivo
Società di persone:
Società semplice:
tipo di società che può esercitare solo attività non commerciale.
Società in nome collettivo (s.n.c.):
tipo di società che può essere utilizzato per l'esercizio di attività sia commerciale sia non commerciale; tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario; è il regime residuale dell'attività societaria commerciale.
Società in accomandita semplice:
tipo di società che si caratterizza, rispetto a quella in nome collettivo, per la presenza istituzionale di due categorie di soci: gli accomandatari, che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni social; gli accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conterita.
La disciplina della società semplice e in nome collettivo forma una sorta di
statuto generale della società di persone.
La costituzione della società
L’atto costitutivo:
Società semplice:
il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; non sono inoltre dettate disposizioni per quanto riguarda il contenuto dell’atto costitutivo.
S.n.c.:
sono dettate regole di forma e di contenuto dell’atto costitutivo. L’iscrizione al registro delle imprese è condizione di regolarità della società (
s.n.c. regolare vs irregolare
).
Società di fatto:
contratto di società perfezionato per fatti concludenti.
Società occulta:
società costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l’esistenza all’esterno.
Società apparente:
società inesistente fra i soci ma esistente di fronte ai terzi.
Partecipazione degli incapaci
La partecipazione ad una società di persone richiede la capacità di agire ed è atto di straordinaria amministrazione.
Art. 2294c.c.:
Il minore, l'interdetto e l'inabilitato non possono partecipare ex novo ad una società in nome collettivo; con l'autorizzazione del tribunale possono solo conservare la partecipazione che ad essi provenga per donazione o per successione.
In caso di interdizione o inabilitazione sopravvenuta, il tribunale può autorizzare la continuazione della partecipazione, a meno che gli altri soci non deliberino l'esclusione del socio interdetto o inabilitato.
Il minore emancipato può anche partecipare alla costituzione di una società collettiva o aderirvi successivamente con autorizzazione del tribunale.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può partecipare a una società collettiva o aderirvi successivamente senza autorizzazione, salvo che sia diversamente disposto nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno o con successivo decreto del giudice tutelare.
NORMA
NON
APPLICABILE ALLA SOCIETÀ SEMPLICE
Partecipazione di società in società di persone
Società di capitali
Società di persone
L’invalidità della società:
valgono in materia le cause di
nullità
ed
annullabilità
previste dalla
disciplina generale dei contratti
.
Attività non iniziata
Attività iniziata
L’ordinamento patrimoniale
Conferimenti (art. 2253 c.c.):
1° comma:
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
2° comma:
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire (in
denaro
), in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Conferimento di beni in proprietà
Conferimento di beni in godimento
Conferimento di crediti
Socio d’opera
Patrimonio sociale
&
Capitale sociale
La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite
Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale; essi godono della massima libertà nella determinazione della parte a ciascuno spettante e non è necessario che la ripartizione sia proporzionale ai conferimenti.
Il solo limite posto all'autonomia privata è il divieto di
patto leonino
→ ex
art. 2265 c.c.
"è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite";
La responsabilità per le obbligazioni sociali
Responsabilità della società e responsabilità dei soci
Creditori personali del socio
L’attività sociale
Disciplina scarna e ampio spazio lasciato all’autonomia negoziale.
Amministrazione della società:
attività di gestione dell’impresa.
Secondo il
modello legale
ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società; l’atto costitutivo può tuttavia prevedere che l’amministrazione sia riservata ad alcuni soci.
Amministrazione
vs
Rappresentanza
Soci amministratori
vs
Soci non amministratori
Il terzo amministratore
Il divieto di concorrenza:
Nella società in nome collettivo (ma non in quella semplice) incombe su tutti i soci l'obbligo di non esercitare "per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società" e di non partecipare "come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. La norma tende a proteggere la società dal danno che le deriverebbe dall'attività concorrenziale diretta o indiretta del socio.
La violazione del divieto espone il socio al risarcimento dei danni nei confronti della società e legittima gli altri soci a deciderne l'esclusione.
Il divieto non ha carattere assoluto → può essere rimosso dagli altri soci ed il consenso si presume se la situazione concorrenziale preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza.
Le modificazioni dell’atto costitutivo:
“ il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente”.
Tale regola può essere derogata, ed è frequente nella pratica la clausola che prevede la modificabilità a maggioranza dell’atto costitutivo.
Metodo collegiale e principio maggioritario
Scioglimento del singolo rapporto sociale:
Morte del socio
Recesso
Esclusione
Liquidazione della quota:
diritto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
Scioglimento della società (art. 2272 c.c.):
La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
Tutte le cause di scioglimento operano automaticamente per il solo fatto che si sono verificate.
La società in stato di liquidazione:
verificatasi una causa si scioglimento la società entra automaticamente in stato di liquidazione. Essa però non si estingue automaticamente, vi sono alcuni effetti preliminari:
I poteri degli amministratori sono per legge limitati al compimento di affari urgenti e i liquidatori che ad essi subentrano non possono intraprendere nuove operazioni.
Sorge il diritto dei soci a che si dia avvio al procedimento di liquidazione attraverso la nomina dei liquidatori, nonché il diritto alla liquidazione della quota una volta estinti i debiti sociali.
I creditori personali dei soci dovranno attendere l'espletamento della liquidazione per potersi rivalere sulla quota del proprio debitore. Non muta invece la posizione dei creditori della società, che dovranno sempre attendere la normale scadenza per essere pagati.
Il procedimento di liquidazione:
L’estinzione della società