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CAPITOLO 9: AMMINISTRAZIONE, 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Coggle Diagram
CAPITOLO 9: AMMINISTRAZIONE
I sistemi di amministrazione e controllo
La riforma del 2003 ha previsto tre sistemi alternativi di amministrazione e controllo nelle società per azioni:
Sistema tradizionale
Basato sulla presenza di due organi, entrambi di
nomina assembleare:
l’organo amministrativo;
il collegio sindacale.
Il controllo contabile è affidato a un organo esterno:
revisore contabile o società di revisione.
Questo sistema si applica in mancanza di diversa previsione statutaria (gli altri due devono essere espressamente adottati).
Sistema tradizionale: struttura e funzioni dell’organo amministrativo
La società può avere:
societa NON quotata
una pluralità di amministratori (consiglio di amministrazione).
Il consiglio di amministrazione può essere articolato internamente:
organi delegati, che possono dar luogo a:
comitato esecutivo;
amministratori delegati (art. 2381 c.c.).
un amministratore unico;
Funzioni degli amministratori
a) Potere gestorio: Gli amministratori
deliberano su tutti gli argomenti
attinenti alla gestione della società che non siano riservati dalla legge all’assemblea.
b) Potere di rappresentanza: Hanno l
a rappresentanza generale della società
: possono
manifestare all’esterno la volontà sociale
compiendo gli atti giuridici che concretizzano l’attività della società.
c) Rapporto con l’assemblea
Convocano l’assemblea e ne fissano l’ordine del giorno.
Attuano le delibere assembleari.
Hanno il potere-dovere di impugnare le delibere assembleari che violino la legge o l’atto costitutivo.
d) Tenuta della contabilità e bilancio
Curano la tenuta dei libri e scritture contabili.
Redigono annualmente il progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Provvedono agli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge.
e) Prevenzione dei danni:
Devono prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per la società
o, in alternativa, eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
f) Modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001: Hanno
il dovere di adottare e attuare modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati che possano generare responsabilità amministrativa della società.
societa quotata pluralita
Il rapporto assemblea–amministratori nel sistema tradizionale
Fonti normative e principio di ripartizione delle competenze
La ri
partizione di competenze fra assemblea e amministratori i
n materia di gestione dell’impresa sociale deriva dal coordinamento tra:
Art. 2364, comma 5 c.c.
Stabilisce che l’assemblea ordinaria delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti da parte degli amministratori.
❗ Tuttavia, gli amministratori restano responsabili per gli atti compiuti, anche se autorizzati dall’assemblea.
Stabilisce che
l’assemblea ordinaria può deliberare
sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo
statuto per gli atti degli amministratori,
ma l’eventuale autorizzazione
non libera gli amministratori dalla loro responsabilità.
Se hanno potere autonomo sono anche responsabili
Art. 2380-bis c.c.
Attribuisce esclusivamente agli
amministratori la gestione dell’impresa.
Gli amministratori
compiono tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
stabilisce che
la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, gli amministratori compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale e hanno poteri propri non derivanti dall’assemblea
competenze
Competenza dell’assemblea: carattere limitato
La competenza gestoria dell’assemblea ha carattere delimitato e specifico.
È ammessa solo per
gli atti espressamente previsti dalla legge, tra cui:
Approvazione del bilancio
Distribuzione degli utili/dividendi
Modifiche statutarie
Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.)
Nomina e revoca degli amministratori e sindaci
🔍 L’assemblea non può intervenire nella gestione ordinaria dell’impresa, né sostituirsi agli amministratori.
Competenza degli amministratori: carattere generale e autonomo
La competenza degli amministratori ha carattere generale:
riguarda tutti gli atti di impresa non riservati all’assemblea;
tali atti devono essere strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale.
I poteri degli amministratori sono:
propri
, non delegati dall’assemblea;
esercitati in
autonomia
, senza vincoli di subordinazione rispetto all’assemblea.
📌 Gli amministratori
non sono mandatari
dell’assemblea: non devono conformarsi a eventuali istruzioni del “mandante” e
non devono chiedere approvazioni preventive.
Responsabilità degli amministratori
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Effetti della riforma del 2003
Con la riforma del 2003, l’assetto delle competenze tra assemblea e amministratori è diventato
inderogabile
:
Lo statuto non può attribuire all’assemblea poteri di gestione.
È ammesso s
olo che l’assemblea autorizzi atti di gestione, su proposta degli amministratori.
⚠️ Anche in presenza di clausole statutarie autorizzative, l’assemblea non può sostituirsi agli amministratori nel compimento degli atti.
Sistema dualistico
Prevede:
un consiglio di sorveglianza
, nominato dall’assemblea;
un consiglio di gestione,
nominato dal consiglio di sorveglianza.
Sistema monistico
L’amministrazione è affidata al consiglio di amministrazione.
Il controllo è esercitato da un comitato per il controllo sulla gestione, istituito all’interno dello stesso consiglio.
In tutti e tre i sistemi è comunque previsto un controllo contabile esterno (revisore/società di revisione).
Natura delle funzioni
Le funzioni degli amministratori
sono attribuite dalla legge
, non derivano da un mandato dei soci.
Gli amministratori esercitano tali funzioni in posizione di
formale autonomia rispetto all’assemblea.
Si tratta di funzioni
inderogabili
: l’autonomia privata non può modificarle o eliminarle.
Nomina degli amministratori
Modalità di nomina
I
primi
amministratori sono nominati nell’atto costitutivo.
Successivamente, la nomina è di competenza esclusiva dell’assemblea ordinaria (art. 2383, comma 1 c.c.).
❗ Principio inderogabile.
Eccezioni e poteri speciali
Lo statuto può riservare la nomina di un amministratore indipendente ai possessori di strumenti finanziari partecipativi.
Possono essere attribuiti poteri speciali di nomina a favore:
dello Stato;
di enti pubblici;
mediante assegnazione di strumenti finanziari partecipativi (nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio).
Nelle società chiuse, lo statuto può riservare ad enti pubblici la nomina di uno o più sindaci o amministratori in proporzione alla partecipazione al capitale.
Modalità statutarie di votazione:
Lo statuto può prevedere norme particolari per la nomina
, ma
non può innalzare i quorum deliberativi ordinari
(sono valide solo le clausole che li abbassano).
Sono ammessi
meccanismi di tutela delle minoranze
, ad esempio: voto di lista: ogni socio vota una lista, i posti nel consiglio sono distribuiti proporzionalmente ai voti ricevuti da ciascuna lista, rispettando l’ordine dei candidati.
Norme specifiche per le società quotate: Obbligo del voto di lista per la nomina del consiglio di amministrazione.
Dal 2012: obbligo di meccanismi statutari per garantire la parità di genere (
c.d. quote rosa): Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli eletti.
Composizione, requisiti e incompatibilità
Numero degli amministratori
È fissato nello
statuto
, che può indicare:
un numero preciso;
oppure un numero minimo e massimo.
Requisiti soggettivi
Gli amministratori possono essere: soci o non soci.
Nelle società quotate:
tutti gli amministratori devono possedere
requisiti di onorabilità (stabiliti per i sindaci da regolamento del Ministero della Giustizia);
almeno un componente deve essere un amministratore indipendente.
Cause di ineleggibilità (art. 2382 c.c.)
Non possono essere nominati amministratori:
interdetto;
inabilitato;
fallito;
condannato a pena che comporti interdizione (anche temporanea) dai pubblici uffici o incapacità a esercitare uffici direttivi.
Cause di incompatibilità
Previste da leggi speciali.
Non comportano nullità della delibera di nomina: l’interessato è tenuto a scegliere tra gli uffici incompatibili.
Durata della carica e rieleggibilità
La nomina non può superare tre esercizi.
La carica scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio della carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione statutaria.
Cessazione dalla carica
Cause di cessazione prima della scadenza
a) Revoca da parte dell’assemblea:
Sempre possibile. Se senza giusta causa, l’amministratore ha diritto al risarcimento del danno.
b) Dimissioni (rinuncia)
L’amministratore deve comunicarle per iscritto al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.
c) Decadenza
In caso di sopravvenienza di cause di ineleggibilità.
d) Morte
Effetti della cessazione: Gli amministratori rimangono in carica fino alla nomina e accettazione dei nuovi (principio della prorogatio).
Le dimissioni hanno:
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Sostituzione degli amministratori cessati Tre ipotesi:
A) Cessano meno della metà degli amministratori:
I superstiti cooptano i sostituti, con delibera consiliare approvata dal collegio sindacale (art. 2386, comma 1 c.c.).
B) Cessano più della metà degli amministratori
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C) Cessano tutti gli amministratori o l’amministratore unico
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Clausole "simul stabunt, simul cadent"
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Obblighi pubblicitari
La nomina degli amministratori deve essere iscritta nel Registro delle imprese:
L’iscrizione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla notizia della nomina;
È a cura dei nuovi amministratori.
La cessazione, per qualsiasi causa, deve essere iscritta entro 30 giorni: A cura del collegio sindacale.
compenso e divieti degli amministratori
Compenso degli amministratori
Principio generaleGli amministratori hanno diritto a
un compenso per la loro attività.
Il compenso può essere articolato in varie forme:
Remunerazione
fissa
Quota
variabile legata al raggiungimento di obiettivi
Trattamenti
speciali in caso di cessazione della carica
Benefici in natura
Partecipazione agli utili
Stock options → diritto a sottoscrivere azioni di futura emissione a prezzo predeterminato
Determinazione del compenso
Riforme per la trasparenza (post-2003)
Per contrastare compensi sproporzionati e scarsa trasparenza, sono stati introdotti rimedi normativi:
b) Società quotate o con strumenti finanziari diffusi:
I piani di compensi basati su strumenti finanziari (es. stock options) richiedono l’approvazione dell’assemblea ordinaria.
c) Obbligo di trasparenza nelle società quotate:
Il consiglio di amministrazione approva e sottopone ogni anno una relazione sulla remunerazione in occasione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio.
a) Possibilità statutaria:
Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può fissare l’importo complessivo per tutti gli amministratori, compresi quelli con cariche speciali.
La relazione sulla remunerazione (obbligatoria per le società quotate)
È suddivisa in due sezioni:
Prima sezione (politica di remunerazione)
Illustra la politica retributiva della società per amministratori e alti dirigenti.
Descrive le procedure adottate per l’elaborazione e l’attuazione della politica.
Deve essere orientata alla sostenibilità e al lungo periodo.
Seconda sezione (remunerazioni effettive)
Riporta in modo analitico:
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Indica i compensi percepiti nell’esercizio precedente, anche da società controllate e collegate. ℹ️ L’assemblea delibera solo sulla prima sezione con voto consultivo non vincolante.
Se previsto dallo
statuto
→ si applica quanto in esso stabilito.
In mancanza di previsione statutaria:
Sistema tradizionale e monistico → il compenso è determinato
dall’assemblea ordinaria all’atto della nomina.
Sistema dualistico → il compenso è determinato dal
consiglio di sorveglianza, salvo che lo statuto attribuisca tale potere all’assemblea.
Per gli amministratori investiti di particolari cariche (es. presidente, AD): Il compenso è fissato dal consiglio di amministrazione.
Divieti e incompatibilità
Divieto di concorrenza (art. 2390 c.c.)
Gli amministratori non possono:
assumere la qualità di socio a responsabilità illimitata
in società concorrenti;
esercitare attività concorrente per
conto proprio;
essere amministratori o direttori generali in società concorrenti;
❗
Salvo
autorizzazione preventiva dell’assemblea.
Sanzioni
per violazione del divieto di concorrenza
Revoca dall’ufficio per giusta causa
Risarcimento del danno alla società
Divieto di insider trading (società quotate)
Gli amministratori che posseggono azioni della società non possono:
comprare, vendere o compiere operazioni su strumenti finanziari della società (anche per interposta persona);
utilizzare informazioni privilegiate acquisite nell’esercizio dell’ufficio.
❗ La violazione comporta
sanzioni penali.
Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate
Conflitto di interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)
Un amministratore può avere un interesse in una determinata operazione anche non in conflitto con quello della società.
Obblighi di comunicazione e astensione
a) L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, specificando:
la natura,
i termini,
l’origine,
la portata dell’interesse.
b) Se è un amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l’operazione e rimetterla all’organo collegiale.
c) Il consiglio di amministrazione deve motivare le ragioni e la convenienza dell’operazione per la società.
Impugnazione delle delibere
Le delibere del consiglio (o del comitato esecutivo) potenzialmente dannose per la società sono impugnabili:
anche se l’amministratore interessato non ha votato,
se sono stati violati gli obblighi di trasparenza e astensione.
🔍 Non serve più la prova di resistenza (cioè che il voto dell’amministratore interessato sia stato determinante).
L’impugnazione può essere proposta entro 90 giorni dalla delibera, da:
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Amministratore unico in conflitto di interessi
I contratti conclusi in conflitto di interessi sono annullabili su richiesta della società (salvo buona fede del terzo).
