Entrambe possono essere effettuate mediante accordo fra mittente e vettore, e non costituiscono, pertanto, oggetto di un diritto potestativo del primo. In virtù della prima, il limite è rappresentato dall’ammontare dichiarato; in virtù della seconda, compete un risarcimento ulteriore, rispetto a quello previsto per la perdita e il danno, fino a concorrenza dell’importo dichiarato;