Art. 2598 c.c.:
compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1° comma: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; (es. segni distintivi, imitazione servile).
2° comma: diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; (es. diffide, pubblicità iperbolica, pubblicità parassitaria e per riferimento, pubblicità comparativa).
3° comma: si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda; (es. pubblicità menzognera, pratiche commerciali scorrette, concorrenza parassitaria, boicottaggio, dumping, storno di dipendenti, sottrazione di segreti commerciali).