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CAPITOLO 20: TRASFORMAZIONE. FUSIONE E SCISSIONE - Coggle Diagram
CAPITOLO 20: TRASFORMAZIONE. FUSIONE E SCISSIONE
A. LA TRASFORMAZIONE
. Nozione e limiti
La trasformazione consiste nel cambiamento del tipo di società o nel passaggio da una società di capitali ad altro tipo di società, ente giuridico o comunione d’azienda, e viceversa.
Caratteristica essenziale dell’istituto è la regola della continuità dei rapporti giuridici, per cui diritti e obblighi anteriori restano invariati.
La riforma del 2003 ha modificato in profondità l’ambito e la disciplina della trasformazione:
Nel codice del 1942 era un istituto tipicamente societario.
L’attuale disciplina ha rimosso molti limiti previgenti e distingue tra trasformazione omogenea ed eterogenea.
Trasformazione omogenea
Riguarda il passaggio da un tipo all’altro nell’ambito delle società lucrative.
È trattata come una modifica dell’atto costitutivo soggetta a specifica disciplina.
Non comporta l’estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova: la società continua a esistere con una veste giuridica rinnovata, mantenendo diritti e obblighi anteriori.
Limiti
È espressamente vietata la trasformazione di una società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa, anche se deliberata all’unanimità.
Con la riforma del 2003:
È stata consentita la trasformazione delle altre società cooperative in società lucrative o consorzi.
È stata consentita la trasformazione di società di capitali (ma non di persone) in società cooperative — questa rientra nella trasformazione eterogenea.
Trasformazione eterogenea
Si ha quando si passa da una società di capitali a un ente non societario o a una comunione d’azienda, e viceversa.
L’attuale disciplina consente:
Da società di capitali a:
consorzi
società consortili
società cooperative
comunioni di azienda
associazioni non riconosciute
fondazioni
E il passaggio inverso.
Caratteri particolari
Norme eccezionali permettono il passaggio a un tipo di società o ente con scopo istituzionalmente incompatibile con quello originario.
La legge individua solo alcune trasformazioni eterogenee ammesse, con eccezione per le società con scopo consortile, che possono utilizzare tutti i tipi di società (tranne la s.s.).
Ipotesi escluse dalla trasformazione: Il passaggio da impresa individuale a società di capitali unipersonale comporta la costituzione ex novo della società e non è considerato trasformazione.
Trasformazione in procedura concorsuale
La trasformazione può avvenire anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non sia incompatibile con le finalità e lo stato della procedura stessa.
La trasformazione omogenea: procedimento e disciplina
Deliberazione della trasformazione
La trasformazione omogenea deve essere deliberata secondo le modalità previste per le modificazioni dell’atto costitutivo, rispettando le maggioranze richieste dalla legge.
Società di persone → società di capitali: non è più richiesto il consenso unanime di tutti i soci; basta la maggioranza determinata in base alla partecipazione agli utili. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso.
Società di persone → altra società di persone: necessaria l’unanimità.
Società di capitali: occorre una delibera dell’assemblea straordinaria.
Nelle s.p.a. non quotate: maggioranze rafforzate previste dalla legge.
Nelle società quotate: non si applicano tali maggioranze, ma serve comunque il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
In entrambi i casi, i soci che non hanno concorso alla decisione hanno diritto di recesso.
Contenuto e forma della delibera
La delibera di trasformazione definisce le basi organizzative della nuova forma societaria e deve:
Rispondere ai requisiti di forma e contenuto dell’atto costitutivo del tipo prescelto.
Rispettare le regole previste per la costituzione della società risultante dalla trasformazione.
Casi specifici
Trasformazione di società di capitali: gli amministratori devono predisporre una relazione che motivi la scelta della trasformazione.
Trasformazione di società di persone in società di capitali: la delibera deve risultare da atto pubblico.
Il patrimonio sociale deve essere sottoposto a stima secondo le norme sui conferimenti in natura (s.p.a. o s.r.l.).
Il capitale sociale post-trasformazione deve essere:
non superiore al patrimonio netto risultante dalla stima;
non inferiore al minimo legale.
