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CAP 5 i conflitti di legge nello spazio - Coggle Diagram
CAP 5 i conflitti di legge nello spazio
diritti internazionale privato
Funzione principale: stabilire quale ordinamento giuridico deve essere applicato quando una controversia ha elementi stranieri rispetto al diritto italiano.
non dice come regolare direttamente il rapporto, ma indica la legge da applicare.
caratteristiche
Non è diritto internazionale “vero”
A differenza del diritto internazionale pubblico il DIP è diritto interno.
Ogni Stato stabilisce le proprie regole per i casi con elementi stranieri
Include anche norme di tipo processuale, quindi su come si svolgono le cause che hanno elementi esteri.
è costituito non da norme materiali
che si limitano cioè ad individuare a quale ordinamento debba farsi capo
PER STABILIRLO
capire di che tipo di rapporto si tratta
rapporto coniugale, di successione, di obbligazione contrattuale o extracontrattuale, etc
capire quale categoria normativa deve essere considerata per applicare la regola giusta
il DIP indica l’elemento decisivo (momento di collegamento) per scegliere la legge applicabile
ad esempio residenza delle due parti, nazionalità, luogo in cui è nato il rapporto
I VARI MOMENTI DI COLLEGAMENTO
capacità giuridica
Secondo l’art. 20 del diritto internazionale privato italiano, per stabilire se una persona ha capacità giuridica si applica la sua legge nazionale
se una persona ha più cittadinanze si applica la legge dello stato con il collegamento più stretto
secondo l'articolo 19 comma 2, se ha la cittadinanza italiana vale la legge italiana
secondo l'articolo 23 comma 1 la capacità di agire è regolata dalla loro legge nazionale
art 25 comma 1
Enti, società, associazioni e fondazioni → sono regolati dalla legge dello Stato in cui è stato perfezionato l’atto di costituzione.
si applica la legge italiana se la sede dellÕamministrazione • situata in Italia, ovvero se in Italia si trova lÕoggetto principale di tali enti
Matrimonio
la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio, sono regolata dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio (art.27)