Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
LE IPOTESI DI ESENZIONE DEL VETTORE DA RESPONSABILITÀ - Coggle Diagram
LE IPOTESI DI ESENZIONE DEL VETTORE DA RESPONSABILITÀ
Caratteristica comune a tutti i tipi di trasporto (tranne che per quello aereo internazionale caratterizzato da doppio regime di responsabilità collegato all’entità del danno) è che
il vettore deve dimostrare che la causa del danno proviene da uno dei fattori esonerativi in suo favore
(cause di esclusione della colpa, cause di esclusione del nesso causale o pericoli eccettuati)
o l’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare il danno
(quindi cause a lui non imputabili e neanche ai suoi ausiliari).
Nel trasporto stradale e ferroviario vi sono particolari ipotesi che stabiliscono che la prova della derivazione del danno dal fattore esonerativo è presunta, salva prova contraria.
A) LA COLPA NAUTICA
Concetto legato all’autonomia nella gestione nautica della nave riconosciuta al comandante/armatore.
sia la colpa nella conduzione della nave (errori di manovra) che l’amministrazione e conduzione della stessa (non corretta manutenzione).
nei trasporti
Nel trasporto di cose
tale colpa è considerata come un pericolo eccettuato che esonera la responsabilità del vettore.
Nel trasporto terrestre
(stradale e ferroviario) la colpa nautica (relativa alla colpa nella conduzione del mezzo di trasporto) è caso tipico di responsabilità del vettore.
Nel trasporto aereo
la colpa nautica relativa alla conduzione della nave aveva rilevanza esimente, secondo il regime originario della Convenzione di Varsavia del 1929; ma oggi tale esimente è venuta meno sia a livello internazionale, che nel nostro ordinamento con la riforma del 2005-2006.
B) L'INCENDIO
Pericolo tipico nel trasporto di cose. La Convenzione di Bruxelles del 1924 e il codice della navigazione la riprendono come esenzione di responsabilità del vettore (se l’incendio non dipende da colpa del vettore).
Per liberarsi dalla colpa, il vettore è tenuto a provare che non solo la causa del danno è stata l’incendio, ma che anche l’incendio è stato causato da fattori estranei a lui. Nella Convenzione di Amburgo del 1978 l’incendio è l’unico pericolo eccettuato ancora oggi rilevante.
Nel trasporto aereo
non ha mai tale rilevanza non essendo ricompreso fra i fattori esonerativi di responsabilità.
Nel trasporto terrestre
, l’incendio non assume rilevanza liberatoria per il vettore perché non ricorrono estremi di caso fortuito.
C) NATURA E QUALITÀ DELLE MERCI; IL DIFETTO DI IMBALLAGGIO
Sono fattori esonerativi nel trasporto di cose.
Nel trasporto marittimo costituiscono pericoli eccettuativi.
Nel trasporto terrestre e aereo sono causa di esonero.
È richiesto che la natura o la qualità delle merci siano l’unica causa del danno → se con esse concorre un'altra causa addebitabile al vettore, egli non è liberato.
Il danno deve essere tale da poter affermare che la merce lo avrebbe riportato comunque indipendentemente dal trasporto
Alla pari, non sono imputabili al vettore i danni derivanti dai vizi dell’imballaggio della merce → tuttavia, se l'imballaggio è stato effettuato in tutto o in parte dal vettore o dai suoi ausiliari, il vettore ne risponde.
D) IL FATTO DELLA CONTROPARTE O DELL'AVENTE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
riconducibilità del danno al fatto del passeggero o del mittente (controparti contrattuali del vettore nel trasporto di persone e cose) o del destinatario (avente diritto alla prestazione nel trasporto di cose) esimendo il vettore da responsabilità.
nel trasporto di persone
: il fatto del passeggero è caso di esenzione da responsabilità del vettore, se quest'ultimo dà prova liberatoria (nel trasporto terrestre: adozione di tutte le misure atte ad evitare il danno; nel trasporto marittimo e ferroviario: derivazione del danno da causa a sè non imputabile).
nuovo regime del trasporto aereo di persone, il fatto colposo del passeggero esonera integralmente il vettore da responsabilità, se ha rappresentato unica causa del danno o una causa concorrente
assenza di una previsione specifica in materia di trasporto, si applica l'art 1227 CC: il concorso di fatto colposo diminuisce il risarcimento secondo la gravità della colpa stessa e delle sue conseguenze; il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe evitato se asse usato l'ordinaria diligenza.