Effetti e pubblicità
La delibera di trasformazione in società di capitali è soggetta a controllo di legittimità da parte del notaio che redige il verbale.
È necessaria l’iscrizione nel registro delle imprese, dalla quale la trasformazione produce effetti.
Ogni socio ha diritto ad azioni o quote proporzionali alla propria partecipazione.
Regole particolari disciplinano l’assegnazione delle quote ai soci d’opera.
Trasformazione di cooperative in società lucrative
Per le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, è ammessa la trasformazione in società lucrative.
Maggioranze richieste:
Almeno la metà dei soci della cooperativa;
Se i soci sono meno di 50: consenso di almeno i due terzi;
Se i soci superano i 10.000: possibile prevedere nello statuto l’approvazione con due terzi dei votanti, purché all’assemblea partecipi almeno il 20% dei soci.
Obbligo di devoluzione: il valore effettivo del patrimonio alla data della trasformazione deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti:
capitale versato e rivalutato;
dividendi non distribuiti;
eventuali importi necessari a rispettare l’ammontare minimo di legge.
Gli amministratori devono predisporre una relazione giurata di stima del patrimonio.
Invalidità della trasformazione
È disciplinata come per l’invalidità della fusione.
Non può essere pronunciata dopo la pubblicazione.
Rimane salvo il diritto al risarcimento per soci o terzi danneggiati.
Responsabilità dei soci
La trasformazione può modificare il regime di responsabilità:
Se i soci assumono responsabilità illimitata:
È richiesto il loro consenso.
La responsabilità si estende anche alle obbligazioni anteriori alla trasformazione.
Se viene meno la responsabilità illimitata: i soci restano comunque responsabili per le obbligazioni anteriori fino all’iscrizione della trasformazione.
Disciplina agevolativa per la liberazione dei soci
Il consenso dei creditori alla trasformazione equivale a consenso alla liberazione di tutti i soci illimitatamente responsabili.
Il consenso si presume se:
ai creditori è stata comunicata con raccomandata la delibera di trasformazione;
entro 60 giorni dal ricevimento non hanno espresso dissenso.
Il dissenso dei creditori non blocca la trasformazione.
Effetti sul fallimento
La responsabilità per debiti anteriori può comportare l’assoggettamento al fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
Il fallimento può essere esteso ai soci solo se dichiarato entro un anno dalla trasformazione.
La trasformazione eterogenea
Nozione e ambito di applicazione
L’attuale disciplina regola la trasformazione eterogenea da parte di una società di capitali o che dà vita a una società di capitali.
Non è disciplinata la trasformazione eterogenea di società di persone o in società di persone.
Società di capitali che si trasformano in altri enti
Una società di capitali può trasformarsi in:
consorzi
società consortili
società cooperative
comunione di azienda
associazioni non riconosciute
fondazioni
Eccezione: non è possibile la trasformazione in associazione non riconosciuta.
Regole applicabili
Si applica la disciplina della trasformazione omogenea delle società di capitali.
È richiesto:
il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto;
il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
Effetti particolari di alcune trasformazioni
In fondazione: la delibera produce gli effetti tipici dell’atto di fondazione.
In comunione di azienda: il patrimonio appartenuto alla società viene imputato direttamente ai soci, che diventano comproprietari e responsabili illimitati.
Da altri enti a società di capitali
La disciplina della trasformazione eterogenea in società di capitali si applica a:
consorzi
società consortili
comunioni di aziende
associazioni riconosciute
fondazioni
Esclusioni: non si applica a associazioni non riconosciute e cooperative.
Maggioranze richieste per la delibera
Consorzi: maggioranza assoluta dei consorziati.
Comunioni di azienda: unanimità di tutti i partecipanti.
Società consortili e associazioni riconosciute: maggioranze richieste per lo scioglimento anticipato.
Fondazioni: trasformazione disposta dall’autorità governativa su proposta dell’organo competente.
Limiti e condizioni particolari
Restano limiti per le associazioni e le fondazioni che:
hanno ricevuto contributi da terzi;
hanno beneficiato di agevolazioni fiscali.
La trasformazione in società può essere esclusa dall’atto costitutivo dell’ente.
L’atto di trasformazione deve:
risultare da atto pubblico;
contenere l’enunciazione di uno scopo lucrativo.
