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Nel trasporto di cose (res. V x sin) pt. 5 - Coggle Diagram
Nel trasporto di cose (res. V x sin) pt. 5
in via generale dal codice civile, stabilendo che i
l vettore risponde ai danni causati alle cose trasportate dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna
, salvo provi la derivazione del danno da caso fortuito, natura o vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o a causa del mittente o del destinatario.
trasporto stradale
nel trasp. nazionale:
l ' art 1693 CC: il vettore risponde ai danni causati alle cose trasportate dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna, salvo provi la derivazione del danno da caso fortuito, natura o vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o a causa del mittente o del destinatario.
il
vettore
individuazione positiva del fattore produttivo del danno:
se si tratta di uno di quelli tassativamente indicati nell’art 1693 CC allora è liberato, poiché tali fattori escludono la sua colpa o fattori casuali. Viceversa, se si tratta di fattori diversi, il vettore è responsabile poiché non gli è possibile dimostrare l'ordinaria diligenza prestate nel servizio (prova generica).
Le parti possono stabilire presunzioni di fortuito (art 1694 CC) → in tali casi opera l'inversione dell'onere della prova: la dimostrazione della derivazione del danno causale da uno di tali fattori, esonera il vettore da responsabilità, salvo che l'interessato al carico dimostri positivamente la colpa del medesimo o dei suoi ausiliari nella produzione del danno.
t. internazionale
retto dalla Convenzione di Ginevra (CMR), è caratterizzato da un duplice regime di responsabilità:
-
regime ordinario
segue i principi generali per i quali il vettore deve provare la causa specifica del danno;
-
regime relativo a particolari tipologie
di trasporto o modalità per il quale la prova della causa del danno può essere riferita a livello di mera probabilità.
In linea generale, il vettore presuntivamente responsabile, è liberato da responsabilità se prova che l’evento è derivato da:
colpa dell’avente diritto;
vizio proprio della merce;
circostanze in cui il vettore non poteva evitare il danno.
in particolari tipi di tr. il vettore è esonerato da resp. se il danno deriva da uno dei rischi particolari prev. dalla convenzione di Ginevra
(impiego di veicoli aperti senza tendone, mancanza o difettodegli imballaggi, merci soggette per natura a cali di peso o avarie, trattamento-caricazione-stivaggio- scaricazione della merce a cura del mittente/destinatario o persone che agiscono per essi)
trattandosi di eventi che rappresentano una normale causa di danno, senza colpa del vettore, egli basta che provi la probabile derivazione del danno dagli stessi; mentre il danneggiato dovrà provare che il danno non deriva in tutto o in parte da essi → è una presunzione semplice.
onere probatorio
l'interessato al carico deve provare l'esistenza del contratto e del danno;
il vettore per liberarsi da responsabilità deve provare la causa del danno:
se la causa del danno è uno dei fattori esonerativi previsti dalla legge allora il vettore è definitivamente liberato;
se la causa del danno risiede in un accadimento cui le parti avevano attribuito efficacia esonerativa (art 1694 CC), il vettore è liberato, salva la prova contraria spettante all'interessato al carico;
se il danno deriva da un fattore diverso da quelli appena menzionati, allora il vettore è responsabile non essendogli consentita la dimostrazione dell'ordinaria diligenza nell'apprestamento delle condizioni di servizio (prova generica);
nel trasporto internazionale, il vettore non deve provare la causa del danno, ma è sufficiente che dimostri la probabile derivazione del danno da uno dei rischi previsti tassativamente, salvo prova contraria del danneggiato.
t. ferroviario
Sia il trasporto nazionale che internazionale sono caratterizzati da un duplice regime di responsabilità:
regime ordinario, di responsabilità soggettiva per colpa presunta con onere a carico del vettore di provare la derivazione del danno da uno dei fattori che ne impegnano la responsabilità;
regime legato a particolari tipi o modalità di trasporto, quando la derivazione del danno proviene da un rischio che non coinvolge la colpa del vettore, salvo prova contraria dell’interessato.
Nel trasporto nazionale, il vettore risponde ai danni causati alle cose trasportate
dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna, salvo provi la derivazione del danno da caso fortuito, natura o vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o a causa del mittente o del destinatario
NON risponde del danno quando si è verificato in dipendenza di uno dei rischi particolari attinenti alla specialità del carico o alle modalità esecutive del trasporto → In tali casi è salva la possibilità per il danneggiato di provare che il danno non deriva da questi fattori particolari.
Il trasporto marittimo nazionale
ha accolto questo sistema nell'art 422 cod.nav: nel caso di pericoli eccettuati atipici, il vettore NON risponde del danno se prova che lo stesso non deriva nemmeno parzialmente da colpa propria o da colpa commerciale dei propri dipendenti e preposti
→ quindi il sistema previsto a livello internazionale è stato accolto, ma con una differenza
l'ordinamento italiano ha previsto i pericoli eccettuati atipici, non come fattori di esclusione da responsabilità, bensì come meri fattori di inversione dell’onere probatorio:
il vettore si presume non responsabile, salvo che l'interessato al carico dimostri la sussistenza della colpa del medesimo o della colpa commerciale dei suoi dipendenti o preposti.
pericoli eccettuati ex art 422 comma 2 cod.nav, sono:
il vizio occulto;
l'innavigabilità della nave non derivante da inadempimento degli obblighi cui all'art 421 cod.nav;
la colpa nautica dei dipendenti e preposti del vettore;
la fortuna o i pericoli di mari;
l'incendio non determinato da colpa del vettore;
cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi;
pirateria, fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili;
atti o omissione del caricatore o dei suoi dipendenti e preposti.
pericoli eccettuati
nel sistema della convenzione di Bruxelles, costituiscono fattori di esclusione della colpa del vettore
nel sistema del codice della navigazione, sono presunzioni di fortuito, al pari di quelle consentite all'autonomia contrattuale delle parti nel regime del trasporto terrestre (art 1694 CC).