L’amministratore risponde dei danni causati alla società:
per azione o omissione;
per uso di dati, notizie o opportunità appresi nell’incarico a proprio vantaggio o a favore di terzi.
Operazioni con parti correlate (società quotate)
Le parti correlate sono soggetti vicini alla società (definiti da regolamenti Consob).
L’organo amministrativo deve adottare procedure interne che garantiscano:
trasparenza;
correttezza delle decisioni.
📌 Le procedure devono essere pubblicate e incluse nella relazione sulla gestione.
Il collegio sindacale vigila sull’applicazione delle procedure e ne riferisce nella relazione allegata al bilancio.
Comitato per le operazioni con parti correlate
Prima di procedere, è richiesto il parere motivato di un comitato composto da:
soli amministratori non esecutivi,
non correlati,
in maggioranza indipendenti.
Il parere non è vincolante, ma:
se è negativo, la società deve informare il pubblico trimestralmente;
la delibera deve essere motivata.
Operazioni di maggiore rilevanza
Regole più severe per le operazioni qualificate come di maggiore rilevanza dalla Consob:
Il comitato deve essere coinvolto sin dalla fase istruttoria e di trattativa.
La delibera non è delegabile.
Se il comitato esprime parere negativo, l’operazione può essere approvata solo dall’assemblea ordinaria:
purché non ci sia voto contrario della maggioranza dei soci non correlati.
Se mancano amministratori indipendenti non correlati: le procedure devono prevedere misure equivalenti, come: l’intervento di esperti indipendenti.
Comitato esecutivo e amministratori delegati
Delega di poteri gestori
Il consiglio di amministrazione può delegare le sue attribuzioni:
a un comitato esecutivo (organo collegiale),
a uno o più amministratori delegati (organi unipersonali).
⚠️ La delega è ammessa solo se:
prevista dallo statuto,
consentita dall’assemblea.
Gli organi delegati sono designati dal consiglio stesso, che stabilisce: l’ambito della delega.
Comitato esecutivo
È un organo collegiale:
le decisioni sono prese in riunioni formali;
alla riunione devono partecipare i sindaci;
le delibere vanno riportate su libro apposito.
Si applicano le norme del consiglio di amministrazione, con adattamenti.
Amministratori delegati
Sono organi unipersonali.
Possono agire: disgiuntamente o congiuntamente, a seconda dello statuto o della nomina.
Di regola, hanno potere di rappresentanza della società.
Possono coesistere con il comitato esecutivo, con competenze ripartite.
Limiti alla delega (non delegabili)
Non possono essere oggetto di delega:
a) Redazione del bilancio di esercizio
b) Facoltà di aumentare il capitale sociale o emettere obbligazioni convertibili per delega
c) Adempimenti obbligatori in caso di riduzione del capitale per perdite
d) Redazione del progetto di fusione o scissione
Rapporto tra consiglio e organi delegati
La delega determina una competenza concorrente.
Il consiglio di amministrazione:
può revocare la delega e i delegati in ogni momento;
può impartire direttive vincolanti;
può avocare a sé singole operazioni.
Obblighi degli organi delegati
Gli organi delegati devono:
a) Curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, in rapporto alla natura e dimensione dell’impresa
b) Riferire periodicamente:
al consiglio di amministrazione;
al collegio sindacale;
sull’andamento della gestione, la prevedibile evoluzione, le operazioni rilevanti.
Obblighi informativi e funzioni del consiglio
Tutti gli amministratori devono agire informati.
Ognuno può chiedere agli organi delegati informazioni da discutere in consiglio.
Il consiglio di amministrazione ha il dovere di:
Valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
Esaminare i piani strategici, industriali e finanziari
Valutare l’andamento generale della società, sulla base delle relazioni ricevute dagli organi delegati
Conflitto di interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)
Presupposto L’amministratore può trovarsi in situazione di interesse, anche non confliggente con quello della società.
Obblighi dell’amministratore interessato
a) Deve comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale:
la natura,
i termini,
l’origine,
la portata dell’interesse.
b) Se si tratta di amministratore delegato:
deve astenersi dal compiere direttamente l’operazione;
deve investire della decisione l’organo collegiale competente (es. CdA).
c) Il consiglio di amministrazione, in ogni caso, deve motivare adeguatamente:
le ragioni dell’operazione;
la sua convenienza per la società.
