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CAPITOLO 17: LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - Coggle Diagram
CAPITOLO 17: LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Caratteri distintivi della società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
Definizione e struttura
Disciplina: artt. 2452-2461 c.c.
Società di capitali che, come l’accomandita semplice, presenta due categorie istituzionali di soci:
a) Soci accomandatari → rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali e sono per legge amministratori della società.
b) Soci accomandanti → obbligati verso la società nei limiti della quota di capitale sottoscritto.
Partecipazioni: le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
Regime normativo: si applicano le norme della società per azioni, con adattamenti dovuti alla presenza di soci a responsabilità illimitata.
L’azionista accomandatario
Caratteristiche e responsabilità
È contemporaneamente socio accomandatario e amministratore.
Risponde illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
Differenza con l’accomandita semplice
S.a.s.: i soci accomandatari rispondono illimitatamente in quanto soci, non in quanto amministratori.
S.a.p.a.: esiste un nesso indissolubile tra:
qualità di accomandatario;
posizione di amministratore;
responsabilità per le obbligazioni sociali.
Regole specifiche
a) I soci indicati nell’atto costitutivo come accomandatari sono tutti di diritto amministratori della società, senza limiti di tempo.
b) Il socio accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore:
non risponde per le obbligazioni sorte dopo l’iscrizione della cessazione nel registro delle imprese;
diventa socio accomandante.
c) Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina;
risponde solo per le obbligazioni sociali sorte successivamente a tale momento.
Nella S.a.p.a. vi è piena coincidenza fra accomandatari e amministratori.
L’accomandatario-amministratore risponde illimitatamente solo per le obbligazioni sorte nel periodo in cui ha ricoperto la carica.
Punto comune con l’accomandatario della S.a.s.: la responsabilità personale è sussidiaria rispetto a quella della società.
Costituzione, conferimenti e azioni nella S.a.p.a.
Disciplina applicabile
Si applicano le norme della società per azioni, con due differenze principali:
1- Atto costitutivo: deve indicare quali sono i soci accomandatari. Non è necessaria la nomina, nell’atto costitutivo, dei primi amministratori.
2- Denominazione sociale: deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione “società in accomandita per azioni”.
Non si applica la norma della S.a.s. che prevede la responsabilità solidale e illimitata dell’accomandante il cui nome sia incluso nella ragione sociale.
Azioni intestate agli accomandatari
Nessuna disciplina specifica: sono azioni uguali a tutte le altre, senza diritti speciali.
Chi acquista azioni da un accomandatario: diventa socio accomandante (non amministratore), salvo successiva nomina da parte dell’assemblea.
Trasferibilità:
azioni liberamente trasferibili, senza bisogno di consenso degli altri accomandatari;
l’acquirente non acquisisce la carica di amministratore dell’alienante;
l’accomandatario può cedere solo parte delle azioni, mantenendo la veste di amministratore.
Azioni quotate
Le azioni della S.a.p.a. possono essere ammesse alla quotazione in borsa.
In tal caso si applica la disciplina speciale prevista per le società quotate.
Gli organi sociali della S.a.p.a.
Struttura organizzativa
Come nella società per azioni, la S.a.p.a. prevede tre organi necessari:
1- Assemblea
Regole particolari
a) Gli accomandatari non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti:
nomina e revoca dei sindaci;
esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti.
b) Modificazioni dell’atto costitutivo:
deliberate dall’assemblea straordinaria con le consuete maggioranze;
devono essere approvate da tutti i soci accomandatari → diritto di veto sulle modifiche dell’assetto originario della società.
c) Nomina e revoca degli amministratori:
competenza dell’assemblea straordinaria;
la nomina di nuovi amministratori deve essere approvata anche dagli amministratori rimasti in carica;
il nuovo amministratore deve essere scelto tra gli azionisti e diventa socio accomandatario con l’accettazione della nomina.
2- Amministratori
Designazione e permanenza
I soci accomandatari indicati nell’atto costitutivo sono di diritto amministratori permanenti, salvo diversa disposizione statutaria.
Gli accomandatari-amministratori non sono inamovibili:
possono essere revocati anche senza giusta causa;
la revoca richiede le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
È possibile rifiutare l’ufficio di amministratore.
Obblighi e responsabilità
Soggetti agli stessi obblighi degli amministratori di S.p.a.
Responsabilità:
verso i terzi per le obbligazioni sociali (personale e solidale);
verso società, soci, creditori sociali e terzi danneggiati per violazione di obblighi di legge o statutari.
L’organo amministrativo segue la disciplina del consiglio di amministrazione della S.p.a.
3- Collegio sindacale
Disciplina
Regola generale: applicazione della disciplina della S.p.a.
Unica deviazione:
divieto per gli accomandatari di votare nelle deliberazioni di nomina e revoca dei sindaci e del revisore contabile;
nel sistema dualistico, il divieto si estende anche alla nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza.
In generale si applicano le norme della S.p.a., salvo specifiche regole particolari.
Scioglimento della S.a.p.a.
Causa tipica e ulteriore rispetto alla S.p.a.
La S.a.p.a. si scioglie in caso di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, se:
entro sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione;
oppure i sostituti nominati non hanno accettato la carica.
Durante questo periodo:
il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio;
poteri limitati agli atti di ordinaria amministrazione;
non assume la qualità di socio accomandatario.
La causa di scioglimento è quindi il venir meno di tutti gli accomandatari e la conseguente impossibilità di funzionamento dell’organo amministrativo protratta per sei mesi.
Assenza di tutti i soci accomandanti
Non è causa di scioglimento.
La società può proseguire l’attività con la sola compagine formata dai soci accomandatari, almeno fino a quando non sia necessaria una delibera che, per legge, richiede la partecipazione degli accomandanti.
Disciplina generale e peculiarità rispetto alla S.p.a: Per il resto, lo scioglimento segue la disciplina prevista per la S.p.a., con adattamenti dovuti alla presenza di soci a responsabilità illimitata.
Responsabilità in fase di liquidazione
Se il patrimonio sociale è insufficiente per pagare i creditori: i liquidatori possono richiedere agli accomandatari le somme necessarie, nei limiti della loro responsabilità e in proporzione alla loro partecipazione alle perdite.
Dopo la cancellazione della società:
i creditori insoddisfatti possono agire:
contro gli accomandatari (responsabilità illimitata);
contro i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro;
contro gli accomandanti, solo nei limiti della quota di liquidazione da essi riscossa.