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tr di cose (resp. V) pt. 6 - Coggle Diagram
tr di cose (resp. V) pt. 6
t. marittimo
deriva dal XIX sec, quando le compagnie marittime di navigazione inserivano nelle polizze di carico, delle clausole esonerative di responsabilità in relazione ad accadimenti tipici della navigazione marittima.
convenzione di Bruxelles del 1924 e le Regole dell'Aja, queste clausole sono state razionalizzate a livello internazionale uniforme, introducendo delle limitazioni attraverso l'identificazione dei fattori esonerativi e qualificando questo regime come inderogabile
Queste regole si applicano:
al trasporto di cose determinate (trasporto di linea) quando è stata emessa una polizza di carico.
ai charterparty (trasporto di carico) se è pattuita la clausola di paramount.
Nel trasporto marittimo internazionale,
il vettore non risponde se il danno deriva da uno dei pericoli eccettuati tassativamente indicati:
sono:
atti o colpe del comandante/marinai/piloti o preposti del vettore nella navigazione o nell’amministrazione della nave (c.d. colpa nautica);
incendio non provato da fatto o colpa del vettore;
pericoli di mare;
act of god (forza maggiore);
fatti di guerra;
fatto di nemici pubblici;
provvedimenti di pubblica autorità o sequestro giudiziario;
restrizione dipendente da quarantena;
atto o omissione del caricatore o proprietario delle merci;
scioperi/serrate/arresti o impedimenti frapposti al lavoro per qualsiasi causa, in modo parziale o totale;
rivolte o sommosse civili;
salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o beni in mare;
calo o perdita di volume derivante da vizio occulto;
insufficienza imballaggio;
insufficienza o imperfezione di marche;
altri vizi occulti non individuabili con diligenza ragionevole.
Il vettore NON risponde se il danno deriva da un fattore, diverso da quelli sopraccitati, quando non è ravvisabile colpa dello stesso o dei suoi dipendenti o preposti → pericoli eccettuati atipici
Nel caso di innavigabilità della nave il vettore NON risponde se prova di aver usato diligenza nell’aver messo la nave in stato di navigabilità.
Il trasporto marittimo nazionale
ha accolto questo sistema nell'art 422 cod.nav: nel caso di pericoli eccettuati atipici, il vettore NON risponde del danno se prova che lo stesso non deriva nemmeno parzialmente da colpa propria o da colpa commerciale dei propri dipendenti e preposti
→ quindi il sistema previsto a livello internazionale è stato accolto, ma con una differenza
l'ordinamento italiano ha previsto i pericoli eccettuati atipici, non come fattori di esclusione da responsabilità, bensì come meri fattori di inversione dell’onere probatorio:
il vettore si presume non responsabile, salvo che l'interessato al carico dimostri la sussistenza della colpa del medesimo o della colpa commerciale dei suoi dipendenti o preposti.
pericoli eccettuati ex art 422 comma 2 cod.nav, sono:
il vizio occulto;
l'innavigabilità della nave non derivante da inadempimento degli obblighi cui all'art 421 cod.nav;
la colpa nautica dei dipendenti e preposti del vettore;
la fortuna o i pericoli di mari;
l'incendio non determinato da colpa del vettore;
pirateria, fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili;
cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi;
atti o omissione del caricatore o dei suoi dipendenti e preposti.
pericoli eccettuati
nel sistema della convenzione di Bruxelles, costituiscono fattori di esclusione della colpa del vettore
nel sistema del codice della navigazione, sono presunzioni di fortuito, al pari di quelle consentite all'autonomia contrattuale delle parti nel regime del trasporto terrestre (art 1694 CC).
ONERE PROBATORIO (regole di Rotterdam)
l'interessato
al carico deve provare l'esistenza del contratto di trasporto e del danno;
il vettore
deve provare la causa del danno:
se la causa del danno è un pericolo eccettuato tipico, allora il vettore è liberato da responsabilità;
se la causa del danno NON è un pericolo eccettuato tipico, il vettore deve provare l'assenza di colpa.
Secondo la Convenzione di Amburgo del 1978, non in vigore per l'Italia, il vettore è responsabile dei danni alle cose trasportate, salva la prova dell'adozione da parte sua e dei suoi dipendenti i proposti, di tutte le misure che potevano ragionevolmente evitare il fatto dannoso e le sue conseguenze.