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CAPITOLO 11: SISTEMI ALTERATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Introduzione della riforma del 2003
La riforma del 2003 ha previsto due sistemi alternativi al modello tradizionale:
applicabili solo se espressamente adottati:
in sede di costituzione della società;
oppure con modifica dello statuto (art. 2380, comma 2 c.c.).
Il sistema dualistico
Struttura e organi
Prevede:
1-consiglio di gestione
→ svolge le funzioni proprie del consiglio di amministrazione del sistema tradizionale.
2- Consiglio di sorveglianza
→ attribuzioni:
funzioni di controllo proprie del collegio sindacale;
alcune funzioni di indirizzo della gestione tipiche dell’assemblea nel sistema tradizionale, come:
nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione;
approvazione del bilancio di esercizio.
La revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale o a una società di revisione.
Effetti sulle competenze dell’assemblea ordinaria
Mantiene:
nomina e revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza;
determinazione del loro compenso;
deliberazione sull’azione di responsabilità nei loro confronti;
nomina del revisore.
Perde:
competenza per la nomina e revoca degli amministratori;
competenza per l’approvazione del bilancio.
Lo statuto può comprimere ulteriormente il ruolo dell’assemblea.
Caratteristiche e destinazione
Il sistema dualistico
accentua il distacco tra azionisti e organo gestorio.
Modello adatto a società con:
azionariato diffuso;
assenza di un nucleo stabile di azionisti imprenditori.
Il consiglio di sorveglianza
Composizione e numero dei componenti
I consiglieri di sorveglianza possono
essere soci o non soci.
Il numero, non inferiore a tre, è fissato dallo statuto.
Nomina dei componenti
Primi
componenti → nominati nell’atto
costitutivo
.
Nomine
successive →
di competenza dell’assemblea ordinaria.
Possibili riserve di nomina, previste dalla legge o dallo statuto:
a favore dello Stato o di enti pubblici con partecipazioni nella società;
a favore dei possessori di strumenti finanziari partecipativi.
* Società quotate → almeno un componente eletto dalla minoranza con voto di lista.
* Applicazione delle regole sull’equilibrio di genere.
Requisiti e incompatibilità La legge prevede requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, estendendo parte delle regole previste per la scelta dei sindaci.
Società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio:
1- Almeno un componente effettivo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.
2- Non possono essere eletti:
componenti del consiglio di gestione;
soggetti legati alla società o a società del gruppo da rapporti di lavoro, consulenza o prestazione d’opera retribuita tali da comprometterne l’indipendenza.
3- Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 c.c. per amministratori e sindaci.
Società quotate o con strumenti finanziari diffusi:
Obbligo di rispettare i limiti al cumulo di incarichi fissati dalla Consob.
Società quotate:
requisiti di professionalità e onorabilità richiesti a pena di decadenza;
integrale applicazione delle cause di ineleggibilità dei sindaci;
possibilità per lo statuto di stabilire ulteriori limiti.
Retribuzione
Predeterminata
e
invariabile
in corso di carica.
Determinata dall’assemblea
se non fissata dallo statuto.
Durata in carica e cessazione
Durata ordinaria → tre esercizi, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
Rieleggibili.
La cessazione per scadenza ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.
Revoca e sostituzione
Revocabili dall’assemblea anche s
enza giusta causa, con diritto al risarcimento.
Necessaria approvazione della revoca con
voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale.
L’assemblea provvede a sostituire i componenti mancanti per qualsiasi motivo.
Pubblicità legale: La nomina e la cessazione devono essere iscritte nel registro delle imprese entro 30 giorni, a cura degli amministratori.
Competenze
e
funzionamento
del consiglio di sorveglianza
Funzioni di controllo
Il consiglio di sorveglianza esercita il controllo sull’amministrazione spettante al collegio sindacale nel sistema tradizionale.
Dispone degli stessi poteri e diritti di informazione nei confronti:
del consiglio di gestione;
del soggetto incaricato della revisione contabile;
degli organi delle società controllate.
Negli enti di interesse pubblico, svolge anche la funzione di comitato per il controllo interno e la gestione.
Partecipazione alle riunioni
I componenti devono assistere alle assemblee.
Possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione.
Società quotate → a ciascuna riunione deve presenziare almeno un consigliere di sorveglianza.
Poteri ispettivi
In generale, dispone di tutti i poteri del collegio sindacale.
Ai singoli consiglieri non è riconosciuto il potere individuale di atti di ispezione e controllo.
Società quotate → il potere di ispezione e controllo
spetta all’intero consiglio di sorveglianza e può essere esercitato tramite un componente delegato.
Documentazione: L’attività svolta deve essere documentata in un apposito libro.
Competenze gestionali e deliberative
Al consiglio di sorveglianza è attribuita larga parte delle competenze dell’assemblea ordinaria:
Nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione e determinazione del loro compenso.
Approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.
Promozione dell’azione di responsabilità contro i componenti del consiglio di gestione.
Lo statuto può attribuire queste competenze all’assemblea.
Se previsto dallo statuto, delibera anche sulle
operazioni strategiche e sui piani industriali e finanziari predisposti dal consiglio di gestione.
Presidenza e convocazioni
I
l presidente è eletto dall’assemblea;
i suoi poteri sono stabiliti dallo statuto.
Riunione obbligatoria almeno ogni
novanta giorni.
