Invenzione non brevettata:
L'inventore può astenersi dal brevettare il proprio trovato e sfruttarlo in segreto. Corre però il rischio che altri pervenga al medesimo risultato inventivo, lo brevetti ed acquisti il diritto di esclusiva, dato che è indubbio che fra due inventori prevale chi per primo ha presentato la domanda di brevetto, se non ricorre un diritto di priorità.
Art. 68, 3° comma, c.p.i.: chiunque, inventore o terzo avente causa, ha fatto uso dell'invenzione nella propria azienda, nei dodici mesi anteriori al deposito dell'altrui domanda di brevetto, può continuare a sfruttare l'invenzione stessa nei limiti del preuso. Il preutente può altresì trasferire tale facoltà, ma solo insieme all'azienda.
Tale tutela minima opererà peraltro nel caso di preuso segreto, la cui abusiva violazione configura anche atto di concorrenza sleale (art 99 c.p.i.). Se invece l'inventore o il preutente hanno divulgato l'invenzione, il successivo brevetto difetterà del requisito della novità e quindi potrà essere esperita azione di nullità dello stesso (art. 76 c.p.i.). Dichiarato nullo il brevetto, chiunque potrà liberamente sfruttare l'invenzione.