Assegnazione di quote o azioni
Regola generale: proporzione alla partecipazione detenuta.
Associazioni di capitale: quote divise in parti uguali.
Fondazioni: quote assegnate secondo le modalità stabilite dall’autorità governativa.
Pubblicità e opponibilità ai creditori
L’atto di trasformazione è soggetto alla pubblicità prevista:
per la cessazione dell’ente che si trasforma;
per la costituzione dell’ente o della società risultante.
Gli effetti della trasformazione decorrono dopo 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario richiesto.
Entro tale termine, i creditori dell’ente possono proporre opposizione.
B. LA FUSIONE
Nozione
La fusione è l’unificazione di due o più società in una sola entità.
Può essere realizzata in due modalità:
Fusione in senso stretto: costituzione di una nuova società che prende il posto di tutte quelle che si fondono.
Fusione per incorporazione: una società preesistente assorbe una o più altre società. Questa è la forma più diffusa.
Tipologie
Fusione omogenea: tra società dello stesso tipo.
Fusione eterogenea: tra società di tipo diverso.
In questo caso, la fusione comporta anche la trasformazione di una o più delle società partecipanti.
Si applicano gli stessi limiti previsti per la trasformazione.
Partecipazione alla fusione
Non ammessa per società in stato di liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo.
Eccezione: possibile se partecipano solo società con capitale non rappresentato da azioni.
Con la riforma del 2003, è stato eliminato il divieto per le società sottoposte a procedura concorsuale.
Funzione e finalità
La fusione è uno strumento di concentrazione delle imprese societarie che:
aumenta la dimensione dell’impresa;
accresce la competitività sul mercato;
è agevolata sotto diversi profili dalla legislazione tributaria.
Effetti giuridici ed economici
La fusione produce una concentrazione giuridica ed economica:
Unifica i patrimoni delle singole società;
Fa confluire i soci in un’unica struttura organizzativa;
L’attività delle società preesistenti continua nella nuova o nella società incorporante;
Le società preesistenti si estinguono.
La società incorporante o risultante dalla fusione:
Assume diritti e obblighi delle società partecipanti;
Prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Inquadramento giuridico
La fusione è un fenomeno di successione:
L’estinzione delle società partecipanti è effetto, e non causa, del subingresso della società risultante nei rapporti giuridici.
È quindi inquadrata tra le vicende modificative dell’atto costitutivo delle società partecipanti.
Tuttavia, va riconosciuto anche il suo effetto successorio ed estintivo.
Il procedimento di fusione
Il procedimento di fusione si articola in tre fasi principali:
1- Progetto di fusione
Gli amministratori di ciascuna società partecipante devono redigere un progetto di fusione contenente le condizioni e le modalità dell’operazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Il progetto deve avere identico contenuto per tutte le società coinvolte.
Contenuto obbligatorio del progetto
Tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle società partecipanti.
Atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante.
Rapporto di cambio delle azioni o quote.
Modalità di assegnazione delle azioni o quote.
Data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili.
Data dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio della società risultante o incorporante.
Trattamento riservato a particolari categorie di azioni e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.
Vantaggi particolari proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti.
Pubblicità e termini
Il progetto di fusione deve essere iscritto nel registro delle imprese del luogo in cui hanno sede le società partecipanti.
Tra la pubblicazione e la data fissata per la delibera di fusione devono intercorrere almeno 30 giorni.
Documentazione informativa complementare
Oltre al progetto di fusione, la legge prescrive la redazione di tre ulteriori documenti:
1- Situazione patrimoniale
Redatta dagli amministratori di ciascuna società, osservando le norme sul bilancio di esercizio.
Costituisce un bilancio infra-annuale (o bilancio di fusione).
Funzione principale: fornire ai creditori informazioni aggiornate per un esercizio consapevole del diritto di opposizione.
2- Relazione degli amministratori
Illustra e giustifica il progetto di fusione.
Spiega in particolare il rapporto di cambio, consentendo ai soci di verificare i metodi di valutazione utilizzati.
3-Relazione degli esperti
Redatta da uno o più revisori legali per ciascuna società partecipante.
