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Lo statuto dell'imprenditore commerciale - Coggle Diagram
Lo statuto dell'imprenditore commerciale
La pubblicità legale
Funzioni:
Pubblicità notizia
: le informazioni vengono rese accessibili ai terzi interessati.
Conoscibilità legale
: i fatti così resi conoscibili sono opponibili a chiunque.
Registro delle imprese:
è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali.
è
pubblico
.
è istituito in ciascuna
provincia
presso le
camere di commercio
ed è retto da un conservatore nominato dalla giunta.
l'attività dell'ufficio è svolta sotto la
vigilanza di un giudice
delegato dal presidente del tribunale del capoluogo della provincia.
è articolato in una sezione
ordinaria
e un varie sezioni
speciali
.
Sezione ordinaria:
imprenditori individuali commerciali non piccoli.
tutte le società, tranne la società semplice.
consorzi fra imprenditori con attività esterna.
gruppi europei di interesse economico con sede in Italia.
enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.
società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale della loro attività.
reti di imprese dotate di soggettività giuridica.
Sezioni speciali:
sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori
.
sezione speciale delle società tra professionisti
.
sezione speciale dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento
.
sezione speciale delle imprese sociali
.
sezione speciale degli atti di società di capitali in lingua straniera
.
sezione speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati
.
sezione speciale delle piccole e medie imprese innovative
(PMI innovative).
sezione speciale delle informazioni di trasparenza previste dalla disciplina antiriciclaggio
(
sezione
c.d. "
autonoma
" e
sezione speciale
).
Atti da registrare
:
diversi a seconda della struttura soggettiva dell'impresa.
Non è consentita l'iscrizione di atti non previsti dalla legge (c.d.
principio di tipicità delle iscrizioni
)
Procedimento
Sanzioni
Effetti
Iscrizione nella sezione ordinaria:
pubblicità legale
efficacia dichiarativa
efficacia costitutiva
efficacia normativa
Iscrizione nelle sezioni speciali:
certificazione anagrafica
pubblicità notizia
+ Regime transitorio
La pubblicità delle società di capitali e delle cooperative
:
gli atti iscritti sono opponibili solo decorsi 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese.
per alcuni atti è prevista la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
anziché nel registro delle imprese
Le scritture contabili
Nozione
:
documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta.
Art. 2214 c.c.
:
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale
deve
tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
Libri contabili:
libro giornale:
registro cronologico-analitico dove vengono indicate "giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa"
(art. 2216 c.c.)
.
libro degli inventari:
registro periodico-sistematico, deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno. L'inventario ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dell'imprenditore. Deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il
bilancio
e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite
(art. 2217 c.c.)
.
Altre scritture contabili:
libro mastro
: sono registrate sistematicamente le singole operazioni.
libro cassa
: contiene le entrate e le uscite di denaro.
libro magazzino
: registra le entrate e le uscite di merci.
Controllo e sanzioni:
Le scritture contabili e la corrispondenza commerciale devono essere conservate per 10 anni
(art. 2220)
.
L'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge rende le scritture irregolari e quindi giuridicamente irrilevanti.
Le scritture contabili non sono di regola soggette ad alcuna forma di controllo esterno, volto ad accertare la regolarità della tenuta e la verità dei fatti documentati.
L'imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore
(art. 2710 c.c.)
.
È inoltre assoggettato alle sanzioni penali per i reati di bancarotta semplice o fraudolenta in caso di apertura della liquidazione giudiziale
(artt. 322 e 323 CCI)
.
La rilevanza esterna delle scritture contabili
Segreto contabile
Eccezioni
:
bilancio delle società di capitali
imprese soggette a controllo pubblico
società con azioni quotate
Il diritto al segreto contabile cede di fronte alle esigenze conoscitive della pubblica amministrazione, finalizzate ad accertamenti di carattere tributario o alla repressione di reati anche di natura economica.
Efficacia probatoria:
art. 2709 c.c.
: i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.
art. 2710 c.c.
: i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
art. 2711 c.c.
: la comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.
Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.
La rappresentanza commerciale
Ausiliari interni o subordinati
&
Ausiliari esterni o autonomi
Institore
Nozione (art. 2203 c.c.):
È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.
La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.
Obblighi
:
l'institore è tenuto, congiuntamente con l'imprenditore, all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell'impresa o della sede cui è preposto
(art. 2205 c.c.)
.
In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'imprenditore troveranno applicazione anche nei confronti dell'institore le sanzioni penali a carico del debitore
(art. 333 CCI)
.
Generale potere di rappresentanza (art. 2204 c.c.):
L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto (
rappresentanza sostanziale
), salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.
L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto (
rappresentanza processuale
).
Modificazioni e revoca della procura (art. 2207 c.c.):
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
Responsabilità dell'institore (art. 2208 c.c.):
L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Procuratori (art. 2209 c.c.):
coloro che in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.
Commessi:
ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi
Potere di rappresentanza limitato:
"possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati"
(art. 2210 c.c.)
.
Ulteriori regole:
Artt. 2210, 2211 e 2213 c.c.