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cap 4 costituyione - Coggle Diagram
cap 4 costituyione
A. LA COSTITUZIONE
1- Il procedimento
La costituzione della società per azioni si articola in due fasi essenziali:
1-
Stipulazione dell'atto costitutivo per atto pubblico
: La stipulazione dell’atto costitutivo
Due procedimenti alternativi
a) Stipulazione simultanea
L’atto è stipulato immediatamente dai soci fondatori
I soci fondatori sottoscrivono integralmente il capitale sociale iniziale
b) Stipulazione per pubblica sottoscrizione
Si articola in quattro fasi:
Fasi della stipulazione per pubblica sottoscrizione
Programma della costituenda società
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Sottoscrizione delle azioni
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Assemblea dei sottoscrittori
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Stipulazione dell’atto costitutivo
A cura dei partecipanti all’assemblea, anche in rappresentanza degli assenti
promotori:
Responsabilità dei promotori e dei soci coinvolti
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Avviene al termine di un procedimento complesso che consente
la raccolta del capitale tra il pubblico
2-
Iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, con cui la s.p.a.:
acquista la personalità giuridica
viene ad esistenza
La fase dell’omologazione dell’atto costitutivo da parte dell’autorità giudiziaria è stata soppressa nel 2000
Oggi i controlli sono affidati al notaio che redige l’atto
Il controllo giudiziario può essere attivato facoltativamente solo per le modificazioni dell’atto costitutivo
2- Forma dell’atto costitutivo
La società per azioni può essere
costituita
:
per contratto (più soci)
per atto unilaterale (unico socio fondatore)
Deve essere redatto per atto pubblico, a pena di nullità della società: Anche il contratto preliminare di s.p.a. è nullo se non redatto in forma pubblica
Contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo (art. 2328 c.c.)
Generalità dei soci e degli eventuali promotori
Nome, cognome, data e luogo di nascita
Numero delle azioni assegnate a ciascuno
Denominazione e sede della società
Comune sede e sedi secondarie
Sede sociale = luogo dell’organo amministrativo e degli uffici direttivi
La denominazione:
può essere liberamente scelta
deve contenere l’indicazione “società per azioni”
non può essere uguale o simile a quella di altra società concorrente
Oggetto sociale: Tipo di attività economica che la società si propone di svolgere
Capitale sociale:Ammontare del capitale sottoscritto e versato
Azioni
: Numero delle azioni- Eventuale valore nominale- Caratteristiche- Modalità di emissione e circolazione
Conferimenti in natura: Valore attribuito a crediti e beni conferiti, se presenti
Ripartizione degli utili: Norme che regolano la distribuzione
Benefici a promotori o fondatori
Promotori:
Unico beneficio possibile: partecipazione agli utili
Limiti:
max 10% degli utili netti da bilancio
durata max 5 anni (art. 2340)
Soci fondatori:
Possono riservarsi anche altri benefici (art. 2341)
Sistema di amministrazione
Sistema adottato
Numero degli amministratori
Poteri e soggetti con rappresentanza della società
Collegio sindacale: Numero dei componenti
Prime nomine: Primi amministratori, sindaci, e (se previsto) il soggetto per la revisione legale dei conti
Spese di costituzione
Importo globale, anche approssimativo, delle spese poste a carico della società
Esempi: spese notarili e di iscrizione
Durata della società
Può essere a tempo indeterminato
In tal caso, se le azioni non sono quotate, i soci possono recedere:
dopo un periodo massimo di un anno
con un preavviso di almeno 180 giorni
Omissioni e validità dell’atto
L’omissione anche di una
sola indicazione
legittima
il rifiuto del notaio alla stipulazione
Tuttavia,
non tutti i requisiti dell’art. 2328 sono richiesti a pena di nullità della società una volta iscritta nel registro delle imprese
Rapporto tra atto costitutivo e statuto
Due documenti distinti:
Atto costitutivo:
Contiene la manifestazione di volontà di costituire la società
Riporta i dati fondamentali della struttura organizzativa
Statuto:
Contiene le norme legali e convenzionali sul funzionamento della società
Anche se distinti, costituiscono un contratto unitario
Lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo
Deve anch’esso essere redatto per atto pubblico a pena di nullità
I dati richiesti dall’art. 2328 possono essere contenuti nell’uno o nell’altro.
In caso di contrasto: prevalgono le clausole dell’atto costitutivo
3- Le condizioni per la costituzione
condizione
Capitale minimo
Il capitale minimo per la costituzione della s.p.a. è di 50.000 euro
Fanno eccezione le società soggette a leggi speciali (es. società bancarie e finanziarie), che possono richiedere un capitale minimo più elevato
Condizioni richieste per la costituzione (art. 2329 c.c.)
