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CAPITOLO 15: LE OBBLIGAZIONI - Coggle Diagram
CAPITOLO 15: LE OBBLIGAZIONI
Nozione di obbligazioni nelle società per azioni: La società per azioni p
uò emettere titoli di credito di massa anche per la raccolta di capitale di prestito.
Le
obbligazioni
costituiscono il tipico e tradizionale strumento predisposto a tale scopo.
Le obbligazioni sono titoli di credito, nominativi o al portatore,
che rappresentano frazioni di
uguale valore
nominale e con uguali diritti nell'ambito d
i un’unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo.
Distinzione tra azioni e obbligazioni
Azione → attribuisce la qualità di socio e di compartecipe ai risultati dell’attività di impresa.
Diritti dell’azionista:
diritto al rimborso del conferimento solo in sede di liquidazione della società, e solo se residua attivo netto dopo il soddisfacimento dei creditori;
la quota di liquidazione può essere uguale, superiore o inferiore al valore nominale del conferimento.
Obbligazione → attribuisce la qualità di creditore della società.
Diritti dell’obbligazionista:
diritto a una remunerazione periodica fissa (interessi);
diritto al rimborso del capitale nominale prestato, alla scadenza pattuita.
Obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi
Elemento comune: emessi a fronte di un apporto non imputato a capitale.
Obbligazioni:
titoli di massa, frazioni standardizzate di un’unica operazione economica;
attribuiscono il diritto al rimborso di una somma non dipendente dall’andamento economico della società.
Strumenti finanziari partecipativi:
categoria residuale per strumenti non qualificati e disciplinati dalla legge;
il diritto al rimborso del capitale può essere:
all’andamento della gestione,
escluso del tutto;
possono prevedere diritti amministrativi oltre al rimborso del capitale.
Tipi speciali di obbligazioni
a) Obbligazioni a premio
→ attribuiscono utilità aleatorie mediante sorteggio o altro sistema.
b) Obbligazioni indicizzate
→ mirano a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, adeguando rendimento e rimborso a indici di varia natura (es. prezzi di azioni, indici azionari, valute estere).
c) Obbligazioni in valuta estera
→ perseguono lo stesso scopo delle indicizzate.
d) Obbligazioni convertibili in azioni
→ attribuiscono la facoltà di trasformare il credito in partecipazione azionaria della società emittente o di altra società collegata.
e) Obbligazioni con warrant (o con diritto di opzione su azioni)
→ attribuiscono il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente o di altra società, mantenendo la posizione di creditore.
f) Obbligazioni partecipative
→ tempi ed entità degli interessi variano in relazione all’andamento economico della società.
g) Obbligazioni subordinate
→ rimborsabili solo dopo il soddisfacimento di tutti gli altri creditori, in caso di liquidazione volontaria o di procedura concorsuale.
Limiti all’emissione di obbligazioni
Regola generale
La società per azioni può emettere obbligazioni per una somma complessiva non superiore al doppio di:
capitale sociale;
È l’insieme dei conferimenti (denaro, beni, crediti) che i soci hanno versato alla società quando è stata costituita o in seguito ad aumenti di capitale.
riserva legale;
È una quota degli utili che la società è obbligata ad accantonare ogni anno, finché non raggiunge almeno il 20% del capitale sociale (art. 2430 c.c.).
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato (non necessariamente di esercizio). I
sindaci
attestano il rispetto di tale limite.
Procedimento di emissione
Competenza e formalità
Non è più competenza dell’assemblea straordinaria.
Competenza degli amministratori: deliberano l’emissione.
La delibera deve:
risultare da verbale notarile;
essere soggetta a controllo di legalità;
essere iscritta nel registro delle imprese (produce effetti solo dopo l’iscrizione).
Se la delibera prevede garanzie reali per i sottoscrittori, deve essere designato un notaio per il compimento delle formalità necessarie.
Sottoscrizione e titoli
Alla sottoscrizione segue il rilascio dei titoli (nominativi o al portatore).
I titoli devono contenere le indicazioni previste dall’art. 2414 c.c.
Il prezzo di emissione può essere anche inferiore al valore nominale (eccetto per le obbligazioni convertibili).
Libro delle obbligazioni
Deve riportare:
ammontare delle obbligazioni emesse;
obbligazioni estinte;
dati dei titolari di obbligazioni nominative;
trasferimenti e relativi vincoli.
