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LA COSTITUZIONE ITALIANA - Coggle Diagram
LA COSTITUZIONE ITALIANA
ARTICOLO 77
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
Il Decreto-Legge viene pubblicato dopo la firma del Presidente della Repubblica sulla Gazzetta Ufficiale il
giorno successivo ed entra in vigore immediatamente.
DECRETO LEGGE
Nel primo comma si ribadisce il concetto dell’Articolo 70. (La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere)
Nel secondo comma viene introdotta la possibilità che il Governo adotti “provvedimenti provvisori aventi
forza di legge” con delle “limitazioni”.
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Il terzo comma ci indica che i Decreti-Legge devono essere convertiti in Legge entro SESSANTA GIORNI
DALLA LORO PUBBLICAZIONE (Legge di conversione).
. In caso di mancata conversione in Legge essi
“perdono efficacia sin dall’inizio” ovvero con effetto retroattivo (Caducano)
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ARTICOLO 7
Essi sono degli Accordi tra Stati e possono essere bilaterali (tra due Stati) oppure multilaterali (tra più Stati).
ARTICOLO 75
Il referendum è una fonte di diritto NEGATIVA in quando permette (con e dentro le condizioni dettate dall’articolo) di abrogare (cancellare) atti aventi diritto di Legge
ARTICOLO 80
Non tutti i trattati internazionali vengono ratificati con legge. Vengono ratificati solo quelli che normano determinati argomenti.
ARTICOLO 10
Il primo comma afferma il concetto di adattamento. L’Italia si conforma alle norme di diritto Internazionale.
I rapporti internazionali sono regolati da consuetudini, Le consuetudini orientano i rapporti e anch’esse sono “contenitori di regole”.
ARTICOLO 134
Il secondo comma la Corte costituzionale decide/dirime controversie tra organi dello
Stato. Giudica su conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra Regioni.
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ARTICOLO 136
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Il primo comma ci indica che in caso di dichiarazione di illegittimità la legge o l’atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della “decisione”.
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ARTICOLO 117
Il secondo comma elenca le materie di competenza dello Stato ovvero ne stabilisce la sua legislazione ESCLUSIVA.
Il terzo comma stabilisce le materie di competenza CONCORRENTE. Quindi il regime di legislazione CONCORRENTE entrambi posso legiferare su quelle materie,
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Il quarto comma afferma che “ogni altra materia” (quindi non rientrante nelle materie del secondo e terzo comma) è di competenza delle Regioni.
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