Contiene una valutazione sulla congruità del rapporto di cambio e un parere sull’adeguatezza dei metodi utilizzati dagli amministratori.
Nomina degli esperti:
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In caso di fusione di società di persone con società di capitali, lo stesso esperto redige la relazione di stima del patrimonio della società di persone prevista dalla disciplina della trasformazione.
Rinuncia ai documenti
La legge consente di rinunciare alla redazione di questi documenti se vi è rinuncia unanime da parte di:
tutti i soci;
tutti i possessori di strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto.
Deposito della documentazione
Devono restare depositati in copia presso le sedi di ciascuna società partecipante:
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Il deposito deve durare per 30 giorni prima dell’assemblea e fino alla deliberazione della fusione.
Le fusioni semplificate
Fusione di società interamente posseduta
Quando una società incorpora un’altra di cui possiede (anche indirettamente) tutte le quote o azioni:
La legge vieta all’incorporante di assegnare a sé stessa azioni o quote in sostituzione di quelle possedute dall’incorporata.
La fusione avviene senza emissione di nuove quote o azioni.
Possono essere omesse:
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Non sono necessarie le relazioni degli amministratori e degli esperti.
L’atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione sia decisa con deliberazione ad atto pubblico degli organi amministrativi, a condizione che non si oppongano soci dell’incorporante titolari di almeno il 5% del capitale.
Fusione con possesso almeno del 90%
Se l’incorporante possiede almeno il 90% del capitale della società incorporata:
È possibile omettere la documentazione informativa se agli altri soci dell’incorporata è riconosciuto il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dall’incorporante.
Il corrispettivo deve essere determinato secondo i criteri previsti per il recesso.
Lo statuto dell’incorporante può prevedere che la fusione sia approvata dall’organo amministrativo.
Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
Nozione e tecnica
Questa tipologia si realizza nell’ambito del leveraged buy-out (LBO), tecnica di acquisizione del controllo di una società.
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Aspetti patrimoniali e garanzie
Il rimborso del prestito è sostanzialmente garantito dal patrimonio della società bersaglio.
Il finanziatore tiene conto del valore di tale patrimonio nella concessione del prestito.
Non si configura una garanzia tecnica prestata dalla società bersaglio per l’acquisto delle proprie azioni:
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Disciplina applicabile
Nel caso di fusione in cui una delle società abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra e, a seguito della fusione, il patrimonio di quest’ultima diventi garanzia generica o fonte di rimborso di tali debiti:
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Limiti procedurali
Non si applicano le semplificazioni previste per:
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2- Delibera di fusione
Approvazione del progetto
La fusione è decisa da ciascuna società partecipante mediante
approvazione del relativo progetto.
È possibile apportare al progetto modifiche
che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.
Tali modifiche devono essere
approvate
da tutte le società partecipanti.
2. Norme di approvazione:
Si applicano le regole previste per le modificazioni dell’atto costitutivo.
Società di persone
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Società di capitali
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Diritto di recesso
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Iscrizione e controllo di legalità
Le delibere di fusione di ciascuna società devono essere
iscritte nel registro delle imprese
.
Se la società risultante è u
na società di capitali,
è richiesto il controllo di legalità da parte del
notaio
verbalizzante.
La tutela dei creditori sociali
Termine di sospensione
La fusione può attuarsi solo dopo 60 giorni dall’iscrizione dell’ultima delibera nel registro delle imprese.
Entro tale termine, ogni creditore anteriore alla pubblicazione del progetto può proporre opposizione.
Casi in cui il termine non è richiesto
Consenso di tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del progetto.
Relazione degli esperti redatta da un’unica società di revisione.
Effetti dell’opposizione
L’opposizione
sospende l’attuazione della fusione
fino alla decisione del tribunale.
Il tribunale può comunque autorizzare la fusione se la società presta idonea garanzia a favore dei soli creditori opponenti.
Obbligazionisti
La legittimazione individuale degli obbligazionisti a opporsi viene meno se la fusione è approvata dall’assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili è consentita:
la conversione anticipata;
il riconoscimento di diritti equivalenti nella società risultante, per chi non converte.
