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LA COST. E LE CARATT. DELLE SOCIETA' - Coggle Diagram
LA COST. E LE CARATT. DELLE SOCIETA'
IL CONTRATTO DI SOCIETA'
con cui due o più persone si impegnano a conferire beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica
La società nasce da un contratto di società, disciplinato dall’articolo 2247 del Codice Civile
allo scopo di dividerne gli utili.
In questo contratto devono essere indicati:
l’attività economica che si intende svolgere;
la sede della società;
i soci e i loro conferimenti (denaro, beni in natura, crediti o prestazioni d’opera);
le modalità di partecipazione agli utili e alle perdite;
le regole di amministrazione e rappresentanza.
Personalità giuridica e autonomia patrimoniale
Le società possono essere:
con personalità giuridica, come le società di capitali, dove il patrimonio della società è completamente separato da quello dei soci (autonomia patrimoniale perfetta);
senza personalità giuridica, come le società di persone, dove i soci rispondono anche con i propri beni personali per le obbligazioni sociali (autonomia patrimoniale imperfetta).
L’atto costitutivo deve essere redatto per iscritto, e per le società di capitali davanti a un notaio
Per acquisire efficacia giuridica, è necessaria l’iscrizione nel Registro delle imprese.
LE SOCIETA' DI PERSONE
Nelle società di persone (artt. 2251–2312 c.c.), prevale l’elemento personale: la fiducia reciproca tra i soci è essenziale.
I soci partecipano attivamente alla gestione e rispondono personalmente e illimitatamente dei debiti sociali, salvo eccezioni.
Tipi principali:
società semplice s.s.
È la forma più elementare, non commerciale, usata per attività agricole o professionali.
Non può fallire e non è soggetta a procedure concorsuali.
Ogni socio risponde illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali, anche con il proprio patrimonio personale.
Società in nome collettivo (S.n.c.)
È la forma base per l’esercizio di attività commerciali.
Tutti i soci:
partecipano alla gestione;
sono illimitatamente e solidalmente responsabili dei debiti.
Ciò significa che i creditori possono rivolgersi a qualunque socio per l’intero debito, anche se poi il socio potrà rivalersi sugli altri.
Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Presenta due categorie di soci:
accomandatari: gestiscono la società e rispondono illimitatamente dei debiti;
accomandanti: non amministrano, ma partecipano solo agli utili e rischiano solo quanto conferito.
Serve a distinguere chi dirige l’attività da chi investe capitali senza assumersi rischi illimitati.