a) all’informazione della situazione e dell’orario di partenza e di arrivo previsti; b) all’assistenza, consistente in spuntini, pasti e bevande, e se occorre alla sistemazione in albergo;
c) al trasporto alternativo verso la destinazione finale o, a sua scelta, al rimborso del biglietto;
d) alla compensazione economica, pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno una, due, tre o quattro ore a seconda della durata del servizio, e del 50% se il ritardo supera il doppio del tempo appena indicato.
Il diritto all’assistenza e alla compensazione economica non spettano se il passeggero è informato della cancellazione e del ritardo prima dell’acquisto del biglietto o se essi sono da lui causati.
Il diritto alla compensazione economica non spetta se il vettore prova che la cancellazione o il ritardo sono provocati da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o da condizioni straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio.