Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
CAPITOLO 7: I GRUPPI DI SOCIETÀ - Coggle Diagram
CAPITOLO 7: I GRUPPI DI SOCIETÀ
Il fenomeno dei gruppi societari: definizione e problemi
La nozione di gruppo e la sua base giuridico-economica
Le società per azioni, nel nostro ordinamento, sono libere di sottoscrivere o acquistare azioni o quote di altre società di capitali. Questo potere costituisce la base per la formazione dei gruppi di società,
ossia aggregazioni di imprese formalmente autonome, ma unificate da una direzione comune esercitata da un soggetto dominante.
Il gruppo si configura dunque come una forma organizzativa complessa:
più imprese, ciascuna dotata di personalità giuridica autonoma, agiscono sotto la guida unitaria di una capogruppo, che esercita influenza dominante e direzione coordinata sulle altre società del gruppo.
Questa struttura produce un effetto duplice:
sotto il profilo
economico
, il gruppo si comporta come
un’unica impresa;
sotto il profilo
giuridico
, persiste la pluralità
formale di soggetti distinti.
In tale contesto, emerge la nozione di interesse di gruppo, inteso come la finalità unitaria perseguita dalla capogruppo mediante il coordinamento strategico e operativo delle altre società.
Le principali configurazioni strutturali del gruppo
Il fenomeno dei gruppi può assumere configurazioni organizzative differenti, tra cui:
Gruppo a catena: l
a società A, in qualità di capogruppo, controlla la società B, la quale a sua volta controlla la società C, generando una catena gerarchica di partecipazioni successive.
Gruppo stellare o a raggiera:
la capogruppo A esercita il controllo direttamente e contemporaneamente su più società, collocandosi al centro di una rete di controllate.
Questi modelli, pur diversi nella forma, condividono l’obiettivo di realizzare
una razionalizzazione gestionale e un miglioramento dell’efficienza produttiva e organizzativa.
Le esigenze regolative e i rischi connessi
L’evoluzione dei gruppi societari ha messo in luce una serie di criticità strutturali che richiedono
un intervento normativo mirato, volto a:
1- Garantire trasparenza e informazione adeguata riguardo i legami intersocietari, i flussi finanziari e commerciali tra le società del gruppo.
2- Evitare operazioni di partecipazione incrociata o altre manovre che possano compromettere l’integrità patrimoniale delle singole società o interferire con il regolare funzionamento degli organi decisionali.
3- Tutelare i terzi (creditori, investitori, controparti contrattuali) che fanno affidamento sulla solidità patrimoniale e sui risultati economici di una singola società, senza essere necessariamente a conoscenza della sua appartenenza a un gruppo.
L’assenza di una disciplina organica sul fenomeno dei gruppi rappresenta uno dei limiti del nostro ordinamento. Il codice civile del 1942 ignorava quasi del tutto il fenomeno, e ancora oggi, nonostante i progressi compiuti in ambito normativo e giurisprudenziale, la regolazione resta frammentaria e settoriale.
Società controllate e struttura della direzione unitaria
Il concetto di società controllata
Nel contesto dell’organizzazione dei gruppi societari, si definisce controllata la società che si trova sotto l’influenza dominante di un’altra società, definita controllante.
Tale influenza si concretizza nella possibilità, da parte della società madre, di indirizzare le scelte operative e strategiche della controllata, determinandone la condotta secondo il proprio disegno d’impresa.
Il controllo può manifestarsi in varie forme, giuridicamente riconosciute:
Controllo di maggioranza: si ha quando una
società detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’altra società.
Controllo di fatto: si verifica quando, pur in assenza di una maggioranza assoluta, u
na società dispone di una quantità di voti sufficiente a esercitare un’influenza dominante
, tale da orientare stabilmente le decisioni assembleari.
Controllo
contrattuale
: si configura quando l’influenza dominante deriva da vincoli contrattuali specifici, che
conferiscono alla controllante il potere di determinare le scelte della società subordinata.
I limiti giuridici al controllo contrattuale
Nel nostro ordinamento,
non è ammissibile
un contratto che o
bblighi una società a subordinare le proprie decisioni agli ordini di un’altra, se ciò comporta il sacrificio dei propri interessi.
Tali accordi, che legittimerebbero comportamenti
contrari al principio di buona amministrazione, violano la disciplina sul conflitto d’interessi e devono considerarsi nulli.
Il computo dei voti e il controllo indiretto
Ai fini del riconoscimento del controllo azionario,
il calcolo dei voti non si limita alla titolarità diretta: si considerano anche i voti spettanti a:
* società controllate,
* società fiduciarie,
* persone interposte.
Sono
esclusi
, invece, i voti esercitati per conto di terzi, come quelli derivanti da deleghe assembleari.
Questa impostazione consente di identificare anche forme di
controllo indiretto:
ad esempio, se la società A controlla la società B, e quest’ultima controlla la società C, allora C si considera controllata indirettamente da A.
Una situazione analoga si verifica quando la somma delle partecipazioni detenute da diverse controllate di una stessa società è sufficiente a esercitare un’influenza dominante.
Così, se A controlla sei società che detengono ciascuna il 10% dei voti in D, A è considerata controllante di D, nonostante non possieda direttamente alcuna quota.
Il ruolo dei sindacati di voto
Anche la partecipazione a sindacati di voto può generare una situazione di controllo. Tuttavia, in questi casi, si considera controllante
il soggetto che detiene la posizione dominante all’interno del sindacato stesso, e non necessariamente l’intero patto.
Le società collegate:
una forma attenuata di influenza
È opportuno distinguere le società controllate dalle società collegate,
le quali si trovano sotto l’influenza notevole, ma non dominante, di un’altra società.
Si presume tale influenza nei seguenti casi:
* se la partecipante può esercitare almeno un quinto dei voti in assemblea ordinaria;
* se si tratta di una società quotata, la soglia scende a un decimo dei voti.
Le società collegate rappresentano una forma intermedia di relazione societaria, che non integra un gruppo in senso stretto ma riflette comunque una significativa interdipendenza decisionale.
La disciplina giuridica dei gruppi societari
La presunzione di direzione e coordinamento nei gruppi
Alla base della disciplina dei gruppi societari vi è il riconoscimento del rapporto di direzione e coordinamento che si instaura tra la società controllante e le società da essa influenzate. L
’ordinamento italiano presume che tale attività sia esercitata da società o enti obbligati alla redazione del bilancio consolidato, nonché da coloro che esercitano il controllo in forza di partecipazioni o vincoli contrattuali.
Tale presunzione può essere superata con prova contraria, ma rappresenta il punto di partenza per l’applicazione della normativa.
Questa disciplina, consolidata a partire dalla riforma del 2003, si affianca a norme preesistenti che già regolavano alcuni aspetti dei rapporti intersocietari.
Essa si applica anche
nei gruppi paritetici,
ossia nei casi in cui più società si accordano
contrattualmente o tramite clausole statutarie per esercitare una direzione unitaria.
L’obbligo di iscrizione e pubblicità
La normativa prevede l’istituzione, presso
il registro delle imprese,
di una sezione specifica destinata a raccogliere i dati relativi:
* ai soggetti che esercitano direzione e coordinamento;
* alle società sottoposte a tale attività.
Le società controllate devono inoltre dichiarare la loro soggezione negli atti ufficiali e nella corrispondenza. In caso di omissione, gli amministratori sono responsabili dei danni eventualmente subiti dai soci o dai terzi per effetto della mancata trasparenza.
I divieti e le limitazioni a tutela dell'autonomia
In presenza di una situazione di controllo, l’ordinamento impone
limiti
precisi per
prevenire abusi.
Tra i principali divieti figurano:
il divieto per l
e controllate di sottoscrivere o acquistare azioni della controllante;
* il divieto per amministratori, sindaci e dipendenti delle controllate di rappresentare i soci della controllante nelle assemblee;
* l’ineleggibilità a sindaco della controllante per chi abbia rapporti con le società da essa controllate.
Queste norme hanno lo scopo di preservare l’equilibrio decisionale e la corretta formazione della volontà sociale nella società madre.
Obblighi informativi e bilancio consolidato
Tanto le società controllanti quanto le controllate sono soggette a obblighi di
trasparenza contabile in sede di redazione del bilancio
. Devono infatti evidenziare:
* i rapporti di partecipazione e i legami finanziari;
* i risultati economici individuali e di gruppo;
* gli effetti concreti dell’attività di direzione e coordinamento.
Inoltre, la controllante deve tenere depositati presso la propria sede:
la copia integrale del bilancio delle controllate;
un prospetto riepilogativo dei bilanci delle collegate.
Tali documenti devono restare disponibili nei 15 giorni antecedenti l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio e fino alla sua approvazione.
Parallelamente, è stato introdotto
il bilancio consolidato di gruppo
, che fotografa la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’intero gruppo come se fosse un’unica entità economica, eliminando le operazioni infragruppo.
Controlli rafforzati nelle società quotate
Nel caso in cui la società controllante sia quotata in borsa, la normativa è stata rafforzata con la riforma del 1998. In particolare:
alla società di revisione incaricata del controllo sulla capogruppo sono attribuiti speciali
poteri ispettivi anche sulle controllate;
gli amministratori devono informare regolarmente l’organo di controllo interno sulle o
perazioni rilevanti effettuate, anche dalle società del gruppo;
* devono essere segnalate le operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse personale diretto o indiretto;
* i fatti rilevanti delle società controllate devono essere comunicati al mercato, per garantire la corretta informazione del pubblico.
I gruppi internazionali e i rischi connessi ai paradisi fiscali
Una pratica diffusa nei grandi gruppi è la costituzione di società controllate in Stati con scarsa trasparenza contabile (c.d. società off-shore), spesso per beneficiare di regimi fiscali più favorevoli. Si tratta dei cosiddetti
paradisi fiscali.
Per contrastare l’opacità di tali strutture, la legge sulla tutela del risparmio ha introdotto disposizioni che:
demandano al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia l’identificazione degli Stati non collaborativi;
impongono obblighi informativi aggiuntivi alle società italiane quotate
o co
n strumenti finanziari diffusi che intrattengano rapporti con soggetti residenti in tali Stati;
prevedono che la Consob possa stabilire criteri restrittivi per consentire relazioni con società estere insediate in Paesi non trasparenti, valutando però anche
la giustificazione imprenditoriale dell’operazione.
Tuttavia, l’efficacia di queste norme è rimasta limitata, in quanto non sono mai stati ufficialmente identificati gli Stati da considerarsi opachi, né sono stati emanati i necessari regolamenti attuativi da parte della Consob.
La tutela dei soci e dei creditori delle società controllat
L’autonomia giuridica delle società del gruppo
La riforma del 2003 ha introdotto importanti strumenti di tutela a favore degli azionisti di minoranza e dei creditori delle società controllate,
con l’obiettivo di prevenire gli abusi da parte della società capogruppo
.
Tuttavia, tale intervento si fonda su un principio fondamentale:
il gruppo non costituisce un soggetto giuridico unitario, ma un insieme di società formalmente autonome.
Infatti, anche
in presenza di una direzione unitaria, il nostro ordinamento mantiene ferma la distinzione tra le singole entità giuridiche.
La società capogruppo non risponde delle obbligazioni contratte dalle controllate, neppure quando ne sia l’unico socio. Q
uesto principio vale sia per le società per azioni sia per le società a responsabilità limitata unipersonali, come chiarito dalla riforma del 2003.
Tale indipendenza giuridica, però, impone un limite:
la capogruppo non può legittimamente imporre decisioni che danneggino le controllate considerate individualmente.
Eventuali comportamenti illeciti possono essere contrastati
con i rimedi generali previsti dalla disciplina societaria.
La legittimità dell’interesse di gruppo e i limiti al suo esercizio
La riforma ha riconosciuto
la legittimità del perseguimento dell’interesse di gruppo,
ma ha al contempo introdotto precisi
limiti e cautele.
In particolare
, quando una decisione della società controllata sia influenzata dalla direzione della capogruppo, essa deve essere analiticamente motivata e deve indicare le ragioni e gli interessi che hanno inciso sulla scelta.
Tale obbligo di motivazione garantisce che le decisioni non siano assunte in modo arbitrario o in violazione dell’autonomia della controllata,
e rappresenta uno strumento di responsabilizzazione degli amministratori e di tutela per soci e creditori.
La responsabilità della capogruppo per danni a soci e creditori
La capogruppo può essere chiamata a rispondere direttamente dei danni subiti dagli azionisti e dai creditori delle controllate,
qualora questi derivino dall’attuazione di direttive di gruppo lesive. Tale responsabilità si fonda sulla
violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.
La capogruppo, in particolare, è responsabile:
verso i
soci
della
controllata
per il danno arrecato alla redditività e al valore delle partecipazioni;
verso i
creditori sociali
per la lesione all’integrità patrimoniale della società.
