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CAPITOLO 16: LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI - Coggle Diagram
CAPITOLO 16: LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
Cause di scioglimento della società per azioni
Disciplina generale
Regolate dagli artt. 2484-2496 c.c.
Il verificarsi di una causa di scioglimento determina l’entrata in stato di liquidazione della società.
Elenco delle cause
1- Decorso del termine di durata
Termine fissato nell’atto costitutivo.
Prorogabile prima della scadenza con delibera dell’assemblea straordinaria.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: richiesta maggioranza rafforzata di oltre 1/3 del capitale sociale anche in seconda convocazione.
Diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all’approvazione.
2- Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
L’impossibilità deve essere assoluta e definitiva.
Non opera se l’assemblea approva modifiche statutarie idonee a superare l’impossibilità.
3- Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea
Necessario che la paralisi dell’organo impedisca l’adozione di delibere indispensabili per il funzionamento della società.
4- Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale
Conseguente a perdite.
Evitabile con:
riduzione e contestuale aumento del capitale sopra il minimo legale;
trasformazione della società.
5- Delibera dell’assemblea straordinaria di scioglimento
Possibile in caso di:
recesso di uno o più soci;
impossibilità di rimborsare le azioni senza ridurre il capitale;
opposizione dei creditori alla riduzione del capitale.
6- Deliberazione di scioglimento anticipato
Di competenza dell’assemblea straordinaria.
Nelle società senza appello al mercato del capitale di rischio: maggioranza di oltre 1/3 del capitale sociale anche in seconda convocazione.
Delibera soggetta a controllo notarile di legalità e iscrizione nel registro delle imprese.
7- Altre cause previste dallo statuto
Lo statuto deve indicare:
l’organo competente a decidere o accertare la causa;
gli adempimenti pubblicitari necessari.
Procedura di accertamento e pubblicità
Amministratori: devono accertare senza indugio la causa di scioglimento e iscrivere presso il registro delle imprese la dichiarazione o la delibera assembleare che dispone lo scioglimento.
In caso di omissione:
su istanza dei soci o dei sindaci, il tribunale accerta la causa con decreto iscritto nel registro delle imprese.
Sono soggetti a iscrizione anche:
provvedimento di scioglimento dell’autorità governativa;
sentenza di nullità della società.
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione "in liquidazione".
Decorrenza degli effetti e responsabilità
Riforma del 2003: gli effetti decorrono dall’iscrizione nel registro delle imprese:
della dichiarazione di accertamento del consiglio di amministrazione;
oppure della delibera assembleare di scioglimento.
In caso di ritardo o omissione:
gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai creditori sociali e dai terzi.
La società in stato di liquidazione
Effetti dello scioglimento
Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l’immediata estinzione della società.
Prima della cessazione definitiva è necessario avviare il procedimento di liquidazione, che ha lo scopo di:
pagare i creditori sociali;
ripartire tra i soci l’eventuale residuo attivo.
Ruolo e poteri degli amministratori
Permanenza in carica: gli amministratori restano in carica fino alla nomina dei liquidatori.
Obblighi:
convocare l’assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione;
conservare i beni sociali fino alla loro consegna ai liquidatori.
Limitazioni:
dal momento dello scioglimento, gli amministratori possono gestire la società solo ai fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;
in caso di violazione, sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni verso società, soci, creditori e terzi.
Efficacia degli atti verso i terzi:
la società resta vincolata, salvo che lo scioglimento fosse opponibile e l’amministratore abbia agito intenzionalmente a danno della società.
Controllo societario
Il collegio sindacale prosegue la normale attività di vigilanza anche durante la liquidazione.
I sindaci esercitano il controllo anche nei confronti dei liquidatori, che subentrano agli amministratori.
Poteri dell’assemblea durante la liquidazione
Questione controversa: limiti alle modifiche statutarie durante la liquidazione.
È consentita la fusione con altre società finché non sia iniziata la distribuzione dell’attivo.
Revoca dello stato di liquidazione
Disciplina introdotta dalla riforma del 2003.
La società può revocare lo stato di liquidazione e tornare alla normale attività quando:
l’assemblea straordinaria approva la revoca;
è eliminata la causa di scioglimento.
Maggioranze richieste: per le società che fanno appello al mercato del capitale di rischio → maggioranza rafforzata di oltre 1/3 del capitale sociale anche in seconda convocazione.
Diritto di recesso per i soci che non hanno approvato la delibera.
Effetti della revoca:
decorrono 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese;
entro tale termine, i creditori sociali anteriori possono proporre opposizione.