La società per azioni può emettere obbligazioni solo entro un certo limite:
la somma totale non deve superare il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, così come risultano dall’ultimo bilancio approvato
(non necessariamente il bilancio d’esercizio). Il compito di
controllare
e attestare il rispetto di questo limite spetta ai
sindaci
.
In passato il limite era più rigido, perché le obbligazioni non potevano superare l’ammontare del capitale effettivamente versato ed esistente
. Per
aggirare
la norma, l
e società italiane facevano emettere le obbligazioni a una controllata estera, con sede in Stati che non prevedevano limiti, e poi la società italiana prestava garanzia per il rimborso.
Con la legge
262/2005 questa scappatoia è stata chiusa
: oggi nel
calcolo del limite rientrano anche le garanzie prestate dalla società a favore di obbligazioni emesse da altre società, comprese quelle estere.
I casi in cui si può superare il limite: La legge prevede alcune eccezioni che permettono di emettere obbligazioni
oltre il limite generale:
a) Obbligazioni destinate a investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale. Se poi questi trasferiscono i titoli, rispondono della solvibilità della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.
La società ha già raggiunto il limite di 3 milioni, ma emette ancora 1 milione di obbligazioni destinate a una banca o fondo d’investimento vigilato. È consentito.
b) Obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili della società,
fino a due terzi del valore degli stessi.
L’ipoteca serve solo per le obbligazioni emesse oltre il limite generale.
La società possiede immobili per un valore di 6 milioni. Può emettere obbligazioni extra con garanzia ipotecaria fino a 2/3 di 6 milioni = 4 milioni.
c) Quando ricorrono ragioni di interesse per
l’economia nazionale,
e la società è autorizzata dal Governo a superare il limite.
Una società strategica per la produzione di energia ottiene dal Governo il permesso di emettere 10 milioni di obbligazioni, anche se supera i limiti.
d) Obbligazioni destinate alla
quotazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
La società decide di emettere 5 milioni di obbligazioni da collocare in Borsa. In questo caso può superare il limite.
e) Obbligazioni
convertibili o con diritto di sottoscrizione di azioni
(ossia che danno diritto ad acquistare o sottoscrivere nuove azioni della società).
La società emette 2 milioni di obbligazioni che danno il diritto di convertirle in azioni. Anche se il limite è superato, la legge lo consente.
Restano ferme
le regole particolari
previste da leggi speciali per alcune categorie di società, come
banche o società di progettazione.
Società quotate e non quotate
Per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati,
con la riforma del 2003 è stato eliminato
ogni limite all’emissione di obbligazioni.
Per le altre società, invece, il limite dell’art. 2412 c.c. resta valido e deve essere mantenuto per tutta la durata del prestito obbligazionario.
Effetti su capitale e riserve
Una società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se, a seguito di tali operazioni, non risulta più rispettato il limite
dell’art. 2412 per le obbligazioni ancora in circolazione.
È però ammessa la riduzione obbligatoria del capitale
(ad esempio per perdite). Tuttavia, in questo caso
la società non può distribuire utili finché non viene ristabilito l’equilibrio fra capitale, riserve e obbligazioni.
Obbligazioni convertibili in azioni
Definizione e procedimento diretto
Regolate dall’art. 2420-bis c.c.
Si tratta di obbligazioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni della stessa società (di futura emissione), utilizzando come riferimento le somme già versate all’acquisto delle obbligazioni.
L’esercizio del diritto di conversione comporta il passaggio da obbligazionista a
azionista
.
Offerta e garanzie per il capitale sociale
Devono essere offerte in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili precedentemente emesse.
Per evitare
violazioni alle norme di tutela dell’effettività del capitale sociale:
la delibera di emissione non può essere adottata se il capitale sociale precedentemente sottoscritto non è stato interamente versato;
le obbligazioni convertibili non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale e al valore nominale delle azioni offerte in conversione.
Competenza alla delibera
Assemblea straordinaria
→ competente a deliberare l’emissione.
L’atto costitutivo o una modifica successiva può delegare agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili:
fino a un ammontare determinato;
per un periodo massimo di
5 anni;
con delega anche all’aumento del capitale sociale corrispondente.