Sottoscrizione integrale del capitale sociale
Rispetto delle norme sui conferimenti:
Deve essere versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro
In caso di costituzione per atto unilaterale, deve essere versato l’intero ammontare
Presenza di autorizzazioni e altre condizioni previste da leggi speciali in relazione all’oggetto della società
Il notaio non può valutare la congruità del capitale rispetto all’oggetto sociale
Obblighi e controlli notarili
Tutte le condizioni devono preesistere alla redazione dell’atto costitutivo
Il notaio che redige l’atto senza accertare il versamento del 25% dei conferimenti in denaro:
Viola la legge notarile
È soggetto a sanzioni disciplinari
Alcune autorizzazioni possono essere rilasciate dopo la stipula dell’atto costitutivo (es. autorizzazione all’esercizio di attività bancaria)
In questi casi, si tratta di condizioni per l’iscrizione nel registro delle imprese
Il termine di 20 giorni entro cui il notaio deve richiedere l’iscrizione decorre dalla consegna del provvedimento di autorizzazione
Se l’iscrizione avviene senza autorizzazione, si producono gli effetti della nullità della s.p.a.
GLI EFFETTI DELLA STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO
Effetti preliminari
La stipulazione dell’atto non è sufficiente alla costituzione della s.p.a.
Tuttavia, produce
effetti immediati:
I contraenti restano vincolati alla volontà di costituire la società
Non possono revocare il consenso validamente espresso, salvo impossibilità dovuta a fatti estranei alla loro volontà
Effetti sul denaro conferito
Le somme depositate a titolo di conferimento restano vincolate fino al completamento del procedimento
Se la società non è iscritta nel registro delle imprese entro 90 giorni:
Dalla stipulazione dell’atto
O dal rilascio delle autorizzazioni prescritte
L’atto perde efficacia: I sottoscrittori hanno diritto alla restituzione delle somme versate
notaio
Obbligo di deposito
Il notaio deve depositare l’atto costitutivo entro 20 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese, allegando:
I documenti che provano l’osservanza delle condizioni richieste per la costituzione
Se il notaio non provvede:
L’obbligo ricade sugli
amministratori
In caso di inerzia di entrambi, si applica una sanzione amministrativa
Qualsiasi socio può procedere al deposito a spese della società
IL CONTROLLO NOTARILE
Contesto storico: controllo giudiziale abrogato
In passato, il deposito dell’atto costitutivo portava alla seconda fase del procedimento →
Giudizio di omologazione del tribunale
Funzione:
Verifica dell’adempimento delle condizioni di legge per la costituzione della società
Controllo di legalità, non solo formale, ma anche sostanziale
Scopo: accertare la conformità alla legge della costituenda società
Abolizione dell’omologazione
Il giudizio di omologazione in sede di costituzione è
stato soppresso nel novembre 2000
Rimane solo come facoltativo, ma esclusivamente per le modifiche dell’atto costitutivo
Il nuovo assetto: controllo affidato al notaio
Esclusività del controllo:
Dopo la soppressione dell’omologazione: Il controllo di legalità è affidato in via esclusiva al notaio che redige l’atto costitutivo
Limiti e responsabilità del notaio
Il notaio non può ricevere atti:
Espressamente proibiti dalla legge
Contrari al buon costume
Contrari all’ordine pubblico
Se chiede l’iscrizione nel registro delle imprese di un atto privo delle condizioni richieste dalla legge, è soggetto a sanzioni amministrative
Ampiezza del controllo notarile
Obblighi del notaio:Sul notaio grava l’obbligo di verificare:
L’adempimento delle condizioni di legge per la costituzione della società
Contenuto del controllo
Il controllo ha contenuto e ampiezza analoghi a quelli del vecchio controllo del tribunale
Si tratta, quindi, di un controllo di legalità
Conseguenze_Il notaio deve rifiutare l’iscrizione se:
Atto costitutivo e statuto contengono clausole:
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Differenze con il controllo giudiziario
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4- L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Procedura
Se il
notaio
ritiene sussistenti le condizioni di legge:
Redige l’atto costitutivo
Contestualmente al deposito dell’atto e degli allegati,
Richiede l’iscrizione della società nel registro delle imprese
L’ufficio del registro deve:
Verificare la regolarità formale della documentazione
L’
iscrizione
: Completa la fattispecie costitutiva
Fa sì che la società:
Acquisti personalità giuridica
Venga ad esistenza