Impugnabilità delle delibere
Le delibere del CdA o del comitato esecutivo sono impugnabili anche in assenza della prova di resistenza, se:
violati gli obblighi di trasparenza o astensione;
l’operazione è potenzialmente dannosa per la società.
✅ Non è più necessario dimostrare che il voto dell’amministratore interessato sia stato determinante.
L’impugnazione può essere proposta entro 90 giorni da:
collegio sindacale;
amministratori assenti o dissenzienti;
anche dagli amministratori che hanno votato a favore.
Amministratore unico in conflitto
Ha gli stessi obblighi di trasparenza e responsabilità.
I contratti da lui conclusi in conflitto d’interessi sono: annullabili su richiesta della società, salvo la buona fede del terzo contraente.
Responsabilità civile dell’amministratore
L’amministratore risponde verso la società per:
atti o omissioni dannosi;
utilizzo a proprio vantaggio (o per terzi) di:
dati,
notizie,
opportunità d’affari acquisite nell’esercizio del suo incarico.
Operazioni con parti correlate (società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio)
Definizione: Le parti correlate sono soggetti vicini alla società, come identificati da Consob (es. società controllanti, amministratori, familiari, partecipate).
Obblighi della società
L’organo amministrativo deve adottare regolamenti interni che garantiscano:
la trasparenza;
la correttezza delle decisioni.
📌 I regolamenti: vanno pubblicati;devono essere riportati nella relazione sulla gestione.
Il collegio sindacale:
vigila sul rispetto di tali procedure;
riferisce nella relazione all’assemblea allegata al bilancio.
Parere del comitato per operazioni con parti correlate
Le operazioni devono essere precedute da:
un parere motivato di un comitato speciale, composto da:
soli amministratori non esecutivi;
non correlati;
in maggioranza indipendenti.
⚠️ Il parere non è vincolante, ma:
in caso di parere negativo, la società deve:
motivare la delibera;
informare pubblicamente, almeno ogni tre mesi, delle operazioni approvate contro il parere.
Operazioni di maggiore rilevanza (Consob)
Procedure rafforzate
Il comitato deve essere coinvolto: già nella fase istruttoria e nelle trattative.
La delibera: non è delegabile dal consiglio di amministrazione.
In caso di parere negativo del comitato:
l’operazione può essere approvata solo dall’assemblea ordinaria,
a condizione che non vi sia voto contrario della maggioranza dei soci non correlati.
Mancanza di amministratori indipendenti non correlati
Se la società non dispone di un numero sufficiente di amministratori indipendenti e non correlati, le procedure devono: prevedere misure equivalenti per garantire la correttezza sostanziale.
✅ Esempio: intervento di esperti indipendenti nella fase decisionale.
Comitato esecutivo e amministratori delegati
Articolazione interna del consiglio di amministrazione
Nelle società per azioni di maggiore dimensione, è frequente una suddivisione interna del consiglio per rendere più razionale ed efficiente la gestione.
Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni:
a un comitato esecutivo (organo collegiale);
a uno o più amministratori delegati (organi unipersonali).
❗ La delega è ammessa solo se:
prevista dallo statuto;
autorizzata dall’assemblea.
Comitato esecutivo
Natura e funzionamento
È un organo collegiale.
Le decisioni sono assunte in riunioni formali:
devono essere presenti i sindaci;
le delibere devono risultare da un apposito libro delle adunanze e deliberazioni.
Si applicano le norme sul consiglio di amministrazione, con opportune modifiche.
Amministratori delegati
Natura e funzioni
Sono organi unipersonali.
Possono agire:
disgiuntamente;
congiuntamente, secondo statuto o atto di nomina.
Di regola, sono investiti della rappresentanza legale della società.
📌 Può coesistere un comitato esecutivo con uno o più amministratori delegati, purché le competenze siano ripartite.
Nomina e ambito della delega
I membri del comitato esecutivo e gli amministratori delegati sono nominati dal consiglio di amministrazione.
Il consiglio determina l’ambito della delega.
Limiti alla delega (funzioni non delegabili)
La legge vieta la delega delle seguenti funzioni (art. 2381, comma 4 c.c.):
a) Redazione del bilancio d’esercizio
b) Facoltà di aumento del capitale sociale e di emissione di obbligazioni convertibili su delega
c) Adempimenti obbligatori in caso di perdite che impongano la riduzione del capitale sociale
d) Redazione del progetto di fusione o scissione
Effetti della delega e rapporti tra organi
Distribuzione delle competenze
La delega attribuisce potere decisionale operativo agli organi delegati.