Sanzioni e responsabilità
L’atto di fusione stipulato in violazione di questa disciplina è
valido
ma
improduttivo di effetti erga omnes.
Sono previste sanzioni penali per gli amministratori responsabili.
Responsabilità dei soci illimitatamente responsabili
Se partecipano società con soci a responsabilità illimitata e la risultante è una società di capitali:
resta ferma l
a responsabilità personale dei
soci delle prime per le obbligazioni anteriori alla fusione;
liberazione possibile solo con consenso dei creditori.
3- Atto di fusione
Stipulazione e forma
Il procedimento di fusione si conclude con l
a stipulazione dell’atto di fusione (art. 2504 c.c.)
da parte dei legali rappresentanti delle società interessate, che così danno attuazione alle delibere assembleari.
L’atto di fusione, che funge da atto costitutivo della nuova società, deve essere sempre redatto per atto pubblico, anche se la società incorporante o la società risultante è una società di persone.
Iscrizione nel registro delle imprese ed effetti
L’atto di fusione deve essere iscritto
nel registro delle imprese:
del luogo in cui hanno sede tutte le società partecipanti;
del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione.
L’ultima iscrizione ha efficacia costitutiva degli effetti della fusione.
Effetti principali:
Unificazione soggettiva e patrimoniale delle società partecipanti;
La società risultante assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, che si estinguono;
I soci delle società estinte ricevono, in base al rapporto di cambio, azioni o quote della società risultante.
Decorrenza degli effetti
Fusione per incorporazione:
è possibile stabilire, per tutti gli effetti, una data di decorrenza successiva a quella dell’ultima iscrizione, se previsto nel progetto di fusione.
Effetti a rilievo reale: non è consentita retrodatazione.
Sono ammesse:
Retrodatazione contabile
→ imputazione al bilancio della società risultante delle operazioni effettuate dalle società partecipanti prima della fusione;
Retrodatazione utili
→ fissazione di una data anteriore dalla quale le azioni o quote ricevute partecipano agli utili.
Primo bilancio post-fusione e disavanzo di fusione
Il primo bilancio dopo la fusione deve recepire i valori delle attività e passività risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione.
Scostamenti
sono ammessi in caso di disavanzo di fusione.
Tipi di disavanzo
Da concambio
→ l’incorporante assegna ai soci dell’incorporata partecipazioni per un valore superiore al patrimonio netto di quest’ultima al momento della fusione.
Da annullamento
→ l’incorporante aveva acquistato partecipazioni nell’incorporata a un valore superiore al patrimonio netto di quest’ultima al momento della fusione.
Trattamento contabile
Il disavanzo può giustificare la rivalutazione nel bilancio successivo dei cespiti dell’incorporata, nella misura dei plusvalori non iscritti in precedenza.
Il disavanzo deve essere imputato agli elementi dell’attivo sottostimati o del passivo sovrastimati.
È disciplinato anche il trattamento contabile dell’avanzo di fusione.
L’invalidità della fusione
Regola generale
L’art. 2504-quater c.c. stabilisce che, una volta eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione previste dalla legge e prodottisi gli effetti, l’invalidità non può più essere dichiarata.
Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni per soci o terzi danneggiati, che possono agire contro:
gli amministratori delle società partecipanti;
la società risultante dalla fusione.
Termini per agire
I soci possono proporre impugnazione e chiedere la sospensione della stipula dell’atto solo nel periodo tra la delibera di fusione e l’ultima iscrizione dell’atto.
Nullità della società risultante
Anche dopo l’attuazione della fusione, resta possibile dichiarare la nullità della società.
Conseguenza: messa in liquidazione della società nulla risultante dalla fusione.
Non è mai possibile tornare alla situazione precedente alla fusione.
La fusione transfrontaliera
Nozione e ambito
La legge italiana consente fusioni tra società con sede in Italia e società o enti con sede in altri Stati (fusioni transfrontaliere), a condizione che l’operazione sia effettuata in conformità alle leggi degli Stati coinvolti.
È stata introdotta una
disciplina specifica
per agevolare le fusioni transfrontaliere intracomunitarie
tra società di Stati membri dell’UE.