→ la regola dell'art 1227 CC vale in tutti i tipi di trasporto: quando il vettore non riesce a dimostrare di aver posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma dimostra la sussistenza di un comportamento negligente del passeggero, il risarcimento del danno non è dovuto se il danno è riferibile al comportamento negligente del passeggero.
nel trasporto di cose:
il fatto del mittente e destinatario escludono la responsabilità del vettore nei casi espressamente previsti dalla legge.
Ipotesi rilevanti sono quelle del danno verificatosi durante le operazioni di carico e scarico effettuate dal mittente o dal destinatario o da terzo che agisce per conto di essi:
Nel trasporto marittimo
, quando queste operazioni sono effettuate da terzi per conto del mittente o dal destinatario, il vettore non risponde nei casi in cui il caricatore o il ricevitore hanno contrattualmente assunto a proprio carico i costi e la responsabilità delle stesse. → Ciò non vale nei trasporti retti dalla Convenzione di Bruxelles del 1924, che considera inderogabili le norme sulla responsabilità vettoriale anche per le operazioni di caricazione e scaricazione.
Nel trasporto terrestre, il vettore non risponde.
Il vettore risponde del danno verificatosi nel corso del trasporto a causa di una difettosa caricazione effettuato dal mittente o da terzi per conto dello stesso, poiché ha l'obbligo di controllare la corretta sistemazione del carico a bordo.
E) IL CASO FORTUITO
l'accadimento imprevedibile ed inevitabile che provoca il danno, nonostante ogni accorgimento e misura preventiva da parte del vettore
(art. 1693 CC.). Esso ricomprende solo fatti umani (dipendenti dall’uomo) differenziandosi da quelli di forza maggiore che riguardano la natura. → Nel trasporto, il caso fortuito comprende anche la forza maggiore. Il caso fortuito è: CAUSA DI ESENZIONE DELLA COLPA; ""NEL NESSO CAUSALE
Sia in merito alla responsabilità contrattuale che in merito alla responsabilità extracontrattuale.
Nel trasporto di persone, il caso fortuito, pur non essendo disciplinato specificamente, è considerato prova liberatoria in favore del vettore.
Nel trasporto di cose, il caso fortuito, ex art 1693 CC, esime da responsabilità il vettore.
Nel trasporto marittimo il caso fortuito rientra nei pericoli eccettuati
Nel trasporto aereo, le sole ipotesi di caso fortuito aventi efficacia esonerativa sono: 1) il fatto di guerra; 2) l'atto di autorità in relazione con l'entrata, uscita, transito della merce.
Le più rilevanti ipotesi di caso fortuito sono:
fatto imprevedibile ed inevitabile della natura (= forza maggiore);
factum principis (guerra, requisizione);
sciopero e fatti equiparati;
fatto dell’avente diritto (fatto del passeggero, del mittente o del destinatario);
fatto del terzo → il vettore dovrà dimostrare il carattere imprevedibile e inevitabile. Il giudizio deve essere effettuato ex ante, ossia nelle condizioni in cui il vettore si trovava prima dell'impedimento.
F) IL FURTO E LA RAPINA
Il
furto
non è un caso fortuito: non è evento considerato imprevedibile e inevitabile. → secondo la giurisprudenza il furto sarebbe caso fortuito, quando è commesso con violenza o minaccia; tuttavia, in tal caso si parla di rapina – art 628 CP.
La
rapina
è stata tradizionalmente considerata come caso fortuito perché la minaccia o violenza che la caratterizzano, sono tali da determinare conseguenze inevitabili e imprevedibili → di recente, un opposto orientamento ha affermato che la rapina non integra sempre gli estremi di caso fortuito. → Tuttavia, la casistica dimostra come la giurisprudenza sia legata alla impostazione tradizionale: secondo la giurisprudenza la rapina ha i caratteri di imprevedibilità e inevitabilità.
Nel settore marittimo, la pirateria è pericolo eccettuato ed è riconducibile a un’ipotesi di caso fortuito.
G) L'INCIDENTE STRADALE
Si esclude la responsabilità al vettore se si dimostra di aver fatto di tutto per prevenire ed evitare il danno, essendo quindi privo di colpa. A tali condizioni, quindi, questo costituisce un caso fortuito.
Il vettore deve dimostrare oltre la colpa dell’altro soggetto coinvolto nell’incidente anche di aver adottato una condotta di guida assolutamente prudente che ha reso inevitabile il danno.