LE OPERAZIONI COMPIUTE PRIMA DELL’ISCRIZIONE
Premessa: Possono essere compiute operazioni in nome della costituenda società
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Regime di responsabilità (art. 2331 c.c.) Responsabili illimitatamente e solidalmente verso i terzi:
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Divieti: Prima dell’iscrizione è vietata l’emissione delle azioni
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MANCATO COMPIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE
Rifiuto dell’iscrizione
Se l’iscrizione è rifiutata:
I promotori non hanno rivalsa sui sottoscrittori per le spese sostenute
Eccezione:
Se hanno agito su specifico incarico dei sottoscrittori
Gli amministratori designati possono rivalersi per spese strettamente necessarie
Prosecuzione dell’attività nonostante la mancata iscrizione
Se l’attività d’impresa è iniziata e proseguita nonostante l’interruzione del procedimento:
In passato era controverso se la responsabilità fosse solo dei soggetti agenti o anche della “società”
Ci si chiedeva se potesse esistere una s.p.a.:
Prima dell’iscrizione
Come società irregolare o s.p.a. in formazione
SOLUZIONE NORMATIVA: ART. 2331, COMMA 3
Chiarimento legislativo: L’art. 2331, comma 3, chiarisce:
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5- LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
Vizi del procedimento e dell’atto costitutivo
Il procedimento di costituzione della s.p.a. e l’atto costitutivo possono presentare vizi e anomalie
Prima
dell’iscrizione nel registro delle imprese:
Esiste solo un contratto di società
È un atto di autonomia privata,
con effetti solo tra le parti
Può essere dichiarato nullo o annullato secondo le regole generali dei contratti
Salva l’applicazione di norme specifiche per i contratti associativi
Dopo l’iscrizione
Esiste una società vera e propria, anche se invalidamente riconosciuta
Esiste quindi un’organizzazione di persone e mezzi, abilitata a operare con i terzi
Il diritto non può ignorare la violazione della legalità, ma:
La disciplina dell’invalidità contrattuale non è più congrua
A questo punto, la sanzione deve colpire la società-organizzazione
La nullità dopo l’iscrizione (art. 2332 c.c.)
Cause tassative di nullità
La s.p.a. iscritta può essere dichiarata nulla solo nei seguenti 3 casi:
Mancata stipulazione dell’atto costitutivo in forma di atto pubblico
Illiceità dell’oggetto sociale
Mancanza nell’atto costitutivo di:
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Cause escluse
Non
costituiscono più causa di nullità della società:
Mancanza dell’atto costitutivo
Incapacità
di tutti i fondatori
Mancanza della
pluralità
dei fondatori
Mancato versamento iniziale dei conferimenti in denaro
Effetti della nullità
Effetto non retroattivo
A differenza della nullità di un contratto (che ha effetto retroattivo), la nullità della s.p.a.:
Non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti dopo l’iscrizione
Opera solo per il futuro
Funziona come causa di scioglimento della società
Procedura
La società non viene annullata, ma
sciolta
I liquidatori sono nominati dal tribunale, con
la sentenza che dichiara la nullità
Il dispositivo della sentenza deve essere iscritto nel registro delle imprese
Segue il normale procedimento di liquidazione
La nullità non incide sull’autonomia patrimoniale della società
Sanabilità della nullità
Nullità sanabile
A differenza della nullità di un contratto (che è insanabile), la nullità della s.p.a. può essere sanata se:
La causa di nullità è eliminata
Dell’eliminazione è data pubblicità nel registro delle imprese
Tutto ciò avviene prima della sentenza che dichiara la nullità
Esempio:
L’illiceità dell’oggetto sociale può essere sanata con modifica dell’atto costitutivo
La modifica va deliberata a maggioranza dall’assemblea straordinaria
Caratteri residui della disciplina generale della nullità
Rimangono solo alcuni principi:
L’azione di nullità è
imprescrittibile
La nullità può essere:
Fatta valere da
chiunque
vi abbia interesse
Rilevata d’ufficio dal giudice
Nullità o annullamento della partecipazione individuale
Validità delle partecipazioni
La singola partecipazione può essere: Dichiarata nulla, Oppure annullata secondo il diritto comune
Tuttavia:
Anche se
essenziale
,
non determina la nullità della società
Al massimo, può portare allo scioglimento per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale
Effetti
Nessun effetto retroattivo
Il socio ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione
L’invalidità opera come causa di recesso ex lege