Contenuto della delibera di emissione
L’assemblea deve
determinare
:
il rapporto di cambio;
il periodo e le modalità di conversione;
contestualmente, l’
aumento
di capitale sociale corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.
Caratteristiche dell’aumento di capitale:
ad esecuzione differita e progressiva;
sottoscritto via via che gli obbligazionisti esercitano il diritto di conversione;
vincolo per la società a darvi esecuzione anche in caso di sottoscrizione parziale.
Tutela degli obbligazionisti durante il periodo di conversione
1- Aumenti di capitale a pagamento e nuove emissioni di obbligazioni convertibili
→ diritto di opzione anche ai possessori di obbligazioni convertibili, per mantenere invariata la proporzione della futura partecipazione azionaria.
2- Aumenti gratuiti o riduzioni per perdite → modifica automatica del rapporto di cambio:
aumento gratuito → aumento proporzionale del numero di azioni offerte in conversione;
riduzione per perdite → riduzione del valore nominale o del numero di azioni offerte in conversione.
3- Operazioni straordinarie vietate fino alla scadenza della conversione:
riduzione reale del capitale sociale;
fusione;
scissione;
modifica dell’atto costitutivo sulla ripartizione utili.
Eccezione: non e assoluto possibile superamento del divieto concedendo agli obbligazionisti la conversione anticipata.
Procedimento indiretto e casi analoghi
Procedimento indiretto: obbligazioni emesse da una società convertibili in azioni di altra società.
Non espressamente disciplinato; la dottrina è divisa sull’applicabilità analogica dell’art. 2420-bis.
Questioni simili per obbligazioni con warrant o con diritto di opzione su azioni.
L’organizzazione degli obbligazionisti
Caratteri generali
Nei prestiti obbligazionari emessi da u
na società per azioni è prevista ex lege un’organizzazione di gruppo degli obbligazionisti, composta da:
Assemblea degli obbligazionisti
Rappresentante comune
Funzioni: t
utela degli interessi comuni e possibilità di modifiche a maggioranza
.
Differenza con i prestiti dello Stato e di enti pubblici: per le società private l’organizzazione è obbligatoria per legge.
Assemblea degli obbligazionisti
Competenze
Delibera su:
a) nomina e revoca del rappresentante comune;
b) modificazioni delle condizioni del prestito
(solo se giustificate da una situazione oggettiva della società; esclusa la modifica dei caratteri strutturali del prestito);
c) proposte di amministrazione controllata, concordato preventivo e fallimentare;
d) costituzione di un fondo per le spese di tutela degli interessi comuni e relativo rendiconto;
e) altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.
Convocazione
Può essere effettuata da:
amministratori della società;
rappresentante comune.
Convocazione obbligatoria: richiesta da obbligazionisti titolari di almeno 1/20 dei titoli emessi e non estinti.
All’assemblea possono assistere amministratori e sindaci.
Quorum deliberativi
Per modificare le condizioni del prestito → necessario il voto favorevole di obbligazionisti titolari di almeno la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.
Formalità
Le deliberazioni sono iscritte nel registro delle imprese a cura del notaio che redige il verbale.
Devono essere trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.
Art. 2416 c.c.: si applica alle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti l’intera disciplina delle delibere assembleari nulle e annullabili.
Il rappresentante comune
Nomina e durata
Nominato dall’assemblea degli obbligazionisti o dal tribunale.
Può essere scelto anche fuori dagli obbligazionisti.
Può essere:
persona fisica;
persona giuridica autorizzata alla prestazione di servizi di investimento;
società fiduciaria.
Compenso: stabilito dall’assemblea.
Durata: massimo 3 anni, con possibilità di rielezione.
Funzioni e poteri
a) Esegue le deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti;
b) Assiste alle operazioni di estinzione a sorteggio delle obbligazioni;
c) Ha diritto di assistere alle assemblee dei soci;
d) Può esaminare il libro degli obbligazionisti, delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci, ottenendo estratti;
e) Ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti.
Tutela individuale e limiti
L’organizzazione di gruppo non priva il singolo obbligazionista del diritto di tutelare i propri interessi verso la società.
Tuttavia,
sono precluse le azioni individuali il cui accoglimento possa entrare in conflitto con le azioni promosse dall’organizzazione per la tutela degli interessi comuni.