Norme preliminari e contenuto del progetto
Nelle fasi preliminari, ogni società partecipante deve rispettare le norme in tema di fusione previste dal proprio ordinamento, con alcune regole speciali comuni.
Il progetto di fusione deve contenere,
oltre alle indicazioni ordinarie:
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Il progetto di fusione deve essere pubblicato nel registro delle imprese e nella
Gazzetta Ufficiale almeno 30 giorni prima della delibera.
Devono essere redatte anche:
la relazione dell’organo amministrativo;
la relazione degli esperti (secondo le regole ordinarie).
Partecipazione dei lavoratori: Se la fusione coinvolge una società straniera in cui i lavoratori hanno diritto alla partecipazione nella gestione, la società risultante dovrà prevedere forme simili solo se la società originaria aveva almeno 500 lavoratori negli ultimi 6 mesi.
Approvazione e semplificazioni
Il progetto di fusione è approvato dall’assemblea e la delibera è pubblicata nel registro delle imprese.
Si applicano anche le fusioni semplificate:
quando l’incorporante possiede tutte le azioni, quote e titoli di voto dell’incorporata;
o almeno il 90% di tali partecipazioni, con diritto degli altri soci di vendere le proprie partecipazioni.
In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, si applica la disciplina nazionale se la società bersaglio è italiana.
Tutela di soci e creditori
I soci che non hanno approvato la fusione hanno diritto di
recesso
.
I creditori possono proporre
opposizione
nei termini di legge.
Certificato preliminare alla fusione
Ogni società partecipante deve ottenere un certificato dall’autorità competente del proprio Stato
(in Italia: notaio) che attesti:
il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari;
l’assenza di circostanze ostative.
Certificati e delibere devono essere trasmessi, entro 6 mesi dal rilascio, all’autorità dello Stato della società risultante, che effettua il controllo di legittimità.
Stipulazione e iscrizione dell’atto di fusione
L’atto di fusione deve risultare da atto pubblico redatto dall’autorità competente dello Stato della società risultante.
Se l’ordinamento straniero non prevede l’atto pubblico, vi provvede un notaio italiano.
L’atto deve essere depositato per l’iscrizione:
nel registro delle imprese delle società partecipanti;
nel registro della società risultante.
Efficacia e comunicazioni
La data di efficacia è determinata dalla legge applicabile alla società risultante.
Una volta efficace,
l’ufficio del registro della società risultante comunica la fusione agli uffici del registro delle società partecipanti, che provvedono alla cancellazione di queste.
9. Effetti
La fusione transfrontaliera produce gli stessi effetti di una fusione nazionale, salvo le formalità ulteriori necessarie per rendere opponibile ai terzi il trasferimento di beni o diritti.
Una volta divenuta efficace, non può essere dichiarata invalida.
C. LA SCISSIONE
Nozione
La scissione è l’operazione con cui il
patrimonio
di una società
viene suddiviso e trasferito,
in tutto o in parte, ad altre
società
.
Contestualmente, ai soci della società scissa vengono assegnate azioni o quote delle società beneficiarie.
L’operazione comporta la suddivisione di un
unico
patrimonio sociale e di una
unica
compagine societaria in più società.
Nella scissione:
le azioni o quote delle società beneficiarie sono acquistate direttamente dai soci della società scissa;
il contratto sociale prosegue quindi in nuove e diverse strutture societarie.
Forme di scissione
a) Scissione totale
L’intero patrimonio della società scissa è trasferito a più società.
La società originaria si estingue senza liquidazione.
L’attività continua tramite le società beneficiarie, che assumono diritti e obblighi proporzionali alla quota di patrimonio ricevuta.
b) Scissione parziale
Solo una parte del patrimonio della società scissa viene trasferita a una o più società.
La società scissa rimane in vita, con patrimonio ridotto, e prosegue l’attività parallelamente alle società beneficiarie.
Non vi è estinzione senza liquidazione.
Tipologie in base alle beneficiarie
a) Scissione in senso stretto (a favore di nuove società)
Le beneficiarie sono società di nuova costituzione create per gemmazione dalla società scissa.
I soci della società scissa diventano inizialmente i soli soci delle nuove società.
b) Scissione per incorporazione (a favore di società preesistenti)
Le beneficiarie sono società già esistenti.