Società quotate → deve riunirsi
ogni volta che un componente ne faccia richiesta al presidente.
Quorum costitutivo e deliberativo
Costituzione valida → presenza della
maggioranza dei componenti.
Deliberazioni →
maggioranza assoluta dei presenti.
Si applica la disciplina delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Doveri e responsabilità
I componenti devono
adempiere
ai loro doveri con
la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
Responsabilità solidale
con i componenti del consiglio di gestione per fatti e omissioni di questi ultimi,
se i danni non si sarebbero prodotti con una vigilanza conforme ai doveri di carica.
Si applica la disciplina della
responsabilità dei sindaci.
Il consiglio di gestione
Funzioni e disciplina applicabile
Le funzioni coincidono con quelle del
consiglio di amministrazione del sistema tradizionale.
Si applicano quasi tutte le norme previste per quest’ultimo.
Composizione e nomina
Numero di componenti non inferiore a due.
Primi
componenti → nominati nell’atto
costitutivo
Nomine
successive
→
di competenza del consiglio di sorveglianza.
Società quotate:
se i componenti sono tre o più →
applicazione delle regole sull’equilibrio di genere;
se sono più di quattro →
almeno uno deve possedere i requisiti di amministratore indipendente.
Revoca e durata in carica
Revocabili ad nutum dal consiglio di sorveglianza, con
diritto al risarcimento se manca la giusta causa.
Durata: non più di tre esercizi, con possibilità di rielezione.
Non si applica la cooptazione → in caso di vacanza di uno o più posti, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla sostituzione.
Delega di attribuzioni: Possibile delega di attribuzioni
a uno o più componenti, applicando la disciplina generale delle deleghe.
Azione di responsabilità
Azione speciale contro i consiglieri di gestione:
può essere promossa anche dal consiglio di sorveglianza;
deliberazione assunta a maggioranza dei componenti;
se approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri di sorveglianza → comporta revoca d’ufficio dei consiglieri di gestione.
Il consiglio di sorveglianza può rinunciare all’azione se approvato a maggioranza dei suoi componenti.
La rinuncia non impedisce:
l’azione sociale di responsabilità da parte dei soci di minoranza;
l’azione da parte dei creditori sociali.
IL SISTEMA MONISTICO
Struttura e caratteristiche principali
Il sistema monistico si distingue per
la soppressione del collegio sindacale.
L’
amministrazione
e il
controllo
sono esercitati da:
Consiglio di
amministrazione
, eletto dall’assemblea.
Comitato per il controllo della gestione
, costituito all’interno del consiglio di amministrazione e titolare delle funzioni proprie del collegio sindacale.
La revisione legale dei conti è affidata a
un revisore legale o a una società di revisione.
Consiglio di amministrazione
Si applicano le norme previste per gli
amministratori nel sistema tradizionale.
Requisiti:
almeno un terzo dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci;
se previsto dallo statuto
, anche quelli fissati da codici di comportamento emanati da associazioni di categoria o società di gestione di mercati regolamentati.
Società quotate →
un amministratore indipendente deve essere nominato dalla minoranza con voto di lista.
Comitato per il controllo della gestione
Nomina e composizione
Nominato dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri in possesso dei requisiti di:
indipendenza;
onorabilità;
professionalità.
Almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.
Non possono farne parte membri del comitato esecutivo o soggetti con funzioni gestorie.
Obbligo di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi.
Numero dei componenti → determinato dal consiglio di amministrazione; nelle società che ricorrono al mercato, non inferiore a tre.
Revoca e sostituzione
Revocabili dal consiglio di amministrazione anche senza giusta causa.
L’assemblea può revocare gli amministratori, con conseguente perdita della carica di componente del comitato.
In caso di cessazione (morte, revoca o decadenza):
il consiglio di amministrazione sceglie tra amministratori già in carica con i requisiti richiesti;
oppure procede a cooptare nuovi amministratori.
Funzioni e poteri
Svolge le funzioni del collegio sindacale:
vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa;
controllo del sistema di controllo interno;
verifica del sistema amministrativo e contabile e dell’idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Funzioni ulteriori:
vigilanza sulla revisione legale e sull’indipendenza del revisore negli enti di interesse pubblico;
nelle società quotate, vigilanza sulla concreta attuazione delle regole di governo societario contenute nei codici di comportamento dichiarati dalla società.
Partecipazione obbligatoria ad:
assemblee;
adunanze del consiglio di amministrazione;
riunioni del comitato esecutivo.
Assenze ripetute e ingiustificate non determinano automatica decadenza, ma possono costituire giusta causa di revoca.
Poteri di indagine e controllo
Nelle società quotate, dispone degli stessi poteri e diritti di informazione del collegio sindacale nei confronti:
degli amministratori;
del revisore;
degli organi delle società controllate.
Può:
effettuare ispezioni e controlli in ogni momento;
avvalersi della collaborazione dei dipendenti della società;
convocare il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.
Funzionamento
Elegge al proprio interno il presidente.
Opera secondo le norme di funzionamento del collegio sindacale.
Riunioni almeno ogni novanta giorni.
Quorum costitutivo →
presenza della maggioranza dei componenti.
Quorum deliberativo →
maggioranza assoluta dei presenti.
Criticità del sistema
Punto debole → i controllori sono nominati dai controllati, siedono e votano nello stesso consiglio di amministrazione.
L’efficacia dipende dall’effettiva indipendenza dei componenti del comitato di controllo.