Si crea una competenza concorrente tra:
consiglio di amministrazione;
organi delegati.
❗ Il consiglio resta sovraordinato:
può revocare delega e delegati;
può avocare a sé specifiche operazioni;
può impartire direttive vincolanti.
Obblighi degli organi delegati
Gli organi delegati devono:
a) Curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, in relazione alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
b) Riferire periodicamente:
al consiglio di amministrazione;
al collegio sindacale;
Informazioni richieste:
generale andamento della gestione;
prevedibile evoluzione;
operazioni di maggiore rilievo.
Doveri informativi e responsabilità del consiglio
Accesso alle informazioni
Tutti gli amministratori devono:
agire informati;
poter richiedere agli organi delegati tutte le informazioni necessarie sulla gestione.
Poteri-doveri del consiglio di amministrazione
Il consiglio deve:
Valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, in base alle informazioni ricevute.
Esaminare i piani strategici, industriali e finanziari.
Valutare l’andamento generale della società, anche sulla base delle relazioni degli organi delegati.
rappresentnaza
La rappresentanza della società
Funzione di rappresentanza
La rappresentanza della società è u
na delle funzioni legali attribuite agli amministratori
. Essa consiste nel potere di agire all’esterno in nome e per conto della società, distinguendosi dal potere gestorio, che riguarda l’attività amministrativa interna.
Designazione degli amministratori rappresentanti
In presenza di un consiglio di amministrazione, i soggetti con potere rappresentativo devono essere:
indicati nello statuto o
nominati dall’assemblea o dal CdA.
Se più amministratori hanno rappresentanza: occorre specificare se il potere è disgiunto o congiunto.
📌 Di regola, il potere di rappresentanza è attribuito: al presidente del consiglio di amministrazione e/o a uno o più amministratori delegati.
Caratteristiche del potere di rappresentanza
Il potere di rappresentanza degli amministratori è:
generale: non limitato agli atti compresi nell’oggetto sociale;
processuale: riguarda anche la rappresentanza attiva e passiva in giudizio.
Distinzione tra rappresentanza e gestione
Nella s.p.a. vi è scissione strutturale tra:
Potere di gestione: collegiale, affidato al CdA o al comitato esecutivo;
Potere di rappresentanza: esercitato da uno o più amministratori, di norma disgiuntamente.
❗ L’unificazione di gestione e rappresentanza si verifica solo in caso di:
amministratore unico, oppure
amministratore delegato con potere di rappresentanza.
Rappresentanza negoziale e procuratori
Oltre agli amministratori, la società può avvalersi di altri rappresentanti, tra cui:
soggetti stabilmente inseriti nell’organizzazione aziendale;
procuratori generali o per singoli affari, anche esterni.
Queste forme rientrano nella rappresentanza negoziale, disciplinata da: diritto comune; norme speciali sulla rappresentanza commerciale.
Principi di tutela dei terzi nella rappresentanza organica
1- Inopponibilità ai terzi di buona fede dell’invalidità dell’atto di nomina: Se l’amministratore è stato nominato irregolarmente, la società non può opporre il vizio ai terzi che ignoravano in buona fede il difetto di legittimazione.
2- Inopponibilità delle limitazioni statutarie o interne:
La società è vincolata anche se l’amministratore ha violato limiti interni ai suoi poteri, risultanti da:
lo statuto,
una delibera del CdA,
una decisione dell’assemblea.
✅ Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che: il terzo abbia agito dolosamente per danneggiare la società.
Atti ultra vires (oltre l’oggetto sociale) La disciplina attuale non consente più alla società di eccepire ai terzi di buona fede che l’atto compiuto dall’amministratore non rientra nell’oggetto sociale (abolizione dell’ultra vires in senso stretto).
Limiti legali opponibili
Restano opponibili ai terzi i limiti legali al potere di rappresentanza.
📍 Esempio: L’amministratore confliggente che stipula un contratto in conflitto d’interessi →il contratto è annullabile su richiesta della società, se il terzo era consapevole o avrebbe dovuto esserlo del conflitto.
Rappresentanza condizionata a delibera consiliare
In alcuni casi, l’esercizio del potere rappresentativo presuppone una delibera preventiva del CdA.