Il loro patrimonio aumenta e vi è ingresso dei soci della società scissa nella compagine sociale.
Beneficiarie di tipo diverso o altri enti giuridici
Le beneficiarie possono essere società di tipo diverso o altri enti giuridici.
In questi casi, valgono i limiti stabiliti per la fusione eterogenea.
Divieto: scissione di una società cooperativa a mutualità prevalente con attribuzione del patrimonio a una o più società lucrative, perché costituirebbe un’indiretta distribuzione del patrimonio ai soci, violando il vincolo mutualistico.
Norme applicabili e limiti
Si applicano:
le norme sulla trasformazione;
la disciplina sulla liberazione dei soci a responsabilità illimitata per obbligazioni anteriori alla fusione.
Esclusione: non possono partecipare alla scissione le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
Effetti della scissione
Effetto principale: attribuzione diretta ai soci della società scissa di azioni o quote delle beneficiarie.
Non
è scissione quando le azioni o quote della beneficiaria sono attribuite alla stessa società scissa (scorporo).
Lo scorporo e le sue regole
Lo scorporo è possibile se la società beneficiaria preesiste, ma in tal caso si applica la disciplina dei conferimenti in natura.
Il trasferimento può avvenire anche a favore di una s.p.a. o s.r.l. costituita ad hoc dalla società scorporante.
In questo caso si applica la disciplina della s.p.a. o s.r.l. unipersonale, non quella della scissione.
Il procedimento di scissione
Struttura generale
Il procedimento di scissione ricalca quello previsto per la
fusione
.
Gli amministratori delle società partecipanti devono redigere un progetto unitario di scissione, soggetto alla stessa pubblicità prevista per il progetto di fusione.
Contenuto del progetto di scissione
Oltre agli elementi stabiliti per il progetto di fusione, il progetto di scissione deve contenere:
a) Descrizione degli elementi patrimoniali
Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna società beneficiaria.
Eventuale conguaglio in denaro.
b) Criteri di distribuzione delle partecipazioni
Criteri di distribuzione ai soci delle azioni o quote delle società beneficiarie.
Ammessi conguagli in denaro entro il limite del 10% delle azioni o quote assegnate.
Regole specifiche sulle attribuzioni patrimoniali
Scissione totale
Attività di incerta attribuzione:
ripartite tra le società beneficiarie in proporzione alla quota di patrimonio netto trasferita a ciascuna.
Passività di dubbia imputazione:
responsabilità solidale di tutte le società beneficiarie.
Scissione parziale
Le attività restano nella società scissa.
Le
passività
: responsabilità solidale sia della società scissa sia delle società beneficiarie.
Distribuzione delle partecipazioni ai soci
Non è obbligatorio assegnare a ciascun socio un pacchetto di azioni o quote di tutte le società beneficiarie.
Se questa condizione non è rispettata:
i soci che non aderiscono alla scissione hanno diritto di far acquistare le proprie azioni dai soggetti indicati nel progetto di scissione;
il corrispettivo è determinato secondo le norme sul recesso.
Documentazione e fasi successive
Per situazione patrimoniale, relazione degli amministratori e relazione degli esperti, si rinvia integralmente alla disciplina della
fusione
.
Analogo rinvio alla disciplina della fusione per:
delibera di scissione;
pubblicità;
opposizione dei creditori;
stipula dell’atto di scissione.
Società di nuova costituzione
Se le beneficiarie sono di nuova costituzione:
l’atto di costituzione, redatto per atto pubblico, vale come atto costitutivo;
il progetto e l’atto di scissione devono indicare:
i soci delle nuove società;
le azioni o quote spettanti a ciascuno.
Efficacia e responsabilità
La scissione è efficace dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie.
Da tale momento, ciascuna beneficiaria:
assume i diritti e obblighi attribuiti nell’atto di scissione;
è solidamente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui sono stati attribuiti, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto.
Tutte le altre società partecipanti alla scissione sono garanti sussidiarie della società cui il debito è stato trasferito, nei limiti previsti dalla legge.
8. Invalidità dell’atto di scissione:Si applica la stessa disciplina prevista per l’invalidità della fusione.