Sono soggetti a responsabilità anche:
* altri enti che partecipano alla gestione per fini economici o finanziari;
* coloro che hanno preso parte attivamente ai comportamenti lesivi;
* chi ne ha consapevolmente tratto vantaggio, con una responsabilità solidale rispetto alla capogruppo.
L’azione diretta di soci e creditori
Nel caso in cui la società controllata
si trovi in liquidazione coatta, amministrazione straordinaria o fallimento, l’azione per il risarcimento dei danni può essere esercitata dal curatore o dal commissario.
Si tratta di un’azione diretta, non surrogatoria: ciò significa che i soci e i creditori sono direttamente titolari del diritto al risarcimento, e non la società danneggiata.
Tuttavia, poiché il pregiudizio da essi subito è riflesso del danno alla controllata, l’azione è esperibile solo in caso di mancato soddisfacimento da parte della società figlia. Inoltre, il danno deve essere valutato tenendo conto del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, includendo anche i vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo.
Se la capogruppo prende decisioni che danneggiano la controllata, i soci e i creditori della controllata possono chiedere il risarcimento direttamente alla capogruppo.
Però: questa azione è possibile solo se la controllata non riesce a soddisfare da sola soci e creditori.
Quando si calcola il danno, si deve considerare anche il “bilancio complessivo” del gruppo: cioè non solo i danni, ma anche i vantaggi che derivano dall’appartenenza al gruppo.
Il diritto di recesso nei gruppi societari
Un’ulteriore garanzia introdotta dalla riforma del 2003 è il riconoscimento del diritto di recesso in capo ai soci di società soggette ad attività di direzione e coordinamento. In particolare,
questo diritto è riconosciuto in presenza di eventi che mutano in modo rilevante le condizioni originarie dell’investimento, come ad esempio:
* l’ingresso o l’uscita dal gruppo di appartenenza;
* la mancata promozione di un’offerta pubblica di acquisto in seguito a tali cambiamenti.
Il diritto di recesso è previsto anche quando:
la capogruppo delibera una trasformazione che modifica l’oggetto o lo scopo sociale;
il socio della controllata ottiene sentenza esecutiva di condanna della capogruppo a seguito di un’azione di responsabilità. In tal caso, il recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione.
Fallimento o liquidazione della controllata
La riforma del 2003 ha introdotto un diritto speciale: i soci di minoranza di una società soggetta a direzione e coordinamento possono uscire (recedere) dalla società se cambiano in modo rilevante le condizioni dell’investimento.
Quando?
Se non viene promossa un’offerta pubblica di acquisto dopo certi cambiamenti.
In generale, se si verificano eventi straordinari che modificano le condizioni originarie dell’investimento.
Se la società entra o esce da un gruppo (cambia il rischio di investimento).
Se la controllata va in fallimento o in liquidazione coatta/straordinaria, l’azione di risarcimento contro la capogruppo può essere esercitata:
dal curatore fallimentare, oppure
dal commissario straordinario.
Si parla di azione diretta → significa che soci e creditori sono loro stessi titolari del diritto al risarcimento, non la società fallita.
I finanziamenti infragruppo e i rischi per i terzi
Un’attenzione particolare è riservata ai finanziamenti concessi dalla capogruppo alle società controllate, o da altri soggetti appartenenti al gruppo. Per evitare che tali operazioni determinino un eccessivo indebitamento a danno dei creditori,
si applicano le regole previste per i finanziamenti dei soci nelle s.r.l., che stabiliscono condizioni di prudenza e proporzionalità rispetto alla capacità patrimoniale della società finanziata.
Si tratta dei prestiti di denaro che la capogruppo (o altre società del gruppo) fanno a una società controllata.
Se la capogruppo finanzia una controllata già in difficoltà, quel prestito viene trattato come se fosse capitale di rischio (e non come un normale credito).
Quindi, in caso di insolvenza o fallimento:
i creditori “esterni” vengono soddisfatti prima;
il finanziamento della capogruppo viene rimborsato dopo (postergazione del credito).
Questa parte parla dei finanziamenti infragruppo e dei rischi che comportano per i terzi.
La legge tutela i creditori imponendo che questi prestiti seguano le regole di prudenza delle S.r.l. →
cioè non devono creare squilibri e, in caso di insolvenza, vengono rimborsati solo dopo i creditori esterni.