Se la delibera manca o è viziata, la possibilità per la società di eccepire la mancanza al terzo è controversa:
in dubbio se si tratti di un limite legale (opponibile) o statutario (non opponibile);
in ogni caso, è precluso opporre la nullità della delibera al terzo di buona fede, per effetto della disciplina sull’invalidità delle delibere consiliari.
La responsabilità degli amministratori
Direzioni della responsabilità
Gli amministratori possono essere civilmente responsabili:
Verso la società
Fondamento della responsabilità verso la società
Gli amministratori sono responsabili se:
non adempiono ai doveri imposti da legge o statuto;
non agiscono con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro competenze (art. 2392 c.c.).
✅ Non rispondono dei risultati negativi della gestione non imputabili a colpa → si tratta di obbligazione di mezzi, non di risultato.
❌ Il giudice non può sindacare il merito delle scelte gestionali, ma solo la diligenza.
Responsabilità solidale degli amministratori
Se gli amministratori sono più, essi sono solidalmente responsabili. La presenza di organi delegati non esonera gli altri amministratori da responsabilità.
Anche gli amministratori senza delega sono responsabili se:
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📌 In caso di colpa esclusiva di alcuni amministratori, gli altri responsabili solidalmente possono agire in regresso.
Obblighi specifici per amministratori senza delega (art. 2381 c.c.)
Devono:
a) Valutare l’andamento generale della gestione, sulla base delle relazioni degli organi delegati
b) Valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
c) Esaminare i piani strategici, industriali e finanziari ❗ Devono agire informati e adempiere ai propri compiti con diligenza.
Esclusione della responsabilità per assenza di colpa L’amministratore non risponde se è immune da colpa e:
a) Ha fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso nel libro delle adunanze e deliberazioni del CdA
b) Ha dato immediata notizia scritta del dissenso al presidente del collegio sindacale
Verso i creditori sociali
Verso i singoli soci o terzi
⚠️ Questa scheda tratta la responsabilità verso la società.
Azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.)
Delibera di esercizio:📍 Può essere deliberata anche durante la discussione del bilancio, anche se non prevista all’ordine del giorno.
Deve essere deliberata da:
assemblea ordinaria, o
collegio sindacale (con voto favorevole di due terzi dei membri).
Effetti della delibera
Se la delibera è approvata da almeno 1/5 del capitale sociale, comporta automatica revoca dell’amministratore.
Se non si raggiunge 1/5 → la revoca deve essere oggetto di delibera separata, anche con nuova convocazione se non all’ordine del giorno.
Limiti della tutela assembleare
L’azione dipende dalla volontà della maggioranza, cioè del gruppo di comando → può non essere esercitata per protezione interna degli amministratori.
Se la società fallisce o è sottoposta a procedura concorsuale, l’azione spetta a:
curatore fallimentare
commissario liquidatore
commissario straordinario
Azione sociale esercitata dalla minoranza (art. 2393-bis c.c.)
Legittimazione
I soci devono rappresentare:
almeno 1/5 del capitale (salvo diversa misura statutaria, max 1/3);
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: basta 1/40 del capitale.
✅ Introdotta dalla riforma 1998 per le società quotate, poi estesa a tutte le s.p.a. nel 2003.
Modalità e finalità
Promossa da rappresentanti comuni dei soci di minoranza.
Finalità: reintegrare il patrimonio sociale, non ottenere un risarcimento personale.
La società deve essere parte in giudizio.
In caso di esito positivo, la società deve rimborsare agli attori le spese processuali.
Rinuncia e transazione
Ammesse solo con delibera assembleare, e solo se non vi è il voto contrario di una minoranza qualificata.
Nelle società con azioni quotate: il voto contrario di soci pari ad almeno 1/40 del capitale impedisce la rinuncia o la transazione.
Termine e natura della responsabilità
Termine di esercizio: L’azione può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione della carica dell’amministratore.
Natura dell’obbligazione:
La responsabilità verso la società è per inadempimento contrattuale (non per illecito extracontrattuale).
✅ La società deve provare:
l’esistenza del danno,
l’inadempimento dell’amministratore.
❗ Sarà invece l’amministratore a dover dimostrare:
l’assenza di colpa,
o la mancanza di nesso causale tra inadempimento e danno.
Responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.)
Presupposti della responsabilità
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali solo per:
a) Inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale;
b) Insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei crediti.
✅ Non si tratta di una responsabilità generica, ma limitata alla lesione del patrimonio sociale in danno dei creditori.
Soggetti legittimati all’azione
L’azione può essere proposta dai
singoli creditori sociali.
In caso d
i fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, l’azione spetta a:
curatore fallimentare,
commissario liquidatore,
commissario straordinario.
Natura dell’obbligazione:
L’obbligo risarcitorio deriva da un inadempimento specifico degli obblighi legali
→ pertanto non si configura responsabilità extracontrattuale.
Rapporti con l’azione sociale
Il danno dei creditori è riflesso del danno arrecato al patrimonio sociale.
Se la società ha già agito con esito favorevole e il patrimonio è stato reintegrato,
i creditori non possono più agire → evitata duplicazione del risarcimento.
Effetti di rinuncia e
transazione
Se la società transige con gli amministratori, l’azione dei creditori è preclusa.
Se la società rinuncia all’azione, i creditori possono comunque agire.
Prescrizione
Il termine di prescrizione è di 5 anni.
La decorrenza parte:
dal momento in cui risulta insufficiente il patrimonio, o
da quando i creditori avrebbero potuto accorgersene con ordinaria diligenza.
Azione autonoma e diretta: Si ritiene l’azione autonoma e diretta, non surrogatoria → conseguenze:
a) I creditori non devono citare in giudizio anche la società;
b) La sospensione della prescrizione dell’azione sociale non si applica all’azione dei creditori.
Responsabilità verso i singoli soci o terzi (art. 2395 c.c.)
Presupposti dell’azione individuale
I soci o i terzi possono agire in responsabilità solo se:
a) Gli amministratori hanno commesso un atto illecito nell’esercizio delle loro funzioni;
b) Vi è stato un danno diretto al patrimonio del socio o del terzo.
⚠️ Il danno deve essere diretto e personale, non riflesso del danno alla società.
Finalità dell’azione individuale
Mira a ottenere
il risarcimento del danno individuale:
es. un falso bilancio induce un socio a sottoscrivere aumento di capitale a prezzo eccessivo.
L’azione è autonoma rispetto a quella della società o dei creditori.
Onere della prova
Il socio o il terzo attore deve provare:
l’
illecito
dell’amministratore (condotta dolosa o colposa);
il nesso causale diretto tra
la condotta e il danno;
il danno patrimoniale individuale subìto.
Prescrizione
Il termine di prescrizione è di 5 anni.
Decorrenza
: dal compimento dell’atto lesivo
Direttori generali (art. 2396 c.c.)
Nomina
Possono essere nominati:
dall’assemblea,
dal consiglio di amministrazione,
su disposizione statutaria.
Funzione e ruolo organizzativo
Sono dirigenti di alta gestione, al vertice della gerarchia subordinata dell’impresa.
Operano in rapporto diretto con gli amministratori, attuando le direttive da questi impartite.
Hanno ampi poteri decisionali nella gestione operativa della società.
⚠️ Se esercitano funzioni verso l’esterno, possono essere assimilati agli
institori
.
Responsabilità
Se nominati dall’assemblea o dallo statuto, si applicano le stesse norme sulla responsabilità degli amministratori.
Sono quindi responsabili civilmente e penalmente:
verso la società,
verso i creditori sociali,
verso i soci o terzi per danni derivanti dalla loro attività.
✅ Come per gli amministratori, devono rifiutarsi di attuare direttive illegittime o dannose impartite dal consiglio.
Amministratori di fatto
Definizione
È amministratore di fatto chi:
non ha una nomina formale assembleare,
ma di fatto esercita poteri direttivi sull’impresa sociale.
📌 Spesso si tratta di soci di comando o altri soggetti influenti che si ingeriscono stabilmente nella gestione.
Responsabilità penale:
Gli amministratori di fatto sono equiparati agli amministratori di diritto sotto il profilo penale.
Le norme penali si applicano anche a loro,
pur in assenza di investitura formale.
Responsabilità civile: questione aperta (non si sa ancora): La legge conferma la responsabilità civile dell’amministratore di
fatto solo con riferimento esplicito alla s.r.l., in presenza di condotta dolosa.
Tuttavia, secondo l’opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza:
la responsabilità civile si estende anche alla s.p.a.,
assimilando l’amministratore di fatto al direttore generale, per il ruolo effettivo esercitato nella gestione.
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