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voyage charter pt.2 - Coggle Diagram
voyage charter pt.2
OBBLIGHI DELLE PARTI
ARMATORE\OWNER\VETTORE
trasportare le merci nel luogo convenuto. Egli deve mettere a disposizione dell’utilizzatore la nave nel tempo e nel luogo convenuti in stato di navigabilità.
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Il nolo è comprensivo delle spese e quindi dei costi fissi e dei costi variabili. Ne deriva che l'eccessiva durata del viaggio o i costi non previsti sono a carico dell’owner.
CHARTERER
pagare il nolo. Il nolo può essere: 1. determinato a viaggio in maniera fissa, indipendentemente dal tempo impiegato e dall’entità dei costi variabili. 2. stabilito in una somma forfettaria predeterminata in relazione alla portata della nave oppure in una somma determinabile in relazione alla quantità di carico trasportata
COSTI A SUO CARICO
Clausola f.i.o
le clausole presenti nei formulari di voyage charter possono prevedere onere in capo al charterer il pagamento dei costi variabili: , i costi della caricazione e della scaricazione tramite la clausola free in and out (f.i.o.) sono a carico del charterer.
poiché il vettore inizia e termina la prestazione dopo il compimento della caricazione e prima dell’inizio della scaricazione. ritenersi nulla quando al rapporto è applicabile la convenzione di Bruxelles
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Le stallie
riguarda l’eccedenza dei tempi di caricazione o scaricazione della nave rispetto a quelli pattuiti che determina per il charterer l’obbligo di corrispondere una somma di denaro in relazione a ciascun gg di ritardo.
Al charterer è accordato un tempo per le operazioni, che decorre da quando la nave è pronta per caricare e il comandante dà il relativo avviso: generalmente computato in gg lavorativi e il suo decorso è sospeso durante i giorni in cui le operazioni sono impedite per cause non imputabili al caricatore o al destinatario.
terminato il termine di stallia senza che le operazioni siano state completate, inizia a decorre il termine di controstallia, in relazione al quale è dovuto un importo per ciascun giorno di ritardo.
compenso di controstallia è stabilito nel contratto in relazione alla capacità di trasporto della nave e deve essere corrisposto giorno per giorno (art 448 cod.nav). Il termine di controstallia a differenza di quello di stallia, si determina in modo continuativo, a giorni correnti.
Decorso anche il termine di controstallia, il vettore non è più obbligato ad attendere il compimento delle operazioni di carico:
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∙ REVERSIBILITA’ DI STALLIA: se il charterer non usa l’intero termine di stallia per la caricazione può usufruire dei gg non utilizzati al fine di un prolungamento del termine di stallia di scaricazione;
RISCATTO DI STALLIA o c.d. Premio di acceleramento: la mancata fruizione dell’intero termine di stallia di caricazione o scaricazione (o entrambi) determina un vantaggio per l’owner e comporta per il charterer un abbuono sul nolo.