Il procedimento di liquidazione
Apertura della liquidazione e nomina dei liquidatori
Il procedimento si apre con la nomina di uno o più liquidatori.
Nomina ordinaria: deliberata dall’assemblea straordinaria.
Nomina in mancanza di delibera: disposta dal tribunale, su istanza di singoli soci, amministratori o sindaci.
Scioglimento per nullità: i liquidatori sono nominati direttamente dal tribunale con la sentenza che dichiara la nullità.
Durata: i liquidatori restano in carica fino alla conclusione della liquidazione.
Requisiti: stesse cause di ineleggibilità e decadenza previste per gli amministratori.
Revoca dei liquidatori
Revoca assembleare: con le maggioranze richieste per l’assemblea straordinaria.
Revoca giudiziale: possibile in presenza di giusta causa, su istanza di soci, sindaci o pubblico ministero.
I provvedimenti di nomina e revoca devono essere iscritti nel registro delle imprese.
Subentro ai poteri degli amministratori
Con l’iscrizione della nomina dei liquidatori:
gli amministratori cessano dalla carica;
devono consegnare ai liquidatori i libri sociali e i beni della società.
Poteri, doveri e responsabilità dei liquidatori
a) Diligenza e responsabilità: devono adempiere l’incarico con la diligenza e professionalità richieste; la loro responsabilità segue le norme previste per gli amministratori.
b) Inventario: devono prendere in consegna beni e libri sociali dagli amministratori e redigere con loro l’inventario del patrimonio sociale; gli amministratori devono presentare un bilancio alla data di scioglimento.
c) Atti consentiti: possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, salvo diverse disposizioni statutarie o assembleari.
Obbligo di soddisfare i creditori
Priorità assoluta: pagamento dei creditori sociali.
Divieto di distribuzione ai soci prima che:
siano pagati tutti i creditori noti;
oppure siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
Possibile distribuzione di acconti ai soci durante la liquidazione.
Se i fondi disponibili sono insufficienti: i liquidatori possono richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle azioni non liberate.
Bilanci durante la liquidazione
Se la liquidazione dura oltre un anno → obbligo di redigere il bilancio annuale di liquidazione da sottoporre all’assemblea, con le stesse scadenze del bilancio di esercizio.
Mancato deposito per oltre tre anni: cancellazione d’ufficio della società dal registro delle imprese.
Chiusura della liquidazione
Bilancio finale di liquidazione
Redatto dai liquidatori dopo la conversione in denaro dell’attivo.
Deve indicare la parte spettante a ciascun socio nella ripartizione dell’attivo.
Approvazione non assembleare, ma da parte dei singoli soci.
È previsto il meccanismo di approvazione tacita:
il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e corredato dalla relazione dei sindaci e del revisore contabile, è depositato presso il registro delle imprese;
si intende approvato se, entro 90 giorni dal deposito, nessun socio presenta reclamo al tribunale;
approvazione tacita anche se l’attivo è stato interamente ripartito e i soci hanno rilasciato quietanza senza riserva.
Effetti dell’approvazione
L’approvazione, espressa o tacita, libera i liquidatori da responsabilità verso i soci per l’attività svolta.
Le somme non riscosse dai soci entro 3 mesi dall’iscrizione dell’avvenuto deposito devono essere versate dai liquidatori presso una banca.
Una volta completata la liquidazione, i libri sociali sono depositati presso l’ufficio del registro delle imprese.
L’estinzione della società
Cancellazione dal registro delle imprese
Obbligo di richiesta:
Dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
I libri sociali devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese.
Curatore fallimentare: deve chiedere la cancellazione quando il fallimento si chiude per insufficienza o integrale ripartizione dell’attivo.
Cancellazione d’ufficio: disposta quando per oltre 3 anni consecutivi non viene depositato il bilancio annuale di liquidazione.
Esistenza giuridica prima della cancellazione
Prima del compimento dell’atto formale di cancellazione, la società si considera ancora esistente.
Effetti della cancellazione
Segna l’estinzione della società, anche in presenza di creditori insoddisfatti.
Creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro diritti:
nei confronti dei soci → fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
nei confronti dei liquidatori → se il mancato pagamento dipende da colpa di questi.
Attività e passività sopravvenute
Se dopo la cancellazione emergono crediti o beni non liquidati:
si verifica la successione universale dei soci nel patrimonio residuo;
gli attivi non ripartiti cadono in comunione ordinaria in proporzione alle quote di liquidazione.
Eccezione: se la cancellazione implica la rinuncia al diritto, come nel caso di un credito controverso non fatto valere prima della cancellazione.
Fallimento post-cancellazione
I creditori possono chiedere il fallimento della società entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.