sinistro marittimo (naufragio, capovolgimento, incaglio, esplosione, ecc) = la responsabilità è oggettiva fino a 205 mila diritti speciali di prelievo, salvo la prova che il sinistro proviene da guerre o fatti assimilati o atti/omissioni di un terzo, ed è responsabilità soggettiva per colpa presunta;