La struttura organica della società per azioni
La società per azioni si caratterizza per una struttura articolata su tre organi distinti, ciascuno con competenze e funzioni proprie. In primo luogo, vi è l’assemblea dei soci, che esercita esclusivamente funzioni deliberative su materie di particolare rilievo, restando del tutto estranea all’attività gestionale dell’impresa. In secondo luogo, troviamo l’organo amministrativo, al quale è affidata la gestione dell’attività sociale, con ampi poteri decisionali riconosciuti dalla legge. Gli amministratori, oltre ad avere la rappresentanza legale della società, sono tenuti a dare attuazione alle deliberazioni assembleari. Il terzo organo è l’organo di controllo interno, cui spetta la funzione di vigilanza sull’amministrazione della società.
I sistemi di amministrazione e controllo: tradizionale, dualistico, monistico
Nel sistema originario delineato dal codice civile del 1942, l’amministrazione e il controllo della società erano affidati a due organi entrambi di nomina assembleare: l’organo amministrativo (che poteva consistere in un amministratore unico o in un consiglio di amministrazione) e il collegio sindacale, il quale svolgeva anche funzioni di controllo contabile.
La riforma societaria del 2003 ha tuttavia introdotto due sistemi alternativi a quello tradizionale, ispirati rispettivamente ai modelli tedesco e anglosassone:
Il sistema dualistico si fonda sulla separazione tra consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione. Il primo, nominato dall’assemblea, esercita funzioni di controllo e nomina i componenti del secondo, cui è affidata l’amministrazione.
Il sistema monistico, invece, prevede un unico consiglio di amministrazione, al cui interno è istituito un comitato per il controllo sulla gestione, composto da membri che soddisfano specifici requisiti di indipendenza e professionalità.
In tutti i sistemi, incluso quello tradizionale, è comunque previsto il ricorso a un controllo contabile esterno, nonché la possibilità per l’organo amministrativo di delegare parte delle proprie funzioni a soggetti interni, dando così origine alle figure del comitato esecutivo e degli amministratori delegati.
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A seconda della natura degli oggetti trattati, l’assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria
La riforma del 2003 ha differenziato le competenze dell’assemblea ordinaria a seconda del sistema di amministrazione adottato:
Nelle società che seguono il sistema tradizionale o monistico, l’assemblea ordinaria:
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nomina e revoca amministratori, sindaci e il presidente del collegio sindacale, nonché l’eventuale revisore legale dei conti;
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approva il regolamento dei lavori assembleari, se previsto.
Nelle società che adottano il sistema dualistico, le competenze assembleari ordinarie sono più limitate, ma comprendono comunque tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza dell’assemblea straordinaria.
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Regole di funzionamento e assemblee speciali
La disciplina dell’assemblea prevede quorum costitutivi e deliberativi differenti tra l’assemblea ordinaria e quella straordinaria. Per evitare che l’eccessivo assenteismo degli azionisti comprometta il funzionamento dell’organo assembleare, è stabilita la possibilità di una seconda convocazione con quorum ridotti. Inoltre, lo statuto può prevedere ulteriori convocazioni successive nel caso in cui anche la seconda adunanza vada deserta.
L’assemblea generale è unica quando la società ha emesso solo azioni ordinarie. Tuttavia, nel caso in cui esistano categorie speciali di azioni o strumenti finanziari partecipativi, si aggiungono le assemblee speciali di categoria, convocate per deliberare su materie che riguardano esclusivamente i titolari di quelle categorie.
Se le azioni speciali non sono quotate, si applica alle assemblee speciali la disciplina prevista per l’assemblea straordinaria.
Se, invece, le azioni speciali sono quotate, trova applicazione la disciplina specifica prevista per l’assemblea degli azionisti di risparmio.
Il procedimento assembleare: disciplina generale e casi obbligatori
La convocazione dell’assemblea rappresenta il primo atto del procedimento assembleare e, in via ordinaria, spetta all’organo amministrativo, che può disporla ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Nel caso in cui l’organo amministrativo sia strutturato come consiglio di amministrazione, la convocazione deve essere disposta tramite delibera consiliare.
La convocazione dell’assemblea è però obbligatoria in una serie di casi specifici. Gli amministratori sono tenuti a convocare:
1- L’assemblea ordinaria almeno una volta all’anno, entro il termine indicato dallo statuto, che non può comunque eccedere centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, al fine di consentire l’approvazione del bilancio. Il termine può essere esteso fino a centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato.
2- L’assemblea, senza ritardo, su richiesta motivata di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale (ovvero il 20% nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), o una minor percentuale se così previsto dallo statuto. La richiesta deve indicare specificamente gli argomenti da trattare.
In caso di inerzia degli amministratori, o dei sindaci in loro vece, la convocazione può essere ordinata dal tribunale, con decreto che nomina anche il presidente dell’assemblea. Il tribunale, prima di procedere, è tenuto ad ascoltare l’organo amministrativo e di controllo e può disporre la convocazione solo se ritiene che il rifiuto degli amministratori sia ingiustificato.
La convocazione assembleare nelle società quotate
Nelle società quotate, i soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale hanno facoltà di chiedere:
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Tali richieste devono essere avanzate per iscritto entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione.
Altri soggetti abilitati alla convocazione
Il collegio sindacale può a sua volta disporre la convocazione dell’assemblea in tre ipotesi:
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c) Quando, nel corso dell’attività di vigilanza, il collegio ravvisa fatti censurabili gravi e, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, decide di intervenire.
Nelle società quotate, il potere di convocazione spetta anche a due membri effettivi del collegio sindacale, agendo congiuntamente.
Luogo di convocazione e formalità pubblicitarie
La sede dell’assemblea, salvo diversa disposizione statutaria, è fissata nel comune in cui ha sede legale la società.
Le modalità di convocazione variano in base al fatto che la società faccia o meno ricorso al mercato del capitale di rischio:
Nelle società non quotate, la convocazione avviene tramite avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell’assemblea. In alternativa, può essere prevista la pubblicazione su un quotidiano indicato nello statuto.
Nelle società quotate, l’avviso deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea sul sito internet della società, nonché con ulteriori forme e nei termini stabiliti dalla Consob.
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Funzione dell’ordine del giorno e assemblea totalitaria
L’ordine del giorno ha una funzione delimitativa della competenza assembleare, impedendo che si deliberi su materie non elencate. Sono tuttavia ammesse deliberazioni strettamente accessorie e consequenziali rispetto a quelle indicate.
La convocazione preventiva dell’assemblea ha lo scopo di garantire pubblicità e trasparenza verso tutti i soggetti legittimati a parteciparvi. Tuttavia, la legge riconosce la validità dell’assemblea anche in assenza di convocazione, purché siano soddisfatte alcune condizioni particolari: deve essere rappresentato l’intero capitale sociale, devono essere presenti la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo e di controllo, e devono partecipare i rappresentanti degